Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-18, n. 202103884

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-18, n. 202103884
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103884
Data del deposito : 18 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2021

N. 03884/2021REG.PROV.COLL.

N. 03948/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3948 del 2013, proposto dal Comune di Trescore Cremasco, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati B D R e R V, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato R V in Roma, lungotevere Flaminio, n. 60,

contro

il signor M P, rappresentato e difeso dall’avvocato C C, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato G N in Roma, via Tagliamento, n. 76,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sede di Brescia, n.1798 del 15 novembre 2012, resa inter partes , concernente un provvedimento di sospensione di un permesso di costruire.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor M P;

Visto l’appello incidentale da questi proposto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati B D R, per l’appellante, e C C per l’appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento, emesso in data 19 maggio 2008 dal Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Trescore Cremasco, di sospensione degli effetti del permesso di costruire n. 783/08, rilasciato in favore del signor M P per la realizzazione di una nuova porcilaia sul terreno agricolo di sua proprietà, con conseguente diffida dal dare esecuzione ai lavori.

2. Avverso tale atto il signor P proponeva il ricorso n. 816 del 2008, innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sede di Brescia, invocandone l’annullamento oltre al risarcimento del danno consequenziale.

3. A sostegno dell’impugnativa il ricorrente aveva dedotto l’insussistenza delle ragioni a base dell’atto impugnato, riconnesse alla mancata designazione dell’impresa esecutrice dei lavori ed al difetto del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), trattandosi di lavori preparatori da eseguire in proprio.

4. Costituitasi l’Amministrazione comunale in resistenza, il Tribunale amministrativo adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha preliminarmente rilevato la permanenza dell’interesse a ricorrere, in quanto l’atto impugnato è stato sì seguito da altra comunicazione del Comune ma dal carattere meramente confermativo;

- ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato;

- ha condannato il Comune al risarcimento del danno nella misura di € 2.500,00 nonché al rimborso delle spese di lite (€ 1750,00 esclusi IVA e CPA).

5. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che il Comune “ a fronte del fatto che il ricorrente sostiene di poter eseguire i detti lavori preliminari con i mezzi d’opera presenti in azienda (è imprenditore agricolo) e tramite lavoro esclusivamente espletato in prima persona, non riesce a dimostrare la non fattibilità concreta– al modo testè descritto – dei più volte citati lavori preliminari stessi .”

6. Avverso tale pronuncia il Comune di Trescore Cremasco ha interposto appello, notificato il 14 maggio 2013 e depositato il 24 maggio 2013, avvertendo preliminarmente di depositare nuovi documenti in questa sede d’appello, dei quali si chiede comunque l’acquisizione perché ritenuti indispensabili ai fini della decisione, e quindi lamentando, attraverso due motivi di gravame (pagine 5-22), quanto segue:

I. il T.a.r. avrebbe errato nel non aver dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere e/o per sopravvenuta carenza di interesse e ciò in ragione del fatto che non solo il provvedimento impugnato era stato revocato, con atto comunicato al ricorrente, ma anche perché questi presentava una domanda edificatoria manifestando di non avere più interesse alla realizzazione della porcilaia;

II. il T.a.r. non avrebbe rilevato la mancanza dei presupposti per configurare i lavori in economia sia in considerazione della non modesta entità degli stessi (per le dimensioni della porcilaia e per la prevista realizzazione di opere in cemento armato) sia per il fatto che l’azienda agricola P Michele è pur sempre un’impresa e pertanto doveva preventivamente munirsi del D.U.R.C.

7. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiararsi il ricorso di primo grado improcedibile o comunque respingerlo per infondatezza.

8. In data 26 giugno 2013 si è costituito con memoria il signor P, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’opposto ricorso in appello e proponendo ricorso incidentale per avversare il capo della sentenza con il quale il T.a.r. ha accolto la domanda risarcitoria ma secondo un importo che si reputa palesemente inadeguato, concludendosi pertanto per la conferma della parte annullatoria della sentenza e per la condanna al risarcimento del danno pari a euro 154.234,50.

9. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti non hanno svolto difese scritte.

10. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 16 marzo 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.

11. L’appellato eccepisce l’inammissibilità dell’appello perché il Comune non indica il nominativo del legale rappresentante pro tempore dell’Ente, il quale, peraltro, avrebbe apposto una sigla illeggibile ed indecifrabile. L’eccezione va disattesa, in quanto nel mandato si discorre regolarmente del Sindaco con l’esatta indicazione di nome e cognome.

12. E’ d’uopo preliminarmente evidenziare, che, come rassegnato alle parti in sede di discussione, ex art. 73 comma 3, c.p.a., l’appellato ha prodotto documenti nuovi per quantificare il danno lamentato. Di tale documentazione occorre quindi disporre lo stralcio ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., fermo restando che tale produzione impinge su una questione, quella della commisurazione del quantum risarcibile la cui disamina è logicamente subordinata alla verifica in termini positivi della divisata responsabilità dell’Amministrazione che non può prescindere dalla effettiva illegittimità dell’atto impugnato.

13. Venendo al merito del gravame se ne deve rilevare la fondatezza.

13.1 Parte appellante, nel contestare il capo della sentenza col quale il T.a.r. ha reputato fondate le doglianze sollevate in ordine alla illegittimità del provvedimento impugnato in prime cure, osserva che:

1) i lavori di cui al permesso di costruire n. 783/08 del 6 febbraio 2008, la cui efficacia è stata sospesa dal provvedimento impugnato, non possono considerarsi di modesta entità e non sono scomponibili in opere preliminari e di costruzione vera e propria;

2) l’impresa agricola “ P Michele ” è pur sempre una impresa e non una persona fisica, di guisa che sarebbe in ogni caso soggetta alla presentazione del D.U.R.C., a norma dell’art. 3 c. 8 lett. b ter del d.lgs. n. 494/96, prima di dare inizio ai lavori già assentiti.

La questione agitata dalle parti attiene quindi alla necessità o meno, prima di dare esecuzione al progettato intervento edilizio, della presentazione del D.U.R.C. come richiesto dall’Amministrazione comunale, che, col provvedimento impugnato in prime cure, sospendeva l’esecuzione dei lavori in attesa di tale produzione documentale in uno alla indicazione dell’impresa esecutrice dei lavori. Il T.a.r., nell’accogliere le deduzioni di parte ricorrente, mostra di aderire alla linea difensiva del ricorrente nel senso quindi che, trattandosi del solo segmento iniziale dei lavori da svolgere in proprio, non era necessaria la nomina dell’impresa esecutrice e quindi la produzione del richiesto D.U.R.C.

13.2 La tesi sostenuta dal ricorrente non può essere condivisa, per le seguenti ragioni:

- il Collegio non ignora che gli adempimenti formali previsti per l’esecuzione delle opere precedentemente assentite, in sede di comunicazione inizio lavori, non sono richiesti quando questi siano svolti “ in economia ” quindi senza l’ausilio di un’impresa costruttrice, fatti salvi gli ulteriori controlli dell’Amministrazione;

- nemmeno può essere escluso che attività edilizie elementari possano essere svolte in proprio anche da una persona fisica che sia titolare di un’impresa non edile, avendo una identità soggettiva autonoma rispetto a quella imprenditoriale;

- tale facoltà, tuttavia, non ricorre quando, come nel caso di specie, le opere assentite assumano particolare rilevanza costruttrice trattandosi della realizzazione di un manufatto di notevoli dimensioni dalla struttura in cemento armato;

- va precisato, infatti, che, con il permesso di costruire n. 783/08, veniva assentita la realizzazione di “ una porcilaia delle dimensioni di mq 577,40 e un box contumaciale delle dimensioni di mq 39,00 e così per un totale di mq 616,40 ” con una struttura in cemento armato per l’ampliamento dell’azienda agricola esistente già adibita ad allevamento di bovini;

- nemmeno può essere condiviso quanto asserito dal ricorrente in ordine alla scomposizione dell’intervento in due fasi distinte, della quali la prima soltanto sarebbe effettuata in proprio, avvalendosi dei mezzi a disposizione dell’impresa agricola di cui il ricorrente originario è titolare, per demandare l’affidamento dei lavori costruttivi veri e propri ad un’impresa edile da nominare successivamente;

- in data 15 maggio 2012 il ricorrente di primo grado presentava, infatti, il “ modulo di comunicazione di inizio lavori e presentazione DURC ” debitamente compilato e con la seguente dicitura: “ le opere oggetto dell’inizio lavori consistono nello sbancamento e nella preparazione del fondo per la realizzazione dell’opera. Non essendo gli interventi attuali soggetti a denuncia c.a la stessa verrà presentata prima della realizzazione delle opere in c.a. ”;

- la comunicazione presentata, quindi, allude alla scomponibilità dell’intervento in due fasi distinte, ipotizzandosi la distinzione tra comunicazione inizio lavori e “ denuncia c.a. ”, quando invece l’intervento edilizio conserva carattere unitario e detta comunicazione non può non rinviare al previo atto di assenso edilizio, ove giustappunto l’intervento è descritto unitariamente;

- inoltre, le opere di sbancamento assumono piena rilevanza edilizia, soprattutto quando, come nel caso di specie, riguardino un’area di sedime di rilevanti dimensioni, comportando la necessità di svolgere complesse operazioni di movimentazione del terreno;

- ne deriva che la vicenda edilizia descritta in atti non è riconducibile all’alveo applicativo dei lavori cd. in economia e pertanto il ricorrente originario non era sottratto all’onere comunicativo (della ragione sociale dell’impresa edile costruttrice) e documentale (del D.U.R.C. della medesima impresa).

14. In conclusione, l’appello in esame è fondato e va accolto, di tal che, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.

15. L’appello incidentale, proposto dal signor P, per conseguire la più favorevole determinazione del quantum risarcibile va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, stante il carattere pregiudiziale della questione risolta con l’appello principale rispetto a quella relativa all’ammontare del danno;
l’esclusione, infatti, dell’ an del risarcimento rende non più assistito dal necessario profilo d’interesse quanto dedotto dall’appellante incidentale in ordine al preteso maggiore importo delle poste risarcitorie.

16. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda ed il comportamento processuale delle parti, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

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