Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-20, n. 201705991

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-20, n. 201705991
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705991
Data del deposito : 20 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2017

N. 05991/2017REG.PROV.COLL.

N. 10338/2015 REG.RIC.

N. 09814/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10.338 del 2015, proposto da:
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni, in persona del Ministro pro tempore , e Co.Re.Com. Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Tele Dheon S.r.l. ( recte Tele Dehon S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lucio Frittaion in Roma, via Bormida, 5;
TRCB - Television Radio Centro Broadcasting S.r.l. ed Antenna Sud Edivision S.p.a., non costituite in giudizio;
Jet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R D P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Martinelli in Roma, via Monte Zebio, 19;



sul ricorso numero di registro generale 9814 del 2015, proposto da:
Tele Dehon S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lucio Frittaion in Roma, via Bormida, 5;

contro

CO.RE.COM. - Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Jet S.r.l., TRCB - Televisione Radio Centro Broadcasting S.r.l., Antenna Sud Edivision S.p.a., non costituite in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 10.338 del 2015:

della sentenza del Tribunale amministrativo per la Puglia – Bari - Sezione Prima, n. 1.183/2015, resa tra le parti, concernente l’impugnazione della graduatoria per l’ammissione alla concessione di contributi in favore di emittenti televisive locali;

quanto al ricorso n.

9.814 del 2015:

della sentenza del Tribunale amministrativo per la Puglia – Bari - Sezione Prima, n. 1.183/2015, resa tra le parti, concernente l’impugnazione della graduatoria per l’ammissione alla concessione di contributi in favore di emittenti televisive locali.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tele Dehon S.r.l., di Jet S.r.l., del CO.RE.COM. - Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Puglia e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Consigliere O L e uditi, per la Dehon s.r.l., l’Avvocato F P, per la Jet S.r.l., l’Avvocato R D P e, per l’Amministrazione, l'Avvocato dello Stato W F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia, la società Tele Dheon S.r.l. ( recte Tele Dehon S.r.l.), titolare di un’emittente televisiva locale, ha impugnato, nei limiti del suo interesse, la graduatoria redatta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia (in breve, Co.Re.Com.) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 22 maggio 2014 e relativa alle emittenti televisive locali che hanno presentato la domanda per i contributi per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 45, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e relativo regolamento attuativo, approvato con D.M. 292/2004, nonché la deliberazione n. 6 del 15 aprile 2014, con la quale il Co.Re.Com. ha approvato la relativa graduatoria.

La ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura e di essere stata collocata nella 17^ posizione su un totale di 43 idonei, per cui era stata esclusa dal riparto dei quattro quinti dell’intero fondo stanziato, riservato alle prime sedici graduate, potendo partecipare soltanto al riparto del restante quinto (con un contributo di circa 50.000,00 Euro, anziché di 250.000,00 Euro).

Ciò premesso, la ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso, con i quali ha lamentato l’assenza, in capo alle

contro

-interessate Televisione Radio Centro Broadcasting S.r.l. (in breve, TRCB), Jet S.r.l. ed Antenna Sud Edivision S.p.a. (tutte classificate nel primo gruppo della graduatoria, avente diritto al riparto dei quattro quinti dei fondi), dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione al contributo pubblico, sicché le stesse avrebbero dovuto essere escluse dalla graduatoria.

2. Il T.A.R. ha accolto il ricorso limitatamente al primo e terzo motivo di ricorso, e con riferimento alla sola posizione dell’Antenna Sud Edivision S.p.a., esclusa dalla graduatoria per l’irregolarità contributiva accertata in capo alla stessa, mentre ha dichiarato assorbite le restanti doglianze, per difetto d’interesse all’esame delle stesse, una volta che la ricorrente risultava inserita tra i soggetti ammessi alla ripartizione anche dei 4/5 del fondo regionale, il tutto con condanna delle Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali e compensazione delle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e la TRCB.

3. Avverso tale sentenza ha interposto gravame il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni ed il Co.Re.Com. della Regione Puglia, affermando l’erroneità della sentenza.

Nel relativo procedimento si sono costituiti la Tele Dehon S.r.l. e la Jet. S.r.l., la prima per resistere al gravame e la seconda per affermare l’inammissibilità ed infondatezza della domanda formulata dalla ricorrente in primo grado nei suoi confronti.

4. Contro la sentenza del T.A.R. ha altresì proposto appello la Tele Dehon S.r.l., formulando due motivi di gravame: con il primo dei quali ha affermato l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato assorbiti e non accolto gli ulteriori motivi di ricorso e, con il secondo ha criticato la sentenza impugnata sotto molteplici aspetti relativi alla decisione sulle spese processuali.

In questo secondo procedimento si sono costituiti il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni ed il Co.Re.Com. della Regione Puglia, per resistere all’appello.

5. All’udienza del 16/11/2017, entrambe le cause sono state chiamate congiuntamente e sono quindi passate in decisione.

DIRITTO

1. I due ricorsi in appello sono stati proposti avverso la medesima sentenza, per cui si ravvisa opportuna la loro riunione in funzione di una trattazione congiunta.

2. Per motivi di ordine logico-sistematico, s’impone di esaminare preliminarmente il gravame interposto dall’Amministrazione, avendo quest’ultima formulato le stesse doglianze, nella forma dell’appello incidentale, anche nel procedimento riguardante l’appello proposto dalla Tele Dehon S.r.l..

2.1. Con un unico motivo d’appello, l’Amministrazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso, ha escluso la società Antenna Sud Edivision dalla graduatoria oggetto di causa.

Deduce, in particolare, l’Amministrazione che la Antenna Sud Edivision S.p.a. avrebbe presentato domanda di rateizzazione del debito per contributi previdenziali il giorno precedente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo (25 settembre 2013) e che tale domanda sarebbe stata accolta, per quanto riguarda l’INPS e l’ENPALS, il 07 ottobre 2013, mentre per l’INPGI, alla data del 04 febbraio 2014, la domanda sarebbe risultata ancora in fase di istruttoria, per cui il Co.Re.Com. non avrebbe, correttamente, provveduto all’esclusione di Antenna Sud Edivision.

A sostegno del proprio assunto, l’Amministrazione richiama l’art. 2 del D.M. 292/2004 (intitolato “esclusione e riduzione dei contributi” ) che, al primo comma, lett. a), prevede: “Sono escluse dall'erogazione del contributo: a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti…”. Inoltre, l’Amministrazione ricorda l’articolo 3 del bando, secondo il quale: “Il Ministero provvede all’erogazione dei contributi, salvo il caso di esclusioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), b) e c), del regolamento” .

Dal combinato disposto delle citate disposizioni emergerebbe, secondo l’appellante, che vi è differenza tra il momento in cui viene presentata la domanda per la partecipazione alla procedura e quello in cui viene erogato il contributo: la disciplina regolamentare e quella del bando prevedrebbero, infatti, diversi requisiti e, in particolare, soltanto al momento dell’erogazione del contributo, rileverebbero le cause di esclusione.

Alla luce delle esposte considerazioni, del tutto correttamente il Co.Re.Com. avrebbe quindi ritenuto valida la domanda di partecipazione della Antenna Sud Edivision S.p.a., considerando che la domanda di rateizzazione era stata presentata prima della scadenza indicata nel bando e che la stessa, da parte di INPS ed ENPALS, era stata accolta già in fase di istruttoria. Del tutto correttamente, il Co.Re.Com. avrebbe, poi azzerato il punteggio di tutti i dipendenti iscritti all’INPGI, considerato che, sempre nel corso dell’istruttoria, quest’ultimo non aveva ancora accettato la citata domanda di rateizzazione.

2.2. Il gravame dell’Amministrazione non merita accoglimento.

In argomento, infatti, si ritiene di dover aderire all’orientamento espresso da questo Consiglio, secondo cui è da considerarsi legittima l’esclusione dalla procedura per l’assegnazione dei contributi alle emittenti televisive locali, disposta nei riguardi delle imprese che non versano in situazione di regolarità contributiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura (così Cons. Stato, VI, sent. n. 1683/2011).

Le conclusioni cui è giunta la predetta pronuncia appaiono senz’altro condivisibili e, del resto, anche l’Amministrazione ha ritenuto di doversi conformare alle stesse , “nelle more dell’emanazione di norme modificative del regolamento di cui al decreto n. 292/2004” ;
norme modificative che non erano ancora intervenute alla data dell’adozione della graduatoria oggetto di causa (cfr. la nota del 23 febbraio 2012, n. 13.703).

Dal momento che l’accoglimento della richiesta di rateizzazione della Antenna Sud Edivision S.p.a. da parte dell’INPS e dell’ENPALS è quindi intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo e la domanda rivolta all’INPGI non era stata accolta nemmeno alla successiva data del 04 febbraio 2014, ad istruttoria in corso, il T.A.R. ha quindi senz’altro ritenuto correttamente che Antenna Sud Edivision S.p.a. dovesse essere esclusa dalla graduatoria.

3.1. Va ora esaminato il gravame interposto dalla Tele Dehon S.r.l. contro la sentenza di primo grado, con il quale la società ha formulato due motivi di doglianza.

4.1. Con il primo motivo, l’appellante afferma il proprio interesse ad una pronuncia sui motivi di ricorso dichiarati assorbiti in primo grado, formulati al fine di ottenere l’esclusione dalla graduatoria anche della Jet S.r.l. e della TRCB.

4.2. Il motivo di censura merita accoglimento.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del bando, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del regolamento, i contributi sono ripartiti, infatti, “per un quinto in parti uguali alle emittenti televisive aventi titolo all’erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all’unità superiore, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del regolamento” .

L’esclusione di più concorrenti, dunque, aumenta già la quota del riparto del quinto del totale dei contributi, in parti uguali, ma anche la quota al riparto dei 4/5 migliora con l’avanzamento in graduatoria dell’appellante anche all’interno del primo gruppo del 37%, aumentando il valore di ponderazione rispetto alla media dei punteggi di ciascun elemento di valutazione.

Ne segue l’interesse dell’appellante ad una decisione sui motivi di ricorso formulati al fine di ottenere l’esclusione delle due concorrenti dalla graduatoria.

4.3.1. Le doglianze esposte con i motivi di ricorso in questione, poi, appaiono meritevoli di accoglimento nel merito, per le considerazioni di seguito esposte.

4.3.2. Ebbene, per quanto riguarda la posizione della concorrente Jet S.r.l., va, in primo luogo, respinto, il rilievo formulato dalla predetta parte nell’ambito del procedimento sub n. 10.338/2015, per cui la domanda proposta nei suoi confronti sarebbe inammissibile, in quanto Tele Dehon chiederebbe l’annullamento “… degli atti impugnati, solo nella parte lesiva dei (propri) interessi …” . Sarebbe stato, dunque, chiesto un parziale annullamento, senza peraltro indicare né la riforma del provvedimento di cui si chiede l’annullamento né come superare l’evidente contraddittorietà. Le alternative sarebbero, invero, due, l’annullamento del provvedimento impugnato o la riforma dello stesso. La domanda sarebbe dunque stata formulata in aperto contrasto con quelli che sono gli interessi della ricorrente principale.

Ritiene il Collegio che, nella specie, non sia ravvisabile il dedotto profilo di inammissibilità, avendo la Tele Dehon chiesto, del tutto ammissibilmente, l’annullamento parziale degli atti impugnati, formulando così sostanzialmente una domanda di riforma degli atti medesimi, la quale corrisponde senz’altro agli interessi della ricorrente, odierna appellante.

4.3.3. Nel merito valgono, invece, le seguenti considerazioni.

Con la domanda di partecipazione al bando la Jet S.r.l. ha dichiarato di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, precisando che, relativamente ai contributi dovuti con riferimento agli anni 2012 e 2013, aveva presentato, in data 25 settembre 2013 (data di scadenza per la presentazione della domanda di contributo), un ricorso alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma

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