Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-01-29, n. 201800590

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-01-29, n. 201800590
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800590
Data del deposito : 29 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2018

N. 00590/2018REG.PROV.COLL.

N. 06868/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6868 del 2017, proposto da:
Save S.p.A. e Marco Polo Park S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati V D, D C e L M, con domicilio eletto presso lo studio L M in Roma, via F. Confalonieri, 5;



contro

Security Park Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R V e M C, con domicilio eletto presso lo studio R V in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 269;



nei confronti di

Venezia Marco Polo Parking Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R V e M C, con domicilio eletto presso lo studio R V in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 269;
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Velma S.r.l., non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Assaeroporti - Associazione Italiana Gestori Aeroporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e G L P, con domicilio eletto presso lo studio G L P in Roma, via Vittoria Colonna, 32;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00797/2017, resa tra le parti, con la quale sono stati accolti, con riferimento alla sola ricorrente Security Park S.r.l., i (secondi) motivi aggiunti notificati in data 9.1.2017 e per l'effetto è stato disposto l'annullamento dell'atto di subconcessione sottoscritto tra SAVE S.p.A. e Marco Polo Park S.r.l. in data 31.7.2009 “(avente ad oggetto la gestione dei parcheggi e relativi posti auto indicati nell'all. A e identificati nelle planimetrie di cui all'all. B)” e del cd. “addendum all'atto di subconcessione”, sottoscritto dalle stesse parti il 25.8.2016.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Security Park Srl, di Venezia Marco Polo Parking Srl e dell’ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile;

Visto l’intervento ad adiuvandum di Assaeroporti - Associazione Italiana Gestori Aeroporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati V D, Andrea Manzi, in sostituzione dell'avv. L M, D C, M C, R V, G L P e l’Avvocato dello Stato A V;




FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. I, con la sentenza 23 agosto 2017, n. 797 ha accolto la domanda di annullamento presentata con i secondi motivi aggiunti dalla parte appellata Security Park S.r.l. e, per l’effetto, ha annullato gli atti con gli stessi impugnati, ovvero l’atto di subconcessione sottoscritto il 31 luglio 2009 da SAVE S.p.A. e Marco Polo Park S.r.l. (avente ad oggetto la gestione dei parcheggi e relativi posti auto indicati nell’all. A e identificati nelle planimetrie di cui all’all. B) e il cd. addendum all’atto di subconcessione, sottoscritto dalle stesse parti il 25 agosto 2016.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

- la nota con cui SAVE ha reso noto di aver affidato la gestione dei parcheggi ad uso pubblico dell’Aeroporto di Venezia alla Marco Polo Park S.r.l. “a mente del principio dell’“in house providing” e di quanto consentito dagli artt. 3 e 5, comma 2, della Convenzione tra SAVE ed ENAC” ha natura di mera comunicazione tra due società ed è priva di contenuto provvedimentale;

- l’ulteriore domanda contenuta nel ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità della mancata indizione di una gara per la gestione dei parcheggi ad uso pubblico all’interno del sedime demaniale aeroportuale, nonché l’accertamento dell’illegittimità dell’affidamento di tale gestione alla Marco Polo Park in base all’in house providing, è inammissibile nella misura in cui è rivolta ad eludere l’onere di impugnazione di provvedimenti amministrativi (la concessione rilasciata a SAVE il 19 luglio 2001) entro l’ordinario termine decadenziale;

- la convenzione stipulata il 19 luglio 2001 tra l’E.N.A.C. e la SAVE S.p.A., che disciplina i rapporti conseguenti all’affidamento alla società della concessione per l’esercizio e per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, compresi i beni demaniali, dell’Aeroporto “Marco Polo”, non costituisce per nulla la fonte di legittimazione degli affidamenti senza gara delle subconcessioni indicate dall’art. 3 della convenzione stessa;

- da nessuna delle disposizioni della predetta convenzione si evince che tale affidamento possa avvenire senza gara, anzi, l’art. 3, comma 2, della convenzione, nello stabilire che gli affidamenti previsti dal comma precedente “devono rispondere a criteri di imparzialità e non discriminazione”, lascia ragionevolmente intendere che gli affidamenti stessi, di norma, debbano seguire le regole dell’evidenza pubblica;

- l’atto di subconcessione stipulato il 31 luglio 2009 tra SAVE e Marco Polo Park, nonché il cd. addendum, sottoscritto il 25 agosto 2016, sono configurabili come recanti l’affidamento di una concessione di servizi;

- ciò comporta, altresì, la reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata da SAVE e Marco Polo Park sull’assunto che la subconcessione stessa, in quanto avente ad oggetto servizi di natura commerciale, si risolva in un contratto

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