Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-05-10, n. 202404240

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-05-10, n. 202404240
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404240
Data del deposito : 10 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2024

N. 04240/2024REG.PROV.COLL.

N. 08371/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8371 del 2023, proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Impianti S.R.R. Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14211/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2024 il Cons. L M e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l. è una società in house costituita dalla S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud – società per la regolazione del servizio di gestione rifiuti e della Piattaforma integrata per il trattamento rifiuti presso la discarica di c.da Timpazzo in Gela – con lo scopo di realizzare e/o gestire impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed il servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti.

Con ricorso al T.a.r. per il Lazio la predetta società ha impugnato, unitamente al decreto di approvazione della graduatoria definitiva - e agli altri atti presupposti puntualmente indicati nella sentenza di primo grado cui si rinvia - il decreto n. 1 del 2 gennaio 2023 e gli allegati 1 e 2 al decreto medesimo, con il quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento sviluppo sostenibile, ha concesso i contributi previsti dal Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 relativo ad investimento P.N.R.R., di cui all’Avviso “ M2C1.1 I1.1 Linea B – Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata ” ai soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva di cui all’allegato 1, nella quale l’esponente non risulta ricompresa.

Ritendendo erroneo il punteggio di 63,80 attribuito - insufficiente per accedere al finanziamento per esaurimento del plafond - e ipotizzando, in assenza dell’acquisizione della scheda di attribuzione dei punteggi e delle schede valutative, la non corretta valutazione del proprio progetto, con riferimento al criterio B3, la ricorrente adiva il T.a.r. per il Lazio, censurando, in parte qua , la valutazione del Ministero.

Acquisiti, a seguito di domanda di accesso, ulteriori documenti – dai quali risultava che, per il criterio B3, le erano stati attribuiti 15 punti, e cioè il punteggio massimo corrispondente al detto indicatore – la ricorrente proponeva motivi aggiunti, con i quali censurava il decreto di concessione e la presupposta graduatoria definitiva, con riferimento all’attribuzione dei punteggi relativi agli indicatori B5 “Sviluppo tecnologico”, B6 “Risoluzione delle infrazioni”, B7 “Quadro economico” e B8 “Tempi di realizzazione”.

Il T.a.r. - acquisiti, con ordinanza collegiale n. 10856 del 27 giugno 2023, copia delle determinazioni conclusive in ordine all’ammissibilità delle Proposte e degli esiti definitivi dei lavori, di cui al prot. n. 149465 del 29.11.2022 nonchè degli atti istruttori relativi alla procedura, idonei a rendere ostensibili le ragioni poste a fondamento dell’attribuzione del punteggio pari a 63,80 alla società ricorrente - con sentenza n. 14211 del 2023:

- dichiarava infondato il ricorso introduttivo poichè, a seguito della documentazione acquisita in corso di causa, era emerso che, in relazione all’indicatore B3, la ricorrente aveva conseguito il punteggio massimo;

- accoglieva i motivi aggiunti, limitatamente al criterio B5 – stante la insufficienza del voto numerico attribuito, in assenza di criteri predeterminati in modo analitico - respingendoli quanto al punteggio attributo in relazione ai restanti parametri B6, B7, B8.

- compensava le spese di lite.

Avverso la predetta sentenza ha interporto appello il MASE per chiederne la riforma nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’attribuzione del punteggio quanto al parametro B5, per difetto di motivazione.

Si è costituita in giudizio la Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l. per resistere all’appello principale, chiedendone la reiezione in quanto infondato nel merito.

Ha anche proposto appello incidentale per chiedere la riforma della sentenza appellata nella parte a sé sfavorevole, e, segnatamente, in relazione alle statuizioni che hanno ritenuto corretta l’attribuzione del punteggio in relazione ai parametri di valutazione B6 e B8.

Alla udienza pubblica del 1 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie con le quale le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.

L’appello principale è improcedibile.

Con il primo motivo di appello il MASE ha dedotto: “ Omessa motivazione. Illegittimo sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Infondatezza delle censure relative all’indicatore B5 ”.

Censura la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto sussistente un “deficit motivazionale”, ritenendo che gli stessi elementi di specificazione relativi al criterio B5, di cui all’Allegato 1, sarebbero, a loro volta, connotati da genericità, né risulterebbero, in qualche modo, ulteriormente specificati dalla Commissione prima di procedere all’esame dei singoli progetti.

Reputa che, così facendo, il T.a.r. si sarebbe ingerito nel merito della congruità dei criteri valorizzati dalla Commissione, nonostante si trattasse di elementi valutativi tecnici, posti all’esito di valutazioni che esprimono profili di opportunità, come tali insindacabili.

I criteri, infatti, sono il frutto, da un lato, di valutazioni di merito (volontà di privilegiare un determinato profilo, piuttosto che un altro) del tutto insindacabili, e dall’altro di specificazioni discrezionali individuate secondo competenze tecniche degli esperti dell’amministrazione.

Inoltre, in virtù delle prescrizioni contenute nell’Avviso di selezione, le valutazioni dovevano inderogabilmente essere espresse in termini numerici né i componenti della Commissione avrebbero ritenuto che i parametri posti a base del giudizio numerico non fossero sufficientemente puntuali così da non poter orientare la valutazione.

Infine lamenta che il giudizio di genericità dei parametri formulato dal T.a.r. sarebbe ictu oculi assolutamente apodittico, mancando del tutto qualsivoglia argomento a sostegno di tale giudizio di genericità, solo affermato e non motivato.

Con il secondo motivo ha dedotto: “ Error in iudicandi. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. ”.

Censura la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto carente la motivazione resa dall’Amministrazione in quanto espressa soltanto in termini numerici, senza dare conto delle “...puntuali circostanze rappresentate dalla ricorrente in ordine alla congruenza del suo progetto... ”, allegazioni ritenute mere affermazioni di stile finalizzate a sostenere la coerenza della domanda progettuale presentata con gli elementi di valutazione indicati nell’allegato 1 dell’avviso e del tutto inidonee a fornire elementi dai quali desumere che il progetto stesso meritasse il punteggio massimo per il parametro B5, o comunque un punteggio superiore a quello assegnato.

Ne sarebbe derivato un giudizio di deficit motivazionale del provvedimento del tutto privo di effettive e probanti argomentazioni.

Così richiamati i motivi di appello, osserva il Collegio che il gravame principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua disamina, avendo il MASE prestato acquiescenza alla statuizione del T.a.r., dopo che questa Sezione ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 4465 del 6 novembre 2023, procedendo, in particolare, senza riserva alcuna circa l’esito del giudizio di appello, alla rinnovazione del procedimento amministrativo, con riconvocazione della commissione che, sul punto, si è rideterminata con verbale di riesame del 15 dicembre 2023.

In tale verbale si legge “ In data 09/11/2023 è pervenuta, all’attenzione della Commissione, richiesta da parte del MASE – PROT. 0180998 – in merito alla Linea di Intervento B di cui al

DECRETO MINISTERIALE

396/2021 E AVVISI M2C1-1.1,
di procedere, in coerenza con le indicazioni fornite dall’Avvocatura dello Stato, al riesame della domanda presentata dal proponente S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l. (ID MTE11B 00001189) limitatamente ai contenuti della medesima valorizzati e valorizzabili attraverso il predetto Criterio di valutazione B5, fornendo, all’esito, adeguate spiegazioni, in forma collegiale, relativamente all’iter motivazionale seguito per l’attribuzione del punteggio effettivamente riconosciuto per il Criterio medesimo, corrispondente a 7,20 punti (ferme rimanendo le modalità, già adottate, per l’individuazione del punteggio sintetico finale) ”.

La Commissione prende visione della documentazione a supporto del ricorso presentato da parte dell’istante e discute nel merito le argomentazioni addotte in favore di una revisione del punteggio assegnato al Criterio di valutazione B5 di 7,20 punti.

La Commissione procede così all’elaborazione di una nota di riscontro, che si allega al presente verbale, nella quale riporta in maniera dettagliata le motivazioni che hanno portato alla valutazione del Criterio B5 pari a 7,20 punti e che in questa sede viene dunque confermato .”.

Tale atto, recante, nella nota allegata, la esternazione delle motivazioni della attribuzione del punteggio, quanto al parametro B5, è stato nuovamente impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio da parte della Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l..

Poiché il giudizio censurato dal T.a.r., in relazione al dedotto difetto di motivazione, è stato sostituito da un nuovo giudizio finalizzato ad emendare il predetto vizio, il MASE, con condotta inequivoca, ha dimostrato di voler prendere atto della statuizione del T.a.r. e di volersi conformare alla stessa, provvedendo a rinnovare il segmento procedimentale viziato, non risultando in atti alcuna dichiarazione attestante che il rinnovo è stato eseguito al solo fine di dare esecuzione alla sentenza di primo grado e senza rinuncia degli esiti dell’appello proposto avverso la stessa.

E’ pertanto venuto meno l’interesse alla decisione dell’appello finalizzato alla riforma della sentenza al cui effetto conformativo il MASE si è invece, successivamente, spontaneamente conformato.

Per completezza osserva il Collegio che i due motivi di appello sono comunque infondati nel merito poiché il T.a.r. non si è in alcun modo ingerito nelle valutazioni di opportunità circa la scelta dei criteri valutativi di dettaglio ma ne ha solo rilevato la inidoneità ad evidenziare ex post l’ iter logico giuridico di attribuzione del punteggio, come confermato del resto dal verbale del 15 dicembre 2023 che invece esplicita le carenze progettuali che non hanno consentito l’attribuzione del punteggio massimo, aspetti in alcun modo evincibili dagli atti istruttori del procedimento di valutazione acquisiti al giudizio.

Se, in generale, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto il voto numerico sufficiente ad integrare lo standard giustificativo minimo necessario per configurare la sussistenza della motivazione richiesta dall’art. 3 della legge 241 del 1990, deve ribadirsi che nei giudizi complessi, caratterizzati dalla spendita di un’ampia discrezionalità tecnica e da una elevata componente soggettiva del giudizio espresso, il voto numerico può ritenersi idoneo a rendere intellegibile l’iter logico giuridico della decisione solo se accompagnato da una analitica predeterminazione dei criteri valutativi ad opera del bando o da parte della Commissione, che fungono da elementi integrativi del percorso giustificativo che conduce alla formulazione del giudizio.

La carenza motivazionale ha trovato conferma anche nelle puntuali circostanze allegate dalla ricorrente in ordine alla congruenza del proprio progetto rispetto al parametro B5 che solo una motivazione puntuale avrebbe potuto e dovuto confutare, restando diversamente incontestate e come tali certamente idonee a rivelare un vizio sintomatico di eccesso di potere nello svolgimento dell’attività valutativa del progetto, quanto meno in relazione al dedotto profilo del difetto di motivazione.

L’appello principale è pertanto improcedibile e, comunque, infondato nel merito.

Può ora passarsi all’esame dell’appello incidentale che è infondato.

Mediante tale appello la Impianti SRR ATO 4 ha inteso contestare la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha invece ritenuto sufficientemente motivata l’attribuzione del punteggio in relazione ai parametri B6 e B8.

In particolare con il primo motivo di appello deduce: “ erroneità della sentenza n. 14211/2023 del T.a.r. Lazio – Roma – Sez. seconda ter;
fondatezza del motivo di diritto del ricorso per motivi aggiunti relativo alla censura dell’indicatore b6 per violazione e falsa applicazione dell’avviso m2c1.1 1.1_linea b_del 15.10.2021 – violazione e falsa applicazione dell’art. 13 e dell’allegato 1 dell’avviso <criteri di valutazione>
come specificato infra – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento – grave travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – illogicità ed irrazionalità manifeste
.”.

Lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere infondata la censura relativa all’indicatore B6 “Risoluzione delle infrazioni” - per il quale è stato assegnato il punteggio pari a 0, a fronte di un massimo attribuibile di 15 - sul presupposto che il progetto della ricorrente sarebbe stato localizzato in area non coinvolta in procedure di infrazione;
sostiene che il progetto in questione, mirando a ridurre drasticamente i conferimenti in discarica dei rifiuti organici degli otto comuni soci della SRR ATO4 CL SUD, concorrerebbe indirettamente alla risoluzione delle infrazioni di cui all’Allegato 1 – Criteri di valutazione dell’Avviso (NIF 2003/2077;
NIF 2011/2215).

Proprio perché vi sarebbe comunque un contributo indiretto alla risoluzione delle predette procedure di infrazione, l’attribuzione di un punteggio pari a 0 sarebbe del tutto illogica perché condurrebbe ad equiparare la proposta progettuale della esponente a quelle che non consentono di arrecare neppure un contributo di tipo indiretto.

Inoltre attribuire tale punteggio soltanto ai proponenti che si trovino in un territorio interessato dalle procedure di infrazione determinerebbe una gravissima ed illegittima disparità di trattamento, escludendo di fatto da tale indicatore – e dalla conseguente attribuzione di punteggio – i proponenti che non si trovino in tale territorio e che hanno comunque proposto progetti potenzialmente idonei a fornire un contributo al superamento delle contestate violazioni.

Infine la possibile rilevanza di progetti in grado di poter apportare un contributo di tipo indiretto alla soluzione delle predette procedure di infrazione sarebbe stata affermata dal MASE in una apposita FAQ ora immotivatamente disattesa.

In ogni caso, nonostante la richiesta istruttoria del T.a.r., il MASE non avrebbe depositato alcun verbale istruttorio da cui desumere le motivazioni di attribuzione del punteggio e ciò confermerebbe la fondatezza del dedotto vizio di difetto di motivazione.

L’Amministrazione non avrebbe neppure adempiuto la richiesta dei Giudici di primo grado di produrre una nota esistente - prot. n. 149465 del 29.11.2022 - avente ad oggetto le determinazioni conclusive in ordine all’ammissibilità delle proposte e degli esiti definitivi dei lavori.

Il motivo è infondato.

Il T.a.r., sul punto, ha correttamente osservato che: “ La censura è invece infondata con riferimento al criterio B6 “Risoluzione delle infrazioni”, per il quale alla ricorrente è stato assegnato un punteggio pari a pt. 0, su un massimo attribuibile di pt. 15. In relazione a tale indicatore, infatti, la difesa erariale ha evidenziato, depositando documentazione sul punto (cfr., allegati versati in atti il 6 marzo 2023), come il progetto della ricorrente è localizzato in area non coinvolta in procedure di infrazione, ciò che elimina la stessa necessità di una gradazione del punteggio in ordine all’indicatore in esame, secondo i puntuali criteri indicati dal bando. Né a integrare la pretesa illogicità della valutazione può supplire l’argomentazione secondo cui il progetto contribuirebbe a risolvere in maniera “indiretta” procedure di infrazioni, essendo rimasta sostanzialmente generica l’affermazione sul punto di parte ricorrente. ”.

Non essendo il progetto localizzato in area interessata da procedura di infrazione, la Commissione, attribuendo il punteggio di 0, si è limitata a constatare l’insussistenza dei presupposti per l’attribuzione di alcun punteggio. In questo senso il punteggio numerico, come osservato dal T.a.r., deve ritenersi idoneo ad integrare l’obbligo di motivazione poiché la Commissione non ha espresso un giudizio sulla maggiore o minore meritevolezza del progetto rispetto a quel parametro, attraverso una graduazione del punteggio che avrebbe reso necessario palesare e rendere intellegibile l’iter logico giuridico della sua attribuzione, ma ha preso atto che il progetto non era, in radice, valutabile rispetto a quel parametro, difettando il presupposto stesso per l’attribuzione di un punteggio.

E’ dunque irrilevante, ai fini della disamina del motivo, la assenza di un verbale che dia specificamente atto delle valutazioni operate sul punto dalla Commissione, come pure l’asserito mancato deposito della nota prot. n. 149465 del 29 novembre 2022, sebbene richiesta dal T.a.r.;
tale condotta, pur consentendo al Collegio di trarre elementi di prova nel senso della inesistenza del predetto verbale, in tal modo sanzionando la condotta non collaborativa dell’amministrazione, non consente di giungere a conclusioni diverse circa la sua irrilevanza, nel caso di specie, stante la sufficienza, per le motivazioni esposte, del punteggio numerico.

In ogni caso la nota prot. n. 149465 del 29 novembre 2022 risulta depositata dal MASE, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, in data 6 settembre 2023, con la proposta di graduatoria per l’investimento PNRR M2C1I1.1, linea B sicchè nessun elemento di prova può essere desunto da una condotta che la società appellata assume infondatamente essere non collaborativa rispetto alle richieste del giudice amministrativo.

Inoltre è corretto il rilievo del T.a.r. circa il carattere generico della affermazione della appellante incidentale per cui il progetto avrebbe comunque apportato un contributo indiretto alla risoluzione delle procedure di infrazione poiché, al contrario, al fine di poter giustificare l’attribuzione del finanziamento, il contributo deve essere specifico e qualificato rispetto agli obiettivi PNRR indicati nel parametro B6, nel senso di contribuire in modo anche indiretto alla soluzione delle problematiche in materia di smaltimento dei rifiuti maggiormente critiche, in quanto oggetto di una specifica procedura di infrazione;
diversamente opinando il parametro sarebbe privo di ogni capacità selettiva atteso che ogni impianto di trattamento e di recupero, in quanto idoneo a ridurre i conferimenti in discarica, concorrendo indirettamente a porre rimedio alla violazione della c.d. gerarchia dei rifiuti contestata all’Italia, dovrebbe ritenersi idoneo a risolvere indirettamente le procedure di infrazione pendenti e, come tale, dovrebbe ritenersi meritevole della attribuzione di un punteggio.

In questo senso è rimasta incontestata la difesa della Avvocatura dello Stato secondo cui la proposta progettuale della appellante incidentale non presentava alcun elemento idoneo ad essere positivamente valorizzata rispetto al “criterio motivazionale specifico” di riferimento (B6) di cui all’Allegato 1 che recita: “ Sarà valutata positivamente la Proposta che descriva meglio l’efficacia delle modalità con le quali l’Intervento contribuirà alla riduzione di una o di più delle discariche abusive oggetto delle rispettive procedure di infrazione dell’UE e al conseguente perseguimento dei Target previsti dal PNRR, come di seguito indicati […] ”;
con declinazione, quindi, nello stesso criterio delle diverse fasce di riduzione di tali discariche abusive, ovvero delle percentuali di riduzione delle medesime rispetto al target PNRR. Ed infatti la proposta in questione, nella apposita sezione illustrativa, non considerava in alcun modo le discariche abusive censite tra gli obiettivi PNRR, né tantomeno forniva una stima della possibile riduzione delle medesime in via diretta o indiretta.

La interpretazione accolta dal T.a.r. e condivisa dal Collegio, nel senso di attribuire tale punteggio soltanto ai soggetti proponenti che si trovino in un territorio interessato dalle procedure di infrazione, non determina inoltre alcuna illegittima disparità di trattamento rispetto a coloro che non si trovino in tale territorio e che, ciò non di meno, abbiano proposto un progetto capace di affrontare le – potenziali – infrazioni, poiché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è del tutto ragionevole operare una ripartizione del punteggio che consenta di premiare i progetti di intervento in grado di concorrere in modo più efficace e risolutivo – ed in questo senso il criterio della localizzazione geografica risponde ad una tale esigenza - alla più celere soluzione delle procedure di infrazione che, peraltro, comportano ingenti esborsi a carico dello Stato inadempiente.

Quanto al fatto che la mancata attribuzione di tale punteggio, per l’Indicatore B6, si porrebbe in palese contrasto con quanto dedotto dalla stessa Amministrazione nelle FAQ, osserva il Collegio che la FAQ in questione (cfr. p. 42 doc. 4 deposito della ricorrente in primo grado “ Data ricezione quesito: 1/14/2022 ID risposta - 20220114_XX_0027. Quesito. Se nel territorio del Comune non sono presenti discariche abusive oggetto di specifica infrazione (Procedure: 2003/2077, 2011/2215, 2003/2077 e 2011/2215), il valore di 15 può essere attribuito per situazioni presenti nel territorio comunale (discariche abusive o abbandono massivo di rifiuti) oggetto di altro tipo di infrazione? In caso di presenza di discariche abusive o abbandono massivo di rifiuti non oggetto di specifiche procedure di infrazione, il valore di 15 punti può essere attribuito comunque nel caso in cui la proposta progettuale preveda azioni per risolvere tali situazioni?

Risposta: Premettendo che il criterio è inserito in ossequio a specifici target del PNRR volti alla risoluzione delle procedure di infrazione ivi citate, si risponde negativamente a entrambi i quesiti. In riferimento a detto criterio di valutazione, il Proponente dovrà dunque dimostrare l’eventuale contributo, anche indiretto, alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’UE e sinergie con altri piani settoriali. La conseguente valutazione spetterà alla Commissione di cui all’art. 12 .”.), letta nel suo insieme (e non limitatamente alla risposta richiamata nel motivo di appello incidentale), ribadisce piuttosto la rilevanza del collegamento territoriale e conferma che il riferimento alla possibile valorizzazione anche di progetti idonei a fornire un contributo “indiretto” al superamento delle procedure di infrazione non è incompatibile con la necessità che gli interventi siano localizzati nelle aree direttamente interessate dalle violazioni e in diretto collegamento con le discariche oggetto delle procedure di infrazione specificamente indicate ma anzi la presuppone.

Il motivo di appello deve pertanto, nel suo complesso, essere respinto in quanto infondato nel merito.

Con il secondo motivo la appellante incidentale deduce: “ erroneità della sentenza n. 14211/2023 del T.a.r. Lazio – Roma – sez. seconda ter;
fondatezza del I motivo di diritto del ricorso per motivi aggiunti relativo alla censura dell’indicatore B8 per violazione e falsa applicazione dell’avviso m2c1.1 1.1_linea b_del 15.10.2021 – violazione e falsa applicazione dell’art. 13 e dell’allegato 1 dell’avviso <criteri di valutazione>
come specificato infra – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 97 della costituzione – violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento – grave travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – illogicità ed irrazionalità manifeste
.”.

Lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nell’individuare la data di completamento delle opere nel 31 luglio 2026 anziché nel 31 maggio 2026 e quindi entro la data del 30 giugno 2026, richiesta dall’art. 6, comma 1, lett. b) dell’avviso.

Rileva che la data del 31 maggio 2026 era infatti chiaramente indicata nella istanza di partecipazione e nel quadro economico mentre solo per un errore materiale la data del 31 luglio 2026 sarebbe stata indicata nel cronoprogramma procedurale.

Il motivo è infondato.

Sul punto il T.a.r. - con motivazione puntuale che il Collegio condivide - ha osservato che “ Del pari infondate sono le censure relative all’indicatore B8, relativo ai “tempi di realizzazione” per il quale alla ricorrente è stato assegnato il punteggio di 2,27 su un massimo attribuibile di 5. Anche con riferimento a tale criterio, la difesa erariale ha evidenziato come, a pagina 4 della proposta (depositata in atti), sotto la voce cronoprogramma è indicata, come data di completamento delle opere edili, strutturali e impiantistiche per la realizzazione dell’intervento, il 31 luglio 2026, ciò che è in contrasto con le disposizioni dell’avviso secondo cui il completamento dell’intervento deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2026 (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) dell’avviso).

In proposito il criterio motivazionale relativo all’indicatore specificava, infatti, che “Sarà valutato positivamente il cronoprogramma che risulti coerente e attendibile rispetto alla capacità operativa ed amministrativa di realizzare il progetto e alle scadenze fissate dal PNRR (intermedie e finali). Sarà valutata positivamente la Proposta che preveda il completamento dell’Intervento prima della scadenza fissata dal PNRR al 1° semestre 2026.” Anche con riferimento a tale criterio, di conseguenza, pur in assenza di esplicitazioni ulteriori, la evidente non compiuta integrazione del criterio da parte della proposta della ricorrente e la natura non complessa dell’indicatore in esame, rende ragione dell’attribuzione di un punteggio di poco superiore alla metà di quello attribuibile. ”.

Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il proponente, nell’ambito del cronoprogramma procedurale, aveva effettivamente indicato, quale data finale, il 31 luglio 2026 e trattandosi di termine oggettivamente in contrasto con le disposizioni dell’avviso - che imponevano il completamento dell’intervento entro e non oltre il 30 giugno 2026 (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) dell’avviso) – si tratta di circostanza di per sè sufficiente a giustificare una penalizzazione del punteggio.

Il fatto che la data del 31 maggio 2026 fosse chiaramente indicata nella istanza di partecipazione e nel quadro economico non elide il dato evidenziato ed anzi giustifica, all’evidenza, in presenza di indicazioni non univoche sulla fine dei lavori, l’attribuzione di un punteggio complessivo non nella misura massima, e giustifica altresì l’attribuzione di punteggi non omogenei da parte dei singoli commissari, a seconda della maggiore o minore rilevanza attribuita alla predetta discrasia, riferita peraltro, ad una informazione della massima rilevanza, trattandosi di finanziamento PNRR soggetti ad una tempistica rigorosa e non derogabile.

Inoltre poichè il criterio in questione era destinato a premiare anche la capacità di completamento dell’intervento prima della scadenza fissata dal PNRR (30 giugno 2026), nell’attribuzione del punteggio riconosciuto, la Commissione ha evidentemente tenuto conto che, anche qualora si fosse voluto prendere in considerazione non la data di completamento delle “opere edili, strutturali, impiantistiche per la realizzazione” (indicata, come detto, al 31 luglio 2026, nel Cronoprogramma progettuale), bensì la precedente data indicata nello stesso Cronoprogramma (31 maggio 2026), la misura dell’anticipazione prospettata, di appena un mese, era oggettivamente minima e poteva dunque giustificare, al più, solo una percentuale del massimo punteggio previsto per il criterio di cui trattasi (cfr. verbale del 15 luglio 2022 sub criterio “Tempi completamento progetto”).

Il motivo è pertanto infondato, poiché la presenza nella domanda di informazioni contraddittorie giustifica di per sè la non attribuzione del punteggio nella misura massima.

Alla luce delle motivazioni che precedono, l’appello principale deve essere dichiarato improcedibile mentre quello incidentale va respinto nel merito.

Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite del grado devono essere integralmente compensate tra le parti, anche con riferimento alla fase cautelare.

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