Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2023-02-08, n. 202301406
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Pubblicato il 08/02/2023
N. 01406/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08856/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8856 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato U B, in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 183,
contro
il Ministero dell’Interno e la Prefettura – UTG di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. I-ter, n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento della Prefettura di Roma, con il quale è stato fatto divieto al signor -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura – UTG di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento della Prefettura di Roma del 21 maggio 2015 è stato fatto divieto al signor -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il provvedimento ha tratto fondamento dalla nota della Legione Carabinieri Lazio – Stazione di Nettuno del 20 novembre 2014, che ha riferito il deferimento del signor -OMISSIS- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in ordine ai reati di cui all’art. 612-bis, e dall’istanza di opposizione dell’interessato al verbale di ritiro amministrativo delle armi, dalla quale si è potuto evincere che lo stesso è stato altresì indagato in ordine alle ipotesi di reati di cui agli artt. 336 e 594 c.p.
2. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio, sede di Roma, il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prefettizio lamentando il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti. In particolare, l’interessato non sarebbe mai stato indagato per il reato di atti persecutori, ma solo per lesioni personali e minaccia semplice e, relativamente al secondo procedimento penale pendente, sarebbe stato rinviato a giudizio per il solo reato di ingiuria, sia pure aggravato.
3. Con sentenza n. -OMISSIS- il Tar Lazio ha respinto il ricorso evidenziando che le circostanze alle quali fa riferimento il provvedimento impugnato sono di per sé sufficienti ad escludere che l’istante possa essere ritenuto idoneo ad un corretto uso delle armi, essendo stato considerato persona potenzialmente capace di abusare delle medesime sotto il profilo delle norme che disciplinano la liceità della loro detenzione e trasferimento.
4. La citata sentenza n. -OMISSIS- è stata impugnata con appello notificato il 27 settembre 2021 e depositato il successivo 19 ottobre riproducendo sostanzialmente le censure non accolte in primo grado e ponendole in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.
5. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura – UTG di Roma si sono costituiti in giudizio senza espletare difese scritte.
6. Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con atto depositato in data 10 gennaio 2023 il difensore della parte appellante ha comunicato la morte del proprio assistito, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il collegio, prendendo atto dell’evento comunicato dal difensore dell’appellante, interrompe il giudizio, non potendo accogliere la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere che consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale (Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3767).
La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227;id. 20 dicembre 2019, n. 8615;id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).
Dunque, in presenza di una dichiarazione del decesso del ricorrente, depositata in giudizio dal difensore, il Collegio ritiene integrata una fattispecie di interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c..