Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2022-12-29, n. 202200021
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 00021/2022REG.PROV.COLL.
N. 00023/2022 REG.RIC.A.P.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 23 del 2022 dell’Adunanza Plenaria, proposto dal Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor Alfredo Cullè, rappresentato e difeso dall’Avvocato A R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum
dei signori Fabio Improta, Clara Abate, Melissa Agrillo, Gemma Alonzi, Annalisa Angelozzi, Antonio Angrisani, Brunella Antenucci, Antonietta Auriemma, Cecilia Balsamo, Michele Barba, Giusi Barbarisi, Simona Berardi, Loredana Birocci, Nelly Bonaccorsi, Giuseppe Bonomo, Gheorghita Marian Bostinru, Floreana Cacioppo, Cosima Caiazzo, Tonino Calandrino, Annalisa Candeloro, Raffaele Cangiano, Francesca Capacchione, Angelo Caputo, Giuseppe Carcone, Loretta Carrafelli, Fabiana Castiglione, Giuseppe Catapano, Daniela Cirelli, Wheberson Cocco, Raffaele Codispoti, Giuseppe Condemi, Silvia Cutillo, Nadia Cutolo, Nadia Cutolo, Dina D'Alessandro, Gianbattista De Fusco, Concetta De Nisi, Davide Del Gaudio, Anna Maria Demuro, Valeria Di Blasi, Federica Di Pucchio, Daniela Di Stefano, Giacoma Di Vieste, Leonarda Dicataldo, Gloria Facchini, Maria Rosaria Falcone, Zobeida Farini, Yuliet Marcela Fasolino, Fabiola Feola, Salvatore Ferrantelli, Rita Ferraro, Ilaria Ferro, Giuseppe Domenico Lucio Ficara, Francesco Filipponi, Giosuè Filizzola, Federica Filoni, Marcella Foddai, Daniele Forlenza, Angela Furtivo, Sebastiano Gagliardi, Paola Maria Galioto, Carmela Gallelli, Antonella Garofalo, Elena Garozzo, Carmela Gasparo, Carmelo Genovese, Carmela Grandola, Aniello Iacomino, Anna Serena Iannilli, Antonella Mandaglio, Alfredo Igrandi, Fabio Improta, Gaia Infantino, Maria Ionta, Gabriella Lanzillotti, Paolo Emanuele Lo Giudice, Barbara Lodato, Rocco Lucà, Maria Grazia Macone, Chiara Malpeli, Concetta Mancino, Francesco Manco, Valentina Mattiocco, Rita Mele, Giovanna Menditto, Grazia Rita Messina, Pierpaolo Miccolis, Emilia Napoletano, Annamaria Narese, Zaira Nicolosi, Simona Nocella, Morena Ortega, Jenna Ortega, Anna Maria Ostuni, Annalisa Paladini, Domenico Pangallo, Daniele Parisi, Ilaria Di Pucchio, Tiziana Perrucci, Delio Peschiulli, Serena Petricca, Simona Petrigna, Francesca Petronzi, Valentina Petrucci, Jlenia Piazzolla, Alessandra Piccionello, Aniello Pintauro, Guido Pizzi, Loredana Renna, Naomi Polidoro, Sara Polselli, Marta Polselli, Martina Maria Pugliese, Andrea Albino Puglisi, Lorena Quadrozzi, Francesca Ragni, Carmelina Re, Roberto Romeo, Rebecca Rosa Saladdino, Giuliana Santese, Francesco Santostefano, Raffaela Sarnataro, Melissa Schifano, Claudia Scifo, Giuseppe Servodio, Davide Scigliano, Rodolfo Serra, Giusi Sommantico, Annalisa Sorrentino, Andrea Marco Stabile, Giuliana Suppa, Michele Telera, Anna Rita Testa, Maria Vittoria Tilocca, Andreea Mihaela Tofan, Cosimo Tolomeo, Rosolia P. A. A. Tricani, Claudia Trombetta, Rossella Trovato, Roberta Vacca, Daniela Vasta, Valeria Vicidomini, Elide Visaggi, Silvia Maria Zaccanelli, Danila Incatasciato, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato A R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 4773 del 6 maggio 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III- bis , resa tra le parti.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
visto l’atto di intervento ad opponendum dei soggetti in epigrafe indicati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il Consigliere M N e uditi per il Ministero dell’Istruzione l’Avvocato G G e per l’appellato, nonché per gli interventori, in epigrafe indicati, l’Avvocato A R B;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellato ha conseguito il titolo di formazione professionale relativo al ciclo di studi post-secondari presso un’Università rumena, ai fini dell’esercizio della professione di docente in Romania.
1.1. Il titolo conseguito era denominato “ Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II ” e l’appellato vi poteva accedere solo a seguito di riconoscimento della formazione accademica (laurea) non conseguita in Romania.
1.2. Successivamente al conseguimento, in Romania, del titolo di formazione professionale, l’appellato ha presentato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca una istanza volta al riconoscimento del titolo in Italia.
1.3. Il Ministero, con la nota n. 5636 del 2 aprile 2019, fornendo informazioni ai cittadini italiani che hanno concluso, in Romania, i percorsi denominati “ Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II ” chiedendone il riconoscimento in Italia, ha comunicato che i suddetti titoli « non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica profesisonale di docente ai sensi della Direttiva 2205/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate ».
1.4. Il Ministero ha spiegato che il presupposto necessario al fine di ottenere il riconoscimento professionale dei titoli consiste nel possedere una qualifica professionale che, in base alle disposizioni del Paese ove è stata conseguita, consenta l’esercizio della professione di docente abilitato all’insegnamento.
1.5. Il Ministero ha osservato che l’art. 13, comma 1, della Direttiva 2013/55/UE, che disciplina l’accesso alla professione regolamentata, prevede che, se in uno Stato membro ospitante l’accesso alla professione regolamentata o al suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, richiesto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.
1.6. A tal proposito, ha segnalato l’appellante che il Ministero rumeno dell’educazione nazionale e della ricerca scientifica ha emanato l’ordinanza n. 5414/2016 relativa alla metodologia da utilizzare per il rilascio dell’Attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e si era avviata una interlocuzione con l’Amministrazione rumena, che nel novembre 2018 inviava una ‘nota ufficiale’ a firma del Segretario di Stato rumeno per l’educazione nazionale e la ricerca scientifica.
1.7. Il Ministero ha dedotto che la suddetta nota ha chiarito che « il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania (…) essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania » (p. 2 della nota prot. n. 5636).
1.8. Posto che il Ministero rumeno non riconosceva la formazione svolta da cittadini italiani, quest’ultima non avrebbe potuto essere riconosciuta dal Ministero.
1.9. Il Ministero ha concluso per il rigetto delle richieste di riconoscimento della qualifica professionale basate su titoli conseguiti in Romania.
2. Con la nota impugnata in primo grado, il Ministero ha comunicato all’appellato l’impossibilità di accoglimento della avanzata richiesta di riconoscimento della qualifica professionale per « difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea, Romania nel caso di specie ».
2.1. Il Ministero ha richiamato il contenuto dell’Avviso pubblicato in data 2 aprile 2019, in quanto il provvedimento di rigetto dell’istanza dell’appellato costituiva l’applicazione, al caso di specie, dell’ iter motivazionale espresso in via generale nell’avviso con riguardo a tutti i cittadini italiani che avevano conseguito in Romania i percorsi denominati “ Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II ” chiedendone il riconoscimento in Italia.
3. Con il ricorso di primo grado, proposto al TAR per il Lazio, l’interessato ha impugnato gli atti lesivi del Ministero.
3.1. Il Ministero intimato non si è costituito nel primo grado del giudizio.
3.2. Il TAR, con la sentenza n. 5669 del 28 maggio 2020, ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti impugnati.
3.3. Il TAR, nel richiamare l’orientamento della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha rilevato che il focus del procedimento proteso a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguita in Romania non è rappresentato dall’analisi sul livello di integrazione tra i due Paesi nell’erogazione del servizio pubblico in argomento, bensì dalla valutazione delle competenze complessivamente conseguite, in ossequio al d. lgs. n. 206 del 2007, agli artt. 11 e 13 della Direttiva 2005/36/CE,