Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2021-10-01, n. 202101583

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2021-10-01, n. 202101583
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101583
Data del deposito : 1 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01009/2021 AFFARE

Numero 01583/2021 e data 01/10/2021 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 settembre 2021


NUMERO AFFARE 01009/2021

OGGETTO:

Ministero della transizione ecologica.


Schema di regolamento recante "Aggiornamento dei valori limite di emissione per categoria di sostanza inquinante e l'integrazione dei valori limite di emissione per categoria di impianto contenuti nell'Allegato I, Parte 1, Parte II, Parte III, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 03/09/2021 con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere D R;


Premesso:

Il Ministero, con nota prot. U.0018608.03-09-2021, chiede il parere sullo schema di decreto in oggetto, volto ad aggiornare e integrare i valori limite di emissione nell’atmosfera delle sostanze inquinanti, distinti per categoria di sostanza e per categoria di impianto produttivo e contenuti in un apposito allegato al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La richiesta, debitamente sottoscritta dal Ministro, è corredata dei seguenti allegati:

- relazione illustrativa;

- relazione tecnica (peraltro non “bollinata”);

- analisi di impatto della regolamentazione e analisi tecnico-normativa;

- concerto espresso, d’ordine del Ministro, dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico;

- concerto “tecnico” espresso dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della salute, accompagnato da una nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria del medesimo Ministero;

- parere (favorevole) della Conferenza Unificata del 4 agosto 2021.


Considerato:

1. Il contesto ordinamentale

Giova preliminarmente ricordare che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” (comunemente noto anche come “Codice ambientale”, dizione che sarà usata anche qui), nella Parte quinta, “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina, con il Titolo I, comprendente gli articoli da 267 a 281, la “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”.

Alla predetta Parte quinta sono annessi 10 allegati. Di questi, per quanto qui interessa, l’allegato I è titolato “Valori di emissione e prescrizioni”. Si tratta di un documento quanto mai corposo (la versione originaria occupava 18 pagine su due colonne del S. O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006), consistente in testi, elenchi e tabelle, il cui contenuto emerge dalla sua articolata struttura:

Parte I – Disposizioni generali

Parte II – Valori di emissione

Parte III – Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti

Parte IV

Sezione 1 – Valori di emissione e prescrizioni relative alle raffinerie

Sezione 2 – Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici

Parte IV-bis – Elementi minimi dell’autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili.

Giova altresì ricordare che il testo originario di tale Allegato I alla Parte quinta del Codice ambientale (che nel seguito, per chiarezza, sarà semplicemente indicato come “Allegato”) ha subìto, nel tempo, ampie modifiche e integrazioni (consistite talvolta nella sostituzione di intere Parti) ad opera dei seguenti atti:

- decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

- decreto ministeriale 19 maggio 2016, n. 118 (sul cui schema questa Sezione ha espresso i pareri nn. 2245/2015 e 2759/2015);

- decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183;

- decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102.

Lo schema in esame – come ricorda il Ministero richiedente nella relazione illustrativa – interviene dunque sull'Allegato predetto, ove sono previsti i valori limite di emissione in atmosfera riferiti agli impianti degli stabilimenti a uso produttivo.

La base giuridica è rappresentata dall'articolo 281, comma 5, del Codice ambientale, ai sensi del quale gli allegati alla Parte quinta di tale Codice possono essere modificati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora "Ministero della transizione ecologica"), di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico (per le materie di competenza), sentita la Conferenza unificata.

In questo quadro – asserisce la relazione ministeriale – lo schema di regolamento procede, alla luce dell'attuale evoluzione delle migliori tecniche disponibili, a un aggiornamento generale dei valori per categoria di sostanze e a una parallela integrazione dei valori per categoria di impianto, integrazione finalizzata a prevedere appositi valori limite per categorie di impianti che, per specifici motivi, non possono applicare in modo tecnicamente ed economicamente sostenibile i nuovi limiti per categoria di sostanze.

La relazione ricorda poi che lo schema qui in esame è stato elaborato all'esito di una articolata procedura istruttoria svolta, tra il 2017 ed il 2018, nell'ambito del Coordinamento previsto dall'articolo 281 del Codice ambientale. Tale Coordinamento consiste in un tavolo tecnico istituzionale di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera, convocato presso il Ministero dell'ambiente, nel cui ambito è stato costituito uno speciale Gruppo di lavoro, con la partecipazione delle autorità regionali maggiormente interessate, finalizzato alla valutazione delle tematiche ed alla elaborazione di una proposta iniziale. Nell'istruttoria finalizzata ad aggiornare i vigenti valori limite di emissione è stato acquisito il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità. Sulla base degli atti del Gruppo di lavoro è stata definita una proposta, successivamente sottoposta alla valutazione dell'intero Coordinamento e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore industriale.

Tanto premesso, il Ministero correttamente chiede il parere di questo Consiglio di Stato, riconoscendo la natura sostanzialmente regolamentare del decreto di cui al citato articolo 281, comma 5, del Codice ambientale – pur in mancanza di un espresso richiamo legislativo all’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – e in conformità, del resto, al precedente di cui al già ricordato regolamento adottato con il decreto ministeriale n. 118 del 2016.


2. Il contenuto dello schema

Lo schema in esame consta di due articoli, dei quali il primo reca modifiche testuali al vigente Allegato e il secondo disciplina le “Procedure di applicazione dei valori limite di emissione” (così la rubrica).

In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 procede alla integrale sostituzione delle Parti I (“Disposizioni generali”) e II (“Valori di emissione”) dell’Allegato, mercé un rinvio a un allegato allo schema in esame.

Il comma 2 dell’articolo 1, invece, apporta direttamente modifiche testuali alla Parte III dell’Allegato.

Più in dettaglio, la Parte I dell’Allegato (che, come detto, l’articolo 1, comma 1, dello schema in esame intende sostituire) consta di un testo normativo di cinque commi, nei quali, in particolare, si disciplinano i rapporti fra i valori limite fissati in via generale nella Parte II e, limitatamente a specifiche tipologie di impianti, nella Parte III; si chiarisce l’ambito di applicazione della Parte IV; si indicano i criteri per il rispetto delle soglie di rilevanza e si dettano alle autorità competenti i criteri per l’effettuazione dell’istruttoria di cui all’articolo 271, commi 5 e 7, del Codice ambientale.

Il nuovo testo proposto:

- apporta limitate modifiche testuali ai commi 1 e 4;

- lascia immutati i commi 2, 3 e 5;

- aggiunge al testo tre nuovi commi, recanti specifiche disposizioni relative all’applicazione dei valori limite di emissione contenuti nell’Allegato.

La Parte II dell’Allegato indica, come detto, i “Valori di emissione” mediante articolati elenchi e tabelle. Lo schema in esame lo sostituisce integralmente con un complesso di elenchi e tabelle che si presentano, nella struttura, radicalmente differenti dal testo vigente.

Le modifiche testuali disposte dal comma 2 dell’articolo 1 alla Parte III dell’Allegato (“Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti”) riguardano, in particolare, l’inserimento di nuovi paragrafi recanti i valori limite per specifiche tipologie di impianti.

L’articolo 2, dal canto suo, reca una serie di norme che disciplinano le procedure e i termini (ciò che occorrerà specificare nella rubrica dell’articolo) per l’applicazione dei nuovi valori limite, quali introdotti ai sensi dell’articolo 1. Tale articolo, di 7 commi, reca varie disposizioni relative alle procedure e ai tempi di applicazione dei nuovi limiti.

In particolare, esso prevede che, mentre per gli impianti nuovi tali valori si applicano immediatamente, cioè dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli impianti autorizzati in precedenza o per i quali comunque è già stata presentata una domanda completa di autorizzazione i nuovi limiti dovranno essere applicati dal 1° gennaio 2030, dovendosi presentare la relativa domanda di

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