Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-07-06, n. 201203961
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N. 03961/2012REG.PROV.COLL.
N. 08783/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8783 del 1999, proposto da:
B P, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso Fabio il medesimo in Roma, via del Viminale, 43;
contro
Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. G G, M M M, Nicolo' Paletti e A I, con domicilio eletto presso l’avv. Nicolo' Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini, 34;
Regione Veneto, rappresentato e difeso dall'avv. M E S, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 01211/1998, resa tra le parti, concernente DINIEGO SANATORIA COSTRUZIONE ANNESSO RUSTICO.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati F L, Nicolò Paoletti e l'Avvocato generale dello Stato Federica Fiduccia;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II, con la sentenza n. 1211 del 1° luglio 1998, ha respinto i ricorsi, previamente riuniti, proposti dall’odierna parte appellante per l'annullamento del diniego di sanatoria della costruzione di un annesso rustico, adottato dal Comune di Venezia in data 13 aprile 1995, prot. n. 95-799, e dell’ordinanza di demolizione delle opere eseguite in via Orlanda (Favara), n. 81/A, sez. Favara, Fg. 24 maggio 575.
Il TAR fondava la sua decisione rilevando sinteticamente che l’opera abusiva edificata dall’attuale appellante non rientra in alcuna delle previsioni di cui al quarto comma dell’art. 41 delle N.T.A. della variante al PRG, ivi compresa quella delle opere inerenti alla coltura dei fondi.
Secondo il TAR, infatti, anche tali opere devono intendersi come strettamente finalizzate alla coltura dei terreni, come si evince, in generale, dal carattere estremamente modesto e di ridotto impatto urbanistico degli interventi ammessi e, in particolare, dalle opere inerenti espressamente menzionate, cioè il sistema irriguo e la viabilità rurale che, ovviamente, non possono essere assimilate agli annessi rustici.
Il TAR, ritenendo assorbenti tali argomentazioni, idonee a sorreggere il provvedimento di diniego impugnato, ha respinto il ricorso.
L’appellante contestava la sentenza del TAR chiedendo l’accoglimento dell’appello.
Si costituiva il Comune chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 5 giugno 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.
Preliminarmente si deve precisare, quanto alle circostanze di fatto che sono alla base dell’attuale controversia, che l’attuale appellante è proprietario di un terreno sito in Comune di Venezia, località Via Orlanda a Favaro Veneto, presso il quale, nel corso del novembre del 1994, ha realizzato in assenza di concessione edilizia una costruzione seminterrata ad uso residenziale con relativa rampa di accesso e sovrastante manufatto in legno.
Per ovviare a tale abuso, riscontrato in eseguito ad un sopralluogo della Polizia Municipale, l’appellante presentava in data 24 gennaio 1995 domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47-85;con provvedimento prot. n. 95-10803 in data 13 aprile 1995 l’Amministrazione negava la sanatoria;seguiva, in data 20 luglio 1995, l’ordine di demolizione delle opere eseguite, che veniva anch’esso impugnato avanti al TAR Veneto sia per invalidità derivata che per ulteriori vizi autonomi.
Osserva il Collegio che il diniego di sanatoria si regge su due diversi ed autonomi ordini di motivazione;da un lato viene rilevato il contrasto dell’intervento edilizio con l’art. 61, comma 3, della variante al P.R.G. n.811-90 in quanto la ditta non possiede i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ed in quanto, al momento del sopralluogo, in data 2 dicembre 1994, non si era riscontrata alcunaq azienda agricola funzionante.
Dall’altro lato, il diniego viene motivato in riferimento alla violazione dell’art. 41 delle NTA annesse alla variante al P.R.G. n.