Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-10-07, n. 202208613

TAR Genova
Ordinanza cautelare
27 novembre 2020
CS
Decreto cautelare
19 giugno 2021
TAR Genova
Sentenza
19 maggio 2021
CS
Ordinanza cautelare
16 luglio 2021
CS
Improcedibile
Sentenza
7 ottobre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-10-07, n. 202208613
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208613
Data del deposito : 7 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2022

N. 08613/2022REG.PROV.COLL.

N. 05695/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5695 del 2021 proposto dal signor SO EL, in proprio ed in qualità di socio-amministratore della società Villa Lina di EL SO e C. S.n.c., rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Vallerga e Emiliano Bottazzi, con domicilio presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;



contro

il Comune di Loano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Masetti, con domicilio presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sez. II, 19 maggio 2021 n. 458, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Loano nonché i documenti prodotti;

Visto il decreto monocratico 19 giugno 2021 n. 3387 e l’ordinanza cautelare 16 luglio 2021 n. 3931;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, con documenti depositati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 14 aprile 2022 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, gli avvocati Emiliano Bottazzi e Andrea Masetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello n. R.g. 5695/2021 il signor SO EL, in proprio ed in qualità di socio-amministratore della società Villa Lina di EL SO e C. S.n.c., ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sez. II, 19 maggio 2021 n. 458, con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 630/2020) proposto dal predetto nei confronti dell’ordinanza n. 79 del 19 marzo 2020, adottata dal Comune di Loano, avente ad oggetto “ ordinanza di rimessa in pristino all'ultimo stato autorizzato dell'immobile sito in Loano, via all'Orto - supermercato PAM ”.

2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché di quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- il signor EL è proprietario di un ampio compendio nel Comune di Loano immobiliare (sede, in passato, del “Cinema Loanese”) che, nel tempo, è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione con cambio d’uso da cinema a media struttura di vendita e oggi ospita un punto vendita con insegna “PAM”;

- il signor EL è proprietario anche di un edificio in via dell’Orto, posto in adiacenza rispetto al compendio di cui sopra, adibito, al piano terreno, a magazzino e collegato con l’ex “Cinema Loanese”;

- nel 2018, quando già erano in corso i lavori di trasformazione dell’ex cinema in media struttura di vendita, il signor EL ha presentato una SCIA (n. 92/2018) al fine di ristrutturare l’immobile di cui sopra (l’edificio in via dell’Orto) e, con una successiva SCIA (n. 19/2019), ha manifestato l’intenzione di voler accorpare tale edificio, per intero, a quello vicino, adibito a media struttura di vendita, allora in corso di realizzazione;

- il Comune di Loano, con note nn. 17332 e 17335 del maggio 2019, inibiva l’esecuzione degli interventi oggetto delle due segnalazioni certificate, rappresentando (con riferimento alla SCIA 92/2018) che il piano primo dell’edificio avrebbe dovuto conservare la destinazione residenziale e che il piano terreno dello stesso edificio, così come altri due locali, posti in affaccio sulla via Garibaldi, avrebbero dovuto essere mantenuti “indipendenti” (e non accorpati) alla realizzanda media struttura di vendita;

- a quel punto il signor EL presentava due nuove SCIA (nn. 34 e 35 del 2020) con le quali comunicava il mantenimento della destinazione residenziale del piano primo e rinunciava all’accorpamento funzionale del piano terreno destinato a magazzino, stralciandolo dal progetto relativo alla realizzazione della media struttura di vendita, ma mantenendo l’apertura tra i due fondi;

- nel corso del sopralluogo effettuato a fine lavori, dal personale del Comune di Loano, se per un verso veniva constatato che i due locali affacciati sulla via Garibaldi erano stati separati dalla media struttura di vendita, nondimeno veniva contestato al proprietario l’esistenza di un collegamento fra il magazzino della media struttura di vendita e il piano terreno dell’edificio adiacente e che anche il piano primo del suddetto fabbricato sarebbe stato “asservito” al vicino edificio commerciale, utilizzandolo in particolare non come magazzino, ma per installare al suo interno un quadro elettrico e farvi passare alcune tubature dell’impianto di refrigerazione utilizzato nel sottostante supermercato;

- da qui l’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 79/2020 con cui: a) in relazione alle opere denunciate con SCIA n. 34/2020 (afferente l’intervento sulla media struttura di vendita realizzata nell’ex Cinema Loanese), è stato contestato l’illecito ampliamento del magazzino, esteso “ anche al piano terra del fabbricato di via dell’Orto ”; b) in relazione alle opere denunciate con SCIA n. 35/2020, afferente l’intervento sul fabbricato di via dell’Orto, è stato contestato l’abusivo mutamento d’uso sia del magazzino posto al piano terra sia del piano primo dell’immobile in locali “commerciali”, perché entrambi posti a uso della vicina media struttura di vendita (con insegna PAM).

3. – Il signor EL proponeva ricorso dinanzi al TAR per la Liguria chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione perché illegittima per plurime ragioni e, in particolare, in quanto:

- l’adozione del provvedimento sanzionatorio non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento;

- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 33 d.P.R. 380/2001, visto che le opere realizzate sull’immobile residenziale, seppure fossero ritenute abusive, dovrebbero comunque essere considerate in difformità da un intervento di “ristrutturazione” (quale era quello denunciato con la SCIA n. 35/2019), con la conseguenza che potrebbe essere disposto il ripristino, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, ma non la più grave sanzione, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, dell’acquisizione di diritto al patrimonio comunale, prevista dall’art. 31 del medesimo testo unico dell’edilizia. Peraltro l’immobile in questione ricade in zona A del PRG, sicché il ripristino non potrebbe essere ordinato senza aver prima acquisito il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio;

- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990, travisamento, difetto assoluto di presupposto e di motivazione. I lavori nell’immobile residenziale di via dell’Orto non erano ancora conclusi all’epoca dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, quindi il comune non ha potuto constatare – e, quindi, contestare – cognita causa l’intervenuto mutamento di destinazione d’uso. A ciò si aggiunga che la presenza degli impianti della media struttura di vendita al piano superiore non costituirebbe un elemento da solo sufficiente a qualificare l’edificio quale pertinenza della struttura commerciale, mentre il piano terreno sarebbe stato già - prima del sopralluogo del personale comunale – adibito a magazzino.

Il TAR per la Liguria ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi dedotti, sul presupposto che, tra l’altro, “ dai verbali della Polizia locale relativi ai sopralluoghi del 05.11.2019, del 11.11.2019 e del 02.10.2020 (prodotti dall’Amministrazione quali propri docc. 13 e 14, con la relativa documentazione fotografica) emerge che il piano terra del fabbricato di cui al mappale 338 è collegato, mediante un’apertura, all’adiacente magazzino del negozio, di cui costituisce un ampiamento, come si evince dal fatto che al suo interno erano presenti carrelli, attrezzature e materiali in uso al supermercato; mentre il primo piano è costituito da un unico locale, privo di suddivisioni interne e vuoto, e contiene unicamente gli impianti della MSV. Se ne deduce quindi che effettivamente l’immobile di cui al mappale 338, nel suo complesso, è stato messo a servizio del supermercato confinante, assumendo una destinazione commerciale ” (così, testualmente, alle pagg. 5 e 6 della sentenza qui oggetto di appello)

Più in particolare:

- dal certificato catastale (allegato alla SCIA n. 34/2019) emerge che il locale posto al piano terra rientra nella categoria C/6, relativa a rimesse e autorimesse, pertanto esso non poteva essere adibito a magazzino commerciale ma in ogni caso era posto a servizio dell’appartamento al primo piano a uso residenziale;

- per il primo piano, tenuto conto anche che la comunicazione di conclusione dei lavori faceva riferimento a entrambi gli immobili, sia nell’intestazione sia nelle mappe allegate, l’amministrazione non poteva non ritenere che lo stato dei luoghi fosse definitivo, contestandone quindi la difformità rispetto al titolo.

4. - Propone appello il signor EL chiedendo la riforma della sentenza del TAR per la Liguria n. 458/2021 e, di conseguenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento dell’ordinanza di demolizione impugnata in quella sede.

Egli affida il mezzo di gravame ai seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 l. 241/1990 - erroneità e difetto di motivazione della decisione n. 458/2021. Ad avviso dell’appellante ha errato il giudice di primo grado nel ritenere infondato il primo motivo di ricorso ivi proposto, atteso che la partecipazione procedimentale

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