Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-20, n. 202211101
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Pubblicato il 20/12/2022
N. 11101/2022REG.PROV.COLL.
N. 07543/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7543 del 2017, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Valeri,1;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dottoressa -OMISSIS- ha impugnato in primo grado il giudizio negativo espresso dalla prima sottocommissione costituita presso la Corte di Appello di Trento nella seduta del 20 febbraio 2015 in ordine alle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato sostenute nel dicembre del 2014, per le quali riportava un punteggio insufficiente, così articolato: 22 per il civile, 22 per il penale e 20 per l’atto giudiziario, pari complessivamente a 64 punti.
2. Il TAR, con sentenza del -OMISSIS-, qui appellata, respingeva il ricorso, ritenendo non condivisibili le censure sollevate quanto alla disparità di trattamento tra candidati per luogo di esame in ragione delle diverse percentuali di idoneità da sede a sede, all’insufficienza sul piano motivazionale del voto numerico, alla mancanza di un voto distinto per singolo commissario, alla tempistica che aveva governato l’attività di correzione, all’organizzazione e gestione dei lavori di correzione attesa la ingiustificata assenza del Presidente della Commissione centrale e del Presidente della prima sottocommissione di Trento, nonché la correzione degli elaborati in tempi insufficienti per un giudizio composito.
3. Avverso la sentenza di primo grado l’appellante deduce che il TAR avrebbe respinto le suindicate doglianze, qui riproposte, con una motivazione solo apparente.
4. Resiste in giudizio il Ministero della Giustizia, che ha concluso per il rigetto del ricorso siccome inammissibile e infondato.
5. Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- le parti venivano invitate a comunicare la sussistenza o meno del rispettivo interesse alla prosecuzione del giudizio di appello. La detta istanza veniva riscontrata dalla dottoressa -OMISSIS-, che confermava il proprio interesse alla decisione.
6. L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.
Tanto dispensa il Collegio dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità sollevata, in rito, dall’Amministrazione resistente.
7. E, invero, mette conto evidenziare che la parte appellante, dopo aver pedissequamente riproposto le censure articolate con il ricorso di primo grado, con un unico motivo di gravame lamenta l’insufficienza del corredo motivazionale della decisione appellata che, a suo dire, non avrebbe in alcun modo argomentato le singole statuizioni di rigetto, concludendo la propria critica al carente impianto motivazionale del decisum con una serie di interrogativi (il provvedimento impugnato era corretto? Era corretta la forma? Era corretto l’iter formativo? Era corretto l’iter correttivo?) e con l’affermazione che agli stessi il TAR non avrebbe dato risposta.
8. Di contro, il costrutto giuridico attoreo trova una decisa smentita nella serena lettura della decisione di primo grado che, contrariamente a quanto qui dedotto, con ampie e articolate argomentazioni, corredate oltretutto da pertinenti riferimenti giurisprudenziali, ha passato in rassegna le singole censure proposte dall’odierna appellante indicando puntualmente le ragioni della mancata condivisione.
8.1. D’altro canto, il TAR si è potuto giovare a tal riguardo, e per ciascuna delle questioni sollevate, del conforto della giurisprudenza di settore richiamando, di volta in volta, gli arresti cui era giunta per ciascuno dei profili controversi e da ritenersi tuttora validi e condivisi dalla Sezione, come di seguito evidenziato.
9. La genericità dell’impianto censoreo dell’appellante che nemmeno indica puntualmente quali sarebbero le specifiche lacune che inficerebbero la tenuta della decisione appellata, sì da lasciar immaginare una critica che trasversalmente attraversa ciascun capo della sentenza di primo grado, impone di ripercorrere l’intero sviluppo della trama argomentativa seguita dal TAR onde validarne i singoli approdi.
9.1. Nella suddetta prospettiva, non ha anzitutto pregio il motivo che impinge nella pretesa e non documentata disparità di trattamento di cui si duole l’appellante e che discriminerebbe i candidati a seconda delle Corti di Appello di assegnazioni.
Le divisate conclusioni vengono infatti inferite, con inaccettabile pretesa di automaticità, dalle diverse percentuali di successo fatte registrare nel corso delle singole sessioni di guisa che l’esito dell’esame verrebbe, in apice, condizionato dalla fortuita assegnazione di ciascun candidato all’una o all’altra Corte d’Appello.
Orbene, in disparte il fatto che l’organizzazione della procedura selettiva trova diretta copertura nella legge ed è governata da meccanismi di sorteggio (art. 15 del RD 22 gennaio 1934 n. 37, applicabile ratione temporis ), è sufficiente qui opporre che una non omogenea percentuale di successo fatta registrare tra le varie sottocommissioni costituisce un’evenienza del tutto fisiologica ed è giustificabile in ragione di plurime variabili legate, anzitutto, al livello di preparazione dei candidati, non potendo di certo essere spiegata con una preconcetta e immutabile diversità del metro di giudizio seguito dalle commissioni di esame incardinate nelle sedi di Corte di appello, non peritandosi l’appellante nemmeno di chiarire perché mai le Commissioni del Nord dovrebbero essere sempre e comunque più rigorose di quelle del Sud, tanto più che non necessariamente i relativi componenti hanno una corrispondente estrazione geografica.
9.2. Quanto poi alle contestate modalità di esternazione del punteggio il giudice di prime cure ha fatto applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza della disciplina applicabile ratione temporis (id est Regio D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), recepito dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 20 settembre 2017 n. 7) e il cui portato, come diritto vivente, risulta convalidato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 30 gennaio 2009 n. 20 e 8 giugno 2011, n. 175). In ragione del suddetto orientamento i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione. Non è, dunque, richiesta, da parte della competente commissione, l'apposizione di glosse, di segni grafici o di indicazioni di qualsiasi tipo, sui verbali relativi alle operazioni di correzione, non avendo detti verbali la finalità di rendere edotti i candidati degli eventuali errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso con il punteggio numerico. Nella specie, la Commissione ha attribuito voti numerici in base a criteri predeterminati e tale espressione di voto va di per sé considerata adeguatamente motivata, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione. D’altro canto, la ricorrente ha del tutto apoditticamente e senza alcuna allegazione probatoria a supporto, asserito l’inettitudine dei giudizi resi a concretare una esaustiva valutazione dei propri elaborati, non evidenziando - tuttavia - alcun elemento fattuale da cui inferire la sussistenza di una macroscopica irragionevolezza di giudizio, ictu oculi apprezzabile.
9.3. Né può ritenersi esigibile, in mancanza di un obbligo in tal senso, la verbalizzazione dei singoli punteggi assegnati da ciascun commissario (cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1174;15 settembre 2006, n.5349).
9.4. Parimenti, non possono essere qui condivise le doglianze che impingono nella pretesa insufficienza dei tempi di correzione.
In disparte la genericità del motivo, che risulta già nella sua dimensione assertiva non circostanziato, deve rilevarsi come anche sotto tale profilo il TAR abbia fatto buon governo dei principi predicabili in subiecta materia .
È infatti ius receptum in giurisprudenza (cfr. Cons. St., Sez. IV, 27 dicembre 2017 n. 6099;Cons. St., VI, 11 dicembre 2013, n. 5497;id., VI, 1 febbraio 2013, n. 614;id., IV, 23 febbraio 2012, n. 970;id., VI, n. 1411/2015) il principio secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati. Ciò sulla base delle seguenti plurime considerazioni:
I) in primo luogo, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti;
II) in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato;
III) in terzo luogo, perché le medie temporali risultano scarsamente significative laddove siano state effettuate in base a un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati.
9.5. Quanto poi alla composizione dell’organo di valutazione, non risulta smentito l’assunto della decisione di primo grado secondo cui le assenze denunciate siano state compensate dalla partecipazione dei supplenti legittimati sì da assicurare all’interno del collegio, da intendersi perfetto, la presenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali richieste (cfr. Cons. St. Ad. Plen., 14 dicembre 2018).
Tanto è sufficiente ai fini del rigetto dell’appello.
Le spese del presente grado di giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda scrutinata, possono essere compensate.