Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-25, n. 202307954
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Testo completo
Pubblicato il 25/08/2023
N. 07954/2023REG.PROV.COLL.
N. 01925/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2023, proposto da
Colas Rail Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato B G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 281;
contro
Comitato Strada Parco Bene Comune, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C D T, M D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora n. 1;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Tua - Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. unipersonale, Comune di Pescara, non costituiti in giudizio;
Comune di Montesilvano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina De Martiis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00507/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comitato Strada Parco Bene Comune, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Abruzzo e Comune di Montesilvano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Giliberti, Di Tonno Matteo e l'avvocato dello Stato Santini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte sulla filovia che dovrebbe collegare Montesilvano a Pescara. L’intervento, avendo come obiettivo quello di conseguire un decisivo decongestionamento del traffico attraverso la realizzazione di un sistema pubblico di trasporto con mezzi interamente elettrici, si propone di abbattere gli attuali importanti livelli di inquinamento da polveri sottili. Il progetto iniziale era in realtà molto più ampio, dovendo collegare anche altre località del pescarese (Francavilla). Per ragioni di finanziamento si è dunque stabilito di ripartire l’opera in tre lotti funzionali e di concentrarsi, innanzitutto, sul primo lotto che riguarda esclusivamente, come già anticipato, l’asse di collegamento tra Montesilvano e Pescara (pari a circa 8 km). Più in particolare, quanto ai fatti essenziali nonché strettamente rilevanti ai fini del decidere:
1.1. Nel 2007 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora in avanti, MIT) rilasciava nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, sul progetto di filovia nella parte riguardante gli aspetti infrastrutturali , rinviando le valutazioni finali relative al mezzo da utilizzare ossia al veicolo ibrido diesel/elettrico a quel momento contemplato (parte innovativa) ad un ulteriore intervento, in funzione di completamento del suddetto nulla osta tecnico, da parte di apposita Commissione di Sicurezza;
1.2. Nel frattempo il Comitato VIA regionale decideva, mediante atti adottati tra il 2008 ed il 2014, di escludere il progetto stesso dalla assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
1.3. Sempre nel frattempo, la società che avrebbe dovuto fornire il mezzo di trasporto ibrido (Phileas) era fallita. Di qui la decisione di optare per un mezzo esclusivamente elettrico di tipo “Tram Look” (e dunque non più ibrido diesel/elettrico);
1.4. Con atto del 15 marzo 2021, veniva poi rilasciato il nulla osta tecnico alla sicurezza anche sulla parte innovativa ossia sul mezzo da utilizzare. Mezzo che, come anticipato, sarebbe stato solamente elettrico (di qui la formulazione di una specifica perizia di variante, la quale riguardava anche altri aspetti tra cui la posa in opera di un nuovo manto bituminoso e la messa in sicurezza mediante allargamento di alcuni tratti di marciapiede). Il nulla osta conteneva alcune prescrizioni la cui ottemperanza avrebbe dovuto poi essere verificata nella successiva fase di valutazione circa l’idoneità del mezzo stesso.
2. Un comitato di cittadini si opponeva a tale progetto, e in particolare alla terza variante (che sostanzialmente comporta il passaggio da tram ibridi diesel-elettrici Phileas a tram esclusivamente elettrici ossia “Tram look”), e dunque presentava ricorso al TAR Pescara che ha ritenuto di accogliere il gravame sulla base delle seguenti ragioni:
2.1. Il comitato denota un sufficiente grado di rappresentatività: di qui la sussistenza della legittimazione attiva;
2.2. Il nulla osta alla sicurezza progettuale espresso dal MIT ha natura del tutto interlocutoria o soprassessoria: diversi punti critici sarebbero infatti rimasti aperti e dunque rinviati alla sola fase di esercizio;
2.3. Il nulla osta alla sicurezza sulla terza variante (che riguarda prevalentemente il suddetto passaggio da tram diesel a tram elettrici) si fonda su un atto ministeriale del 2007, riguardante le opere infrastrutturali di base, che tuttavia era stato qualificato dallo stesso MIT alla stregua di “parere preliminare” e non di nulla osta definitivo: dunque il provvedimento definitivo riguarderebbe solo il mezzo utilizzato ma non anche l’intera opera infrastrutturale nel suo complesso;
2.4. La terza variante (passaggio da tram diesel a tram elettrici) non è stata ritualmente sottoposta a nuova verifica di assoggettabilità a VIA.
3. Tale sentenza veniva impugnata per i motivi di seguito sintetizzati:
3.1. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stata colta la assenza di legittimazione a ricorrere in capo al ridetto comitato cittadino (in sostanza, per assenza del requisito della stabilità temporale ossia di attività protratta nel tempo nello specifico settore);
3.2. Erroneità per omessa rilevazione della tardività del ricorso, atteso che la scelta di effettuare tale intervento risalirebbe ad oltre dieci anni prima;
3.3. Erroneità per omessa considerazione della sopravvenuta carenza di interesse data dalla sostanziale “ultimazione delle opere” e dunque dalla “modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso”;
3.4. Erroneità per mancata rilevazione del difetto di giurisdizione, atteso che si verterebbe su aspetti contrattuali successivi alla aggiudicazione della commessa, dunque di carattere strettamente esecutivo del contratto stesso;
3.5. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stata riscontrata la assenza di lesività in capo alla approvazione della terza variante, laddove il pregiudizio per il comitato sarebbe da annettere a provvedimenti ben più risalenti nel tempo ossia alla approvazione del progetto nel suo complesso;
3.6. Erroneità, nel merito, per avere ritenuto sussistente la violazione degli artt. 3, 4 e 5 del DPR n. 753 del 1980 (il giudice di primo grado avrebbe considerato il provvedimento in data 15 marzo 2021 alla stregua di parere interlocutorio e non definitivo “salvo prescrizioni”);
3.7. Erroneità, sempre nel merito, per avere ritenuto il nulla osta del 6 aprile 2007 alla stregua di parere preliminare e non definitivo (o almeno definitivo quanto alla parte infrastrutturale). Erroneità, legata a tale motivo, in quanto non sarebbe stata in ogni caso affermata la tardività del gravame in relazione a tale specifico motivo (erroneità già evidenziata al punto 3.2.);
3.8. Erroneità, ancora nel merito, per avere ritenuto ulteriormente necessario avviare la procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale anche della terza variante.
4. Si costituivano in giudizio: MIT, Regione Abruzzo e Comune di Montesilvano per aderire al ricorso in appello. Il Comitato originariamente ricorrente per chiedere il rigetto dell’appello stesso nonché per riproporre alcuni motivi non altrimenti valutati in occasione della sentenza di primo grado. Più in particolare si lamentava ancora omessa considerazione, da parte delle competenti amministrazioni:
4.1. Circa il fatto che l’area destinata all’intervento andrebbe ormai considerata alla stregua di “bene comune” della collettività di riferimento, come tale da sottrarre a simili interventi;
4.2. Dei presupposti per disporre la revoca del finanziamento dell’intervento stesso;
4.3. Di alcuni decisivi aspetti legati alla sicurezza della circolazione;
4.4. Del principio di precauzione;
4.5. Delle distanze minime previste dalla normativa di settore.
5. La richiesta di sospensiva della suddetta sentenza è stata accolta sulla base delle seguenti considerazioni:
“Considerato che, nella contrapposizione tra i due opposti interessi, occorre in questa fase annettere preminenza all’interesse pubblico legato al celere compimento di una pubblica opera che dovrebbe sensibilmente contribuire all’abbassamento dei livelli di congestionamento del traffico stradale e dunque ad un miglioramento dello stato di inquinamento ambientale;
Ritenuto infine che, a corroborare le considerazioni di cui sopra, contribuisce altresì il rilievo che i motivi di appello – sebbene ad un primo