Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-01-29, n. 201800590

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-01-29, n. 201800590
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800590
Data del deposito : 29 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2018

N. 00590/2018REG.PROV.COLL.

N. 06868/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6868 del 2017, proposto da:
Save S.p.A. e RC OL RK S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Davide Cester e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;



contro

Security RK Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Romano Vaccarella e Massimo Carlin, con domicilio eletto presso lo studio Romano Vaccarella in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 269;



nei confronti di

Venezia RC OL RKing Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Romano Vaccarella e Massimo Carlin, con domicilio eletto presso lo studio Romano Vaccarella in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 269;
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Velma S.r.l., non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Assaeroporti - Associazione Italiana Gestori Aeroporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lo Pinto in Roma, via Vittoria Colonna, 32;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00797/2017, resa tra le parti, con la quale sono stati accolti, con riferimento alla sola ricorrente Security RK S.r.l., i (secondi) motivi aggiunti notificati in data 9.1.2017 e per l'effetto è stato disposto l'annullamento dell'atto di subconcessione sottoscritto tra SA S.p.A. e RC OL RK S.r.l. in data 31.7.2009 “(avente ad oggetto la gestione dei parcheggi e relativi posti auto indicati nell'all. A e identificati nelle planimetrie di cui all'all. B)” e del cd. “addendum all'atto di subconcessione”, sottoscritto dalle stesse parti il 25.8.2016.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Security RK Srl, di Venezia RC OL RKing Srl e dell’ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile;

Visto l’intervento ad adiuvandum di Assaeroporti - Associazione Italiana Gestori Aeroporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Vittorio Domenichelli, Andrea Manzi, in sostituzione dell'avv. L. Manzi, Davide Cester, Massimo Carlin, Romano Vaccarella, Giuseppe Lo Pinto e l’Avvocato dello Stato Angelo Venturini;



FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. I, con la sentenza 23 agosto 2017, n. 797 ha accolto la domanda di annullamento presentata con i secondi motivi aggiunti dalla parte appellata Security RK S.r.l. e, per l’effetto, ha annullato gli atti con gli stessi impugnati, ovvero l’atto di subconcessione sottoscritto il 31 luglio 2009 da SA S.p.A. e RC OL RK S.r.l. (avente ad oggetto la gestione dei parcheggi e relativi posti auto indicati nell’all. A e identificati nelle planimetrie di cui all’all. B) e il cd. addendum all’atto di subconcessione, sottoscritto dalle stesse parti il 25 agosto 2016.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

- la nota con cui SA ha reso noto di aver affidato la gestione dei parcheggi ad uso pubblico dell’Aeroporto di Venezia alla RC OL RK S.r.l. “a mente del principio dell’“in house providing” e di quanto consentito dagli artt. 3 e 5, comma 2, della Convenzione tra SA ed ENAC” ha natura di mera comunicazione tra due società ed è priva di contenuto provvedimentale;

- l’ulteriore domanda contenuta nel ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità della mancata indizione di una gara per la gestione dei parcheggi ad uso pubblico all’interno del sedime demaniale aeroportuale, nonché l’accertamento dell’illegittimità dell’affidamento di tale gestione alla RC OL RK in base all’in house providing, è inammissibile nella misura in cui è rivolta ad eludere l’onere di impugnazione di provvedimenti amministrativi (la concessione rilasciata a SA il 19 luglio 2001) entro l’ordinario termine decadenziale;

- la convenzione stipulata il 19 luglio 2001 tra l’E.N.A.C. e la SA S.p.A., che disciplina i rapporti conseguenti all’affidamento alla società della concessione per l’esercizio e per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, compresi i beni demaniali, dell’Aeroporto “RC OL”, non costituisce per nulla la fonte di legittimazione degli affidamenti senza gara delle subconcessioni indicate dall’art. 3 della convenzione stessa;

- da nessuna delle disposizioni della predetta convenzione si evince che tale affidamento possa avvenire senza gara, anzi, l’art. 3, comma 2, della convenzione, nello stabilire che gli affidamenti previsti dal comma precedente “devono rispondere a criteri di imparzialità e non discriminazione”, lascia ragionevolmente intendere che gli affidamenti stessi, di norma, debbano seguire le regole dell’evidenza pubblica;

- l’atto di subconcessione stipulato il 31 luglio 2009 tra SA e RC OL RK, nonché il cd. addendum, sottoscritto il 25 agosto 2016, sono configurabili come recanti l’affidamento di una concessione di servizi;

- ciò comporta, altresì, la reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata da SA e RC OL RK sull’assunto che la subconcessione

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