Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-07-08, n. 201403474
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N. 03474/2014REG.PROV.COLL.
N. 00316/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 316/2013 RG, proposto dal sig. C M, n.q. di titolare dell’omonima azienda agricola con sede Grantorto (PD), rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto in Roma, via Tevere n. 46, presso l’avv. Palmisano,
contro
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA (ora, AIMA), in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e
nei confronti di
- Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- e Caseificio sociale
San Rocco
soc. coop. agricola, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita nel presente giudizio,
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. II-ter, n. 4825/2012, resa tra le parti e concernente la determinazione della compensazione nazionale, in tema di quote latte, per le annate lattiere 1995/96 e 1996/97;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle sole Amministrazioni statali intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 28 giugno 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Aldegheri e gli Avvocati dello Stato Tallarida e Natale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. C M dichiara di gestire l’omonima azienda agricola con sede Grantorto (PD), la quale svolge attività di produzione e commercializzazione di latte vaccino e, come tale, è soggetta fin dal 1984 (o dalla sua costituzione) al regime delle c.d. “quote latte”.
Il sig. M rende noto d’aver ricevuto, nel luglio 1999 l’una ed il successivo ottobre pure l’altra (che sostituì la prima), due note con le quali l’AIMA (ora, AGEA) dispose verso di lui la compensazione nazionale delle produzioni di latte relative alle annate lattiere 1995/96 e 1996/97. Ciò a titolo di conguaglio finale del prelievo dovuto, in applicazione delle regole di compensazione ex art. 3 del DL 1° dicembre 1997 n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 marzo 1998 n. 5) ed ai sensi dell’art. 1, c. 1 del DL 1° marzo 1999 n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 1999 n. 119).
Sicché il sig. M propose, innanzi al TAR Lazio, il ricorso n. 13359/99 RG, con il quale egli si gravò contro tali note, gli sconosciuti provvedimenti di compensazione ex art. 1 del DL 43/1999 ed ogni atto presupposto o connesso e, in particolare gli atti ricevuti dai primi acquirenti, le note AIMA del 30 giugno e del 27 luglio 1999 e la circolare del Ministero delle politiche agricole n. C/2182 del 27 luglio 1999. Al riguardo, egli dedusse i seguenti vizi sostanziali: 1) – violazione e falsa applicazione dei regolamenti n. 3950/92/CEE e n. 536/92/CEE, per aver l’AIMA effettuato un’illegittima compensazione in base ad un’assegnazione retroattiva dei QRI, nonché l’illegittima richiesta di versamento oltre il termine previsto e la mancata disapplicazione del DL 43/1999;2) – l’omessa motivazione sull’integrale sostituzione della prima nota di compensazione individuale ad opera della seconda, pur avendo il TAR sospeso fin dal 29 luglio 1999 e con effetto erga omnes la compensazione per le annate 1995/96 e 1996/97;3) – l’illegittima imposizione d’un prelievo senza previo accertamento dell’effettiva quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia nelle due annate in questione, la violazione del giudicato cautelare sulle comunicazioni AIMA di cui all’art. 2, c. 5 del DL 411/1997 ed al DM 17 febbraio 2008 e l’omessa disapplicazione del DL 43/1999;4) – al di là dell’illegittima retroattività e dell’indebito ritardo di tal compensazione, l’incompletezza e la non chiarezza dei dati esposti al riguardo dall’AIMA per quanto concerne sia il significato di quantitativo consegnato non rettificato, sia la non indicazione del QGG per l’Italia, sia la ragione per cui il quantitativo consegne in esubero individuale è assai maggiore rispetto a quello nazionale per entrambe le annate, sia il significato stesso di tal esubero individuale, sia l’omessa indicazione dei quantitativi di vendite dirette, sia l’omessa motivazione della compensazione stessa, fermo restando che il breve termine per il pagamento non consentì di accedere agli atti presupposti, menomando il diritto alla difesa;5) – l’illegittimità della pretesa di pagamento del prelievo nei confronti di soggetti che avevano già ottenuto la sospensione cautelare delle comunicazioni dei QRI ex art. 2, c. 5 del DL 411/1997;6) – l’illegittima rideterminazione, da parte di AIMA e con la nota del 30 giugno 1999, dei QRI, ribaditi con la seconda nota e senza la possibilità di verificarne la fondatezza ed in assenza d’un titolo legittimo;7) – l’illegittima richiesta di interessi ove, come nel caso in esame, fosse l’ente impositore in mora credendi ;8) – l’illegittima richiesta per cui, in caso d’indisponibilità per i versamenti relativi alle due annate in questione, il produttore sarebbe tenuto a defalcarne l’importo dalle somme trattenute per le annate successive;9) – la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, c. 1 del DL 411/1997 e dell’art. 1 del DL 43/1999 e l’eccesso di potere sotto vari profili, ché al ricorrente fu chiesto di pagare di più di quanto gli era stato chiesto con la seconda compensazione operata nel dicembre 1996;10) – l’illegittimità comunitaria del sistema di compensazione ex art. 1, c. 8 del DL 43/1999, giacché fu consentito allo Stato membro se effettuarla o no, non certo d’attribuirla in via prioritaria a certe categorie di produttori, anziché ad altre;11) – il quadro sintetico dei profili d’illegittimità costituzionale e comunitaria in materia di quote latte, con richiesta di rimessione della questione alla Corte di giustizia UE, ferma restando la violazione degli artt. 3, 40/42, 97, 117/118 e 24 (per violazione del principio di certezza del diritto, dell’uguaglianza e di tutela del lavoro, della sicurezza e della libertà dei traffici), dell’art. 97 (per violazione del principio di buon andamento in relazione alla ristrettezza dei termini di pagamento e per la rateazione;perché l’impianto della legge rese arduo l’ottenimento d’ogni seria tutela entro tali termini) e degli artt. 117/118 e 24 Cost. (perché la materia è di competenza delle Regioni e pose nel nulla le pronunce giudiziarie cautelari già ottenute).
Egli dedusse altresì i seguenti vizi formali: I) – l’illegittimità delle due note gravate per omessa o incerta identificazione del sottoscrittore d’entrambe, per l’omessa manifestazione in esse di volontà dell’AIMA, per non poter quest’ultima, ormai in liquidazione, che svolgere i soli compiti ora spettanti alle nuova Azienda (tra i quali non v’è la compensazione), per aver la prima nota indicato erroneamente i presupposti normativi (p. es., la l. 5/1999), per la generica indicazione degli allegati d’entrambe le note o per omessa indicazione della data della prima, per l’omessa indicazione del termine e dell’Autorità cui ricorrere, per l’omessa sottoscrizione di detti allegati da un qualche funzionario AIMA, per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento;II) – l’illegittimità comunicazione della compensazione attraverso una mera lettera raccomandata AR, invece della notifica prevista dalla normativa UE.
L’adito TAR, con sentenza n. 4825 del 28 maggio 2012, ha accolto la pretesa attorea relativamente all’imputazione degli interessi solo dal momento in cui è stata comunicata l’entità del prelievo dovuto (e non da altra data) e ha respinto il ricorso per la restante parte, con riferimento a copiosa giurisprudenza che, in varia guisa, aveva trattato gli argomenti oggetto di lite.
Appella quindi il sig. M, con il ricorso in epigrafe, censurando l’impugnata sentenza per tutti i capi, soprattutto per il richiamo e la motivazione per relationem alle proprie sentenze n. 5975/2011 ed altre del medesimo tenore. L’appellante lamenta altresì che la sentenza stessa: A) – è nulla a causa dell’omessa pronuncia su tutte le domande del ricorso di primo grado;B) – in particolare, è nulla per aver omesso ogni statuizione sia sull’evidente difetto di motivazione della nota AIMA di ottobre 1999 su elementi determinanti del calcolo della compensazione, sia sull’illegittimità di quest’ultimo, dettato sì dall’art. 1, c. 8 del DL 43/1999, ma in violazione dei regolamenti n. 3950/92/CE e n. 536/93/CE, per cui si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE;C) – lo è altresì per aver richiamato la sentenza n. 5975/2011 laddove in modo impreciso o confuso rigetta i motivi formali di primo grado e non risponde ai motivi sostanziali nn. 8), 10) e 11), né alle istanze istruttorie e di rinvio pregiudiziale o di legittimità costituzionale delle norme implicate.
L’appellante, anche sulla scorta della documentazione sopravvenuta, deduce inoltre che, nonostante la provvisorietà delle assegnazioni dei QRI e le svariate rettifiche di essi a partire dal 1999 in poi ed a tutto concedere, vi sarebbero evidenze nelle indagini di PG tali da far dubitare l’esistenza stessa d’uno sforamento, da parte dell’Italia, del proprio QGG e, dunque, del presupposto imponibile per il prelievo supplementare, a causa dell’inattendibilità dei QRI per eccesso rispetto ai dati ricavabili sul patrimonio bovino.
Resistono nel presente giudizio le Amministrazioni statali intimate, le quali concludono per l’integrale rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 28 giugno 2013, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Ggg 1. – Si controverte sugli atti con cui l’AIMA (ora, AGEA) ha disposto, ai sensi dell’art. 3 del DL 1° dicembre 1997 n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 marzo 1998 n. 5) e dell’art. 1, c. 1 del DL 1° marzo 1999 n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 1999 n. 119), la compensazione nazionale ed il conseguente conguaglio finale del prelievo dovuto, in base al regime delle c.d. “quote latte” da applicare all’Azienda di parte appellante.
2. – In via preliminare, osserva il Collegio che non appare revocata in dubbio la statuizione con cui il TAR ha accolto il ricorso di primo grado nella sola e ben limitata parte dell’imputazione degli interessi sul prelievo definitivo, anche in esito alla compensazione, decorrenti solo da quando le fu comunicata l’entità del prelievo e non da altra data. Tal questione resta così stabilita dall’impugnata sentenza e passa in giudicato, onde sul punto nulla quaestio .
Tanto premesso, non pare affatto al Collegio, con ciò rigettando ab imis la doglianza sulla “nullità” della sentenza del TAR, proposta perché il Giudice di prime cure non avrebbe fornito compiuta (e, sarebbe meglio dire, pignolesca) risposta a tutti i motivi formali e sostanziali del ricorso che gli fu presentato. Non è vero che il TAR non ha trattato per intero le questioni, perlopiù cavillose e ripetitive, tanto da esser state vastamente investigate da questo Giudice in entrambi i gradi su un numero enorme di casi praticamente identici. L’impugnata sentenza NON s’è limitata a riferirsi alla sentenza che risolse un lead case , ma è andata oltre a tal fondamentale precedente, peraltro in sé condiviso dal Collegio, tanto da fornire precise risposte, in termini di manifesta infondatezza, sulla questione della “retroattività” della comunicazione dei QRI a ciascun produttore.
Se, quindi, non vede il Collegio in che cosa si sostanzi l’omessa pronuncia del TAR sull’interezza della res controversa , pare tuttavia opportuno, anche a confutazione dell’appello stesso, riprendere in esame ab initio detti motivi, il cui rigetto nel merito esime ogni altra pedissequa o puntigliosa risposta alla pretesa azionata dalla parte appellante.
3. – Nell’iniziare la disamina di tali motivi, articolati in undici doglianze di natura sostanziale ed in due insiemi di censure formali, una premessa è d’obbligo.
Oggetto del contendere, come fu fissato dal ricorso di primo grado e dagli atti impugnati, non è propriamente il sistema delle quote-latte in sé, né la metodica di formazione e di comunicazione dei QRI ai singoli produttori. Nel caso in esame si versa, invece, nella fase in cui l’AIMA procedette, ai sensi del ripetuto art. 1, c. 1 del DL 43/1999, alle «… compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 (del DL 411/1997) …, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico …». A sua volta, l’art. 3 del DL 411/1997 assegnò all’AIMA d’effettuare la «… rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 2 …».
Dunque, la compensazione de qua già sta a valle di tutte le varie vicissitudini pregresse e dei vari tentativi di fissazione dei QRI per le annate in questione. Più volte, questo Giudice ha osservato un certo qual disordine nell’assegnazione dei QRI anche per le annate 1995/96 e 1996/97, ma pure il fatto che l’entrata in vigore del regol. n. 3950/92/CE anzitutto non incise sulle modalità concrete di comunicazione delle QRI ai sensi dell’art. 2 della l. 2 novembre 1992 n. 468, come integrate dalla facoltà di autocertificazione in capo ai produttori ai sensi dell’art.