Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-24, n. 201705478
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Pubblicato il 24/11/2017
N. 05478/2017REG.PROV.COLL.
N. 07607/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7607 del 2013, proposto da:
E T, rappresentato e difeso dall'avvocato E P, domiciliato ai sensi dell’art. 25 del cod. proc. amm., presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Nando Di Cintio, Arturo Principe, Sandrina Fiorito, Maria Gabriella Giambarba e Giovanni Quadrino, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima, n. 2268 del 4 marzo 2013, resa tra le parti, concernente l’esclusione dalla partecipazione alla procedura per la nomina di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per l’appellante, l’avvocato Fortunato, su delega dell’avvocato Pastena, e, per le parti appellate, l'avvocato dello Stato Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato E T ha partecipato al concorso per vice procuratore onorario della Procura della repubblica presso il Tribunale di Trento, bandito con D.M. 25 ottobre 2006.
Il Consiglio Giudiziario di Trento, nella graduatoria pubblicata in data 24 giugno 2009, lo ha ammesso e collocato al secondo posto. Il Consiglio Superiore della Magistratura, in sede di approvazione della graduatoria definitiva, con delibera 23-24 luglio 2009, prot. n. P16469/2009, lo ha invece escluso, nominando altri otto aspiranti.
2. Contro il provvedimento di esclusione ha quindi proposto ricorso, con motivi aggiunti, al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, che con la sentenza impugnata lo ha respinto.
3. L’avvocato Trombetta ha appellato la predetta sentenza, prospettando i seguenti motivi di censura.
3.1. Violazione dell’art. 3 e dell’art. 5, comma 4, lett. b), del D.M. 25 ottobre 2006. Violazione della Circolare del C.S.M. 14 gennaio 2005, n. 922. Eccesso di potere per contraddittorietà, errore nei presupposti di fatto e di diritto e travisamento del fatto. Violazione degli artt. 42 ter e 71 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
L’art. 5, comma 4, lett. b,) del bando di cui al D.M. 25 ottobre 2006 richiede, ai fini della nomina, “ l’inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell’incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate ”. Secondo l’appellante, la precedente non conferma a giudice di pace a Salerno (D.M. 11 gennaio 2007), posta a motivo della sua esclusione, sarebbe stata non solo successiva alla scadenza del termine per la verifica dei requisiti, ma anche relativa ad un diverso incarico rispetto a quello di vice procuratore onorario. Il T.a.r., nella sentenza impugnata, avrebbe quindi erroneamente ritenuto non distinte le procedure di nomina a giudice di pace e a vice procuratore onorario, pur avendo il C.S.M. con la circolare n. 922 del 14 gennaio 2005 differenziato i criteri di nomina.
3.2. Violazione dell’art. 3, dell’art. 5, comma 4, lett. b), e dell’art. 10 del bando di cui al D.M. 25 ottobre 2006. Eccesso di potere per contraddittorietà, errore nei presupposti di fatto e di diritto e travisamento del fatto.
L’art. 10 del bando prevede che i requisiti per l’ammissione debbano essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L’appellante ritiene quindi la sua esclusione, disposta dal C.S.M. con la delibera impugnata, illegittima posto che la mancata conferma nell’incarico di giudice di pace sarebbe comunque successiva alla scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda a vice procuratore onorario. Il C.S.M. avrebbe considerato un elemento sopravvenuto, censurando un atto del Consiglio giudiziario rispetto al quale poteva svolgere solo un mero controllo di regolarità e legittimità.
3.3. Violazione degli artt. 19, 42 ter , 42 quater , 45, quinquies , 42 sexies e 71 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Illegittimità derivata.
Nei motivi aggiunti proposti in primo grado, l’appellante ha impugnato il D.M. 25 ottobre 2006 e la circolare del C.S.M. n. 922 del 14 gennaio 2005 nella parte in cui prevedono l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di coloro i quali abbiano ricevuto una mancata conferma nell’incarico di magistrato onorario in altra magistratura onoraria per il contrasto di tale previsione con le cause di incompatibilità previste dalla legge. Il T.a.r. ha invece ritenuto il motivo infondato sulla base della sola disciplina prevista per i giudici di pace (art. 5 della legge n. 374 del 1991).
4. Il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura si sono costituiti in giudizio il 30 ottobre 2013 ed hanno depositato un’ulteriore memoria l’8 novembre 2013, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza cautelare n. 4484 del 13 novembre 2013, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata presentata contestualmente al ricorso.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 ottobre 2017.
7. L’appello non è fondato.
8. L’appellante, dopo essere stato ammesso e collocato al secondo posto della graduatoria per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, è stato escluso dal CSM in quanto in precedenza non è stato confermato nella nomina a giudice di pace presso il Tribunale di Salerno.
Con i primi due motivi di appello, sostiene l’erroneità della sentenza impugnata, la quale non avrebbe condiviso la sua prospettazione in ordine all’assenza nel bando di concorso di circostanze ostative alla sua nomina, e con il terzo motivo la contrarietà delle disposizioni dello stesso bando alle norme di legge che disciplinano l’ordinamento giudiziario.
9. I motivi che giustificano l’appello non possono essere condivisi.
10. L’art. 5, comma 4, lett. b), del bando di concorso di cui al D.M. 25 ottobre 2006 recita: “ non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell’incarico da parte del Consiglio superiore della Magistratura o siano state da esso revocate ”. Tale disposizione, come rilevato dal T.a.r. per il Lazio, deve essere considerata alla luce di quanto stabilito dall’art. 3, comma 7, lett. l), dello stesso bando, che riferisce la dichiarazione di insussistenza di revoche o dinieghi di conferma alle “ funzioni di magistrato onorario ” senza distinzione tra le varie tipologie funzionali.
Ciò significa, che non può essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui esisterebbe una distinzione tra le procedure di nomina a giudice di pace e a vice procuratore onorario, cosicché per quest’ultimo incarico non rileverebbe la precedente mancata conferma.
11. La valutazione di compatibilità è, infatti, riferita a tutto l’ambito delle funzioni onorarie ed alle attività in precedenza svolte al fine di individuare le indispensabili caratteristiche professionali richieste per lo svolgimento della funzione. E che la valutazione di idoneità sia ampia, è dato anche dal tenore della lettera d) del citato comma 4 dell’art. 5 del bando, che prevede, ai fini del conferimento dell’incarico, la presenza di provate garanzie di professionalità, di credibilità ed indipendenza nel soggetto prescelto.
12. D’altra parte, la mancata conferma nelle funzioni onorarie svolte in precedenza è stata anch’essa la conseguenza di un giudizio di inidoneità compiuto dal C.S.M., ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 374 del 1991. Tale giudizio non può che essere preso in considerazione ai fini di valutare compiutamente l’idoneità allo svolgimento delle delicate funzioni di vice procuratore onorario, a nulla rilevando, invece, le previsioni della richiamata circolare del C.S.M. n. 922 del 14 gennaio 2005 che si riferiscono non a questa valutazione, ma alla possibilità di presentare istanza di nomina ad altra funzione onoraria alla scadenza dell’incarico (cfr. artt. 8, comma 2, e 9, comma 5).
13. Né può rilevare che il requisito della assenza della mancata conferma sia venuto a cessare successivamente alla presentazione della domanda di concorso.
Secondo l’appellante, dal bando emergerebbe che sia i requisiti di ammissione, sia quelli relativi alla nomina, dovevano essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, mentre a quella data non era ancora intervenuto il provvedimento definitivo di non conferma a giudice di pace.
Tuttavia, come ha rilevato il T.a.r. nella sentenza impugnata, i requisiti che devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda sono quelli espressamente indicati dall’art. 2 del bando, tra i quali non risulta quello riguardante la pronuncia di eventuali provvedimenti di mancata conferma del concorrente in un incarico onorario.
Il requisito di cui all’art. 5, comma 4, lettera b) del bando, riguardando la valutazione della idoneità del soggetto, deve invece continuare a sussistere anche oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande “ risultando lo stesso un presupposto intrinseco al corretto adempimento delle funzioni assegnate al magistrato onorario ” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).
14. Non sussiste poi l’asserita contrarietà delle disposizioni dello stesso bando alle norme di legge che disciplinano l’ordinamento giudiziario. In particolare, le medesime disposizioni non violano i principi sull’incompatibilità di cui agli artt. 19, 42 ter , 42 quater , 42 quinquies , 42 sexies e 71 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull’ordinamento giudiziario.
Esse, infatti, non introducono diverse ed ulteriori cause di incompatibilità, limitandosi a prescrivere quanto già previsto dal citato art. 5, comma 3, della legge n. 374 del 1991 per la nomina a giudice di pace: “ deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario ”.
15. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e per l’effetto va confermata la sentenza impugnata.
16. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.