Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-12, n. 202210854

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-12, n. 202210854
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210854
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 10854/2022REG.PROV.COLL.

N. 01254/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1254 del 2018, proposto da
Arcobaleno Hi-Fi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121

contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, non costituita in giudizio

nei confronti

Unione di Banche Italiane s.p.a., in persona del dirigente responsabile indicato in atti, subentrata in tutti i rapporti a Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare s.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Baldini e Renzo Ristuccia, con eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza Cavour 17

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione terza), n. 6107/2017


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico e dell’Unione di banche italiane s.p.a.;

Vista l’ordinanza cautelare della VI sezione del 23 marzo 2018, n. 1353;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 28 ottobre 2022 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Arcobaleno Hi-Fi s.r.l. propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli in epigrafe, di rigetto del suo ricorso contro il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 dicembre 2016, n. 7127, di revoca delle agevolazione finanziaria precedentemente concessa (con decreto n. 119219 del 19 luglio 2002) ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (recante Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno ;
convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488), consistita in un contributo in conto impianti dell’importo di € 304.448,00, di cui € 274.003,00 erogati, per la realizzazione di una nuova unità commerciale di vendita al dettaglio di elettrodomestici, in Aversa, via Marzabotto 21 (al catasto fabbricati al foglio 8, particella 308, sub 2-3-4-5-6).

2. La revoca era motivata sulla base del fatto che la società aveva avviato l’investimento, con la presentazione della d.i.a. per i necessari assensi edilizi, in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione, in data 1° marzo 2002.

3. La sentenza di primo grado ha escluso che il potere di revoca ex art. 21- quinquies della legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241, sia stato esercitato oltre ogni tempo ragionevole ed in difetto del relativo presupposto, sopra richiamato.

4. Le medesime censure sono riproposte dalla società a mezzo del presente appello, in resistenza del quale si sono costituiti il Ministero dello sviluppo economico e l’istituto di credito concessionario (ora Unione di Banche Italiane s.p.a.).

DIRITTO

1. Con il primo motivo d’appello sono riproposte le censure dirette a sostenere che la revoca dell’agevolazione finanziaria sarebbe intervenuta ad una distanza temporale abnorme rispetto all’epoca in cui la stessa era stata disposta, pari a circa 14 anni, e dunque quando il tempo trascorso era da considerarsi tale da consolidare l’affidamento della ricorrente sulla sua definitività. Pertanto, non varrebbe in contrario opporre il carattere ex lege provvisorio della stessa, subordinato alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimento, come statuito dalla sentenza di primo grado. Al medesimo riguardo si sottolinea che la revoca è comunque intervenuta dopo un « silenzio ultradecennale in merito alla sussistenza di possibili elementi che giustificassero la revoca », posto che la verifica è stata avviata nel 2006, si è poi conclusa nel 2008, e in essa la ricorrente aveva presentato puntuali controdeduzioni difensive. Viene inoltre posto in rilievo che ai sensi del citato art. 21- quinquies per essere legittimamente esercitato il potere di revoca richiede una motivazione adeguata sui presupposti previsti dalla disposizione di legge e sul contrapposto affidamento del privato, per cui la sentenza di primo grado avrebbe errato nell’attribuire invece carattere di atto dovuto al provvedimento impugnato.

2. Con il secondo motivo d’appello la sentenza viene censurata per avere considerato legittimo il presupposto a fondamento della revoca consistente nell’anteriorità della realizzazione del programma di investimento rispetto all’epoca in cui per esso è stata presentata la domanda di agevolazione. In contrario si ribadisce che in sede di verifica sull’attuazione del programma la banca concessionaria avrebbe travisato i fatti, senza considerare che la pratica edilizia (d.i.a. depositata al Comune di Aversa in data 12 settembre 2001) era stata presentata dalla società proprietaria del capannone, Normanna Investimenti s.r.l., come rappresentato nel contraddittorio procedimentale dalla ricorrente. Si aggiunge che il Ministero dello sviluppo economico avrebbe acriticamente fatto propria l’ipotesi formulata dal medesimo istituto di credito, attraverso una motivazione limitata ad un rinvio alla nota in data 18 febbraio 2008, conclusiva dell’istruttoria sulla realizzazione dell’investimento, malgrado le puntuali controdeduzioni difensive svolte al riguardo.

3. Le censure così sintetizzate sono infondate.

4. Quelle concernenti i tempi con cui è stato esercitato il potere di revoca non sono in grado di fare emergere ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato, posto che nel paradigma legale di cui al più volte richiamato art. 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, non rientrano profili di ordine cronologico, in conformità del resto all’ampia nozione di revoca ricavabile dai presupposti sostanziali per essa previsti dalla medesima disposizione di legge.

5. Nessun affidamento sulla definitività dell’agevolazione erogata è in ogni caso configurabile, in ragione non solo del suo carattere dichiaratamente provvisorio, come tra l’altro previsto nel provvedimento di ammissione e come del resto riconosciuto dalla stessa società ricorrente, ma anche per la necessità che attraverso gli accertamenti della banca concessionaria sia verificato il rispetto delle condizioni legali previste per l’agevolazione e che il programma di investimento sia effettivamente realizzato, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (in seguito: Ministero dello sviluppo economico) 20 ottobre 1995, n. 527.

6. La possibilità che il contributo venisse revocato era peraltro nota alla ricorrente sin dal 2006, a distanza di soli quattro anni dalla sua concessione provvisoria, con il sopra menzionato decreto ministeriale del 19 luglio 2002, n. 119219, allorché è stata avviata l’istruttoria di competenza della banca. Pertanto, come statuito dalla sentenza di primo grado, la revoca impugnata non può comunque essere considerata un provvedimento a sorpresa, sebbene intervenuta a molti anni di distanza dall’avvio del procedimento.

7. Sono inoltre da respingere le censure con cui si contestano i presupposti della revoca, concernenti l’anteriorità dell’avvio del programma di investimento rispetto alla presentazione della domanda di agevolazione, e la motivazione sul punto del provvedimento di revoca. L’appello si limita al riguardo a riproporre la tesi, già sostenuta in sede di contraddittorio procedimentale, dell’alterità soggettiva della società che ha richiesto il titolo edilizio rispetto alla ricorrente. L’argomento di ordine formale non si traduce tuttavia in una critica specifica, nei termini richiesti dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., alla ricostruzione di ordine sostanziale svolta dalla sentenza di primo grado sul punto controverso, sulla base delle risultanze istruttorie raccolte dalla banca concessionaria, richiamate poi nel provvedimento di revoca. L’istruttoria ha infatti consentito di accertare che gli oneri economici per l’adeguamento dell’immobile destinato ad ospitare l’unità commerciale di vendita al dettaglio della ricorrente, inizialmente sostenuti dalla società proprietaria, Normanna Investimenti s.r.l., sono stati poi accollati alla prima, e sulla base di ciò il canone di locazione a carico della stessa è stato conseguentemente rideterminato al ribasso, nell’ambito di un’operazione preordinata nel suo complesso a soddisfare « l’esigenza della ricorrente di poter godere dei contributi concessi », favorita dall’essere le due società riconducibili ad « un unico centro decisionale e di interessi ».

8. In base all’incontestato accertamento nei termini ora esposti sul fatto che l’inizio delle attività di ristrutturazione edilizia rientranti nel programma di investimento per il quale è stato riconosciuto il contributo finanziario è sostanzialmente riferibile alla ricorrente, l’appello deve pertanto essere respinto, per cui va confermata la sentenza di primo grado. Le spese di causa possono nondimeno essere compensate per le peculiari caratteristiche della vicenda controversa.

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