Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-12-27, n. 201009403
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N. 09403/2010 REG.SEN.
N. 06290/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6290 del 2005, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Il signor M P, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso il signor G C in Roma, via Calamatta, 15;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 02376/2005, resa tra le parti, concernente COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA VARIAZIONE DEI PUNTI DI SPETTANZA SULLA PATENTE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010 il Consigliere M M e udito per le parti l’avvocato dello Stato Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor Piero Mongelli, con il ricorso n. 504 del 2005 proposto al TAR per la Puglia, ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Direzione generale della Motorizzazione e della Sicurezza dei Trasporti Terrestri – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comunicato con nota del 7/3/2005, con il quale egli è stato informato dell’avvenuta variazione in peju s da “ punti 20 ” a “ punti 18 ”, disposta d’ufficio, del punteggio di spettanza sulla patente, per effetto della sanzione accessoria della decurtazione di n. 2 punti disposta con verbale n. 11533 ATX rilevato il 19.2.2004 emesso dalla Polizia Stradale di Lecce;nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
2. Il TAR, con la sentenza in forma semplificata n. 2376 del 2005, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, condannando il Ministero al pagamento delle spese di giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe, le Amministrazioni statali hanno chiesto, in riforma della sentenza di impugnata, che il ricorso in primo grado sia dichiarato inammissibile, ovvero respinto perché infondato e, comunque, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa.
4. All’udienza del 30 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con la sentenza gravata il TAR per la Puglia-Lecce ha accolto il ricorso di primo grado (proposto avverso la comunicazione al ricorrente della decurtazione di due punti della patente, resa con nota della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) riconoscendo la fondatezza della censura di violazione dell’art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”, di seguito: Codice), quale risultante dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 27 del 2005, poiché la decurtazione del punteggio è stata disposta prima dell’esaurimento dei ricorsi avverso la sanzione amministrativa irrogata (essendo ancora pendente presso la Corte di Cassazione il giudizio di impugnazione avverso la sentenza del giudice di pace).
2. Con l’appello in epigrafe, si chiede che il ricorso di primo grado sia dichiarato inammissibile, in quanto rivolto avverso atto non avente natura provvedimentale.
La comunicazione di decurtazione del punteggio indirizzata all’originario ricorrente con la nota del 7 marzo 2005 è stata resa, infatti, dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito delle funzioni della Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida previste dall’art. 126- bis del Codice, per effetto delle quali l’Anagrafe si qualifica come un registro pubblico le cui annotazioni non hanno effetto costitutivo, produttivo di certezze legali, ma rappresentano un atto istruttorio, prodromico all’avvio di un procedimento di ufficio (il cui atto conclusivo soltanto avrebbe rilevanza esterna e sarebbe impugnabile).
Le comunicazioni dell’Anagrafe ai titolari di patente di guida sono quindi espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, ma con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento, evitando così che egli debba attivare un duplice giudizio, davanti al giudice ordinario per contestare la legittimità della sanzione, e al giudice amministrativo per contestare la legittimità dell’annotazione sul registro.
Le Amministrazioni appellanti hanno inoltre chiesto che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché sussiste la giurisdizione del giudice civile su tutte le controversie riguardanti la decurtazione dei punti, dovendo l’Amministrazione adottare gli atti consequenziali all’eventuale annullamento della sanzione, inclusa la rettifica dei dati registrati nell’Anagrafe.
3. Poiché l’esame della natura e degli effetti del provvedimento impugnato in primo grado presuppone la sussistenza della giurisdizione, il Collegio ritiene di esaminare con priorità il motivo d’appello con cui è stato dedotto che sussiste la giurisdizione del giudice civile per la controversia in esame.
4. Il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l’orientamento della Corte di Cassazione in materia (Sez. Un., 23 aprile 2010, n. 9691).
4.1. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, in cui era stato comunicato al privato l’atto di decurtazione dei punti della patente, il Ministero dei trasporti aveva impugnato la sentenza del giudice di pace, che aveva annullato l’atto, poiché disposto in pendenza del termine per proporre impugnazione in sede giudiziaria avverso l’ordinanza-ingiunzione emanata al riguardo dal Prefetto in violazione dell’art. 126- bis del Codice.
Decidendo sul ricorso del Ministero che deduceva la mancata lesività dell’atto e comunque la sua impugnabilità innanzi al giudice amministrativo, la Corte di Cassazione ha affermato che dalle disposizioni legislative in materia discende che:
- “ La decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale. In particolare va osservato che il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell'accertamento dell'avvenuta violazione del codice della strada costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni: ne consegue che il contenzioso relativo all'applicazione di tale sanzione accessoria, nell'ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all'erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 204 bis e 205 come confermato anche dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 216, comma 5, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente”;
- “Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti;mentre, l'esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccando l'omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada (sentenza Sezioni Unite 29/7/2008 n. 20544)”;
- “Da quanto precede deriva che deve ritenersi illegittimo il provvedimento - come quello impugnato dal B. con opposizione proposta al giudice di pace a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22 - recante la comunicazione della annotazione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della riduzione del punteggio relativo alla patente di guida per effetto di un verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada laddove risulti la non avvenuta "definizione" della violazione alla quale il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126 bis, subordina tale riduzione. La domanda rivolta a denunciare la illegittimità del detto provvedimento si ricollega ad un diritto soggettivo leso - con conseguente evidente sussistenza dell'interesse a proporre tale domanda - per cui, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario. ”.
4. La Sezione condivide e fa proprio il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, per il quale la comunicazione della decurtazione del punteggio da parte del Ministero (pur se emessa in contrasto con l’art. 126- bis , comma 2, del Codice) è impugnabile davanti al giudice ordinario: tale comunicazione afferisce al procedimento sanzionatorio ed è direttamente connessa alla sua definizione.
5. Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere del ricorso di primo grado n. 504 del 2005.
Il giudizio può dunque essere riproposto innanzi al giudice civile, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
La sopravvenienza dell’orientamento delle Sezioni Unite, rispetto alla data di proposizione del ricorso di primo grado, giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.