Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-07-28, n. 201404012

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-07-28, n. 201404012
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201404012
Data del deposito : 28 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04148/2013 REG.RIC.

N. 04012/2014REG.PROV.COLL.

N. 04148/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4148 del 2013, proposto da:
Solar Candela S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti F G S, M C S, A M e G M, con domicilio eletto presso F G S in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55;

contro

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. T T Colelli, con domicilio eletto presso la delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;

per la revocazione

della sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato 27 marzo 2013, n. 1729, in materia di realizzazione impianto di produzione energia elettrica da fonte fotovoltaica


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati A M, F G S e T T Colelli;


Rilevato che con la sentenza di cui si chiede la revocazione questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza del Tar Puglia n. 1965 del 20 novembre 2012 e, per l’effetto, ha respinto il ricorso di primo grado con cui Solar Candela s.r.l. aveva chiesto l’annullamento degli atti con cui la Regione, dopo avere chiesto la produzione di nuove fideiussioni conformi alla normativa vigente, aveva annullato in autotutela la determinazione dirigenziale n. 191 dell’11 luglio 2011, avente ad oggetto l’autorizzazione relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica nel territorio del Comune di Candela;

Ritenuto che il ricorso per revocazione merita favorevole valutazione alla stregua delle considerazioni che seguono;

Ritenuto, in particolare, quanto al profilo rescindente, che:

- alla stregua della condivisibile interpretazione sostenuta da questo Consiglio, nel perimetro dell’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, del codice di procedura civile, rientra anche l’omessa pronuncia su un profilo della controversa devoluta in appello quando risulti evidente dalla decisione che il giudice non abbia neppure percepito la sussistenza di tale thema decidendum sottoposto la sua doverosa cognizione, così incorrendo in un errore avente ad oggetto un fatto processuale (cfr, ex plurimis, Cons. Stato, Consiglio di Stato sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4505;
sez. III, 15 febbraio 2013, n. 932 del 2013;
sez. V, 17 settembre 2009, n. 5552;
sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4629;
sez. V, 19 marzo 2007, n. 1300;
sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4629);

-nel caso di specie dalla lettura sella sentenza gravata si ricava che la sentenza impugnata, pronunciandosi esclusivamente sul merito del gravame, non ha neanche implicitamente preso in considerazione le eccezioni di inammissibilità dell’appello articolate dalla Solar Candela con la memoria di costituzione;

-detta omissione, essendo imputabile alla mancata percezione dell’esistenza di un fatto processuale, integra errore di fatto revocatorio alla stregua delle coordinate ermeneutiche fin qui tracciate;

Ritenuto, poi, quanto all’aspetto rescissorio, che:

-la sentenza di primo grado ha accolto anche il motivo di gravame con il quale era stata dedotta la lesione del legittimo affidamento ingenerato nell’impresa dal tenore dell’autorizzazione unica n. 191/2011 in ordine alla sufficienza della presentazione di una semplice fideiussione a prima richiesta, anche se non emessa da un’impresa assicurativa o bancaria;

- il relativo capo della sentenza ( “inoltre l’autorizzazione unica...prescriveva la presentazione di una semplice fideiussione a prima richiesta, così come l’atto d’impegno…, in tal modo ingenerando un legittimo affidamento nella ricorrente in ordine alla correttezza del proprio operato”), era idoneo a sorreggere in via autonoma la statuizione di accoglimento in quanto evidenziava uno specifico vizio produttivo di effetto invalidante nei confronti degli atti impugnati in prime cure;

-è, quindi, fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello al riguardo svolta dalla Solar in quanto dall’esame dell’atto di impugnazione della Regione Puglia si ricava che non è stato dedotta, anche in via implicita, una specifica censura nei confronti di tale capo della sentenza;

Reputato, pertanto, che il ricorso per revocazione merita accoglimento, con gli effetti in dispositivo specificati, e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative a questa fase di giudizio e al grado d’appello;

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