Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-06-08, n. 201203390

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-06-08, n. 201203390
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203390
Data del deposito : 8 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06435/2000 REG.RIC.

N. 03390/2012REG.PROV.COLL.

N. 06435/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6435 del 2000, proposto da:
M C, rappresentata e difesa dagli avv. ti F D M e C R, con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma, via Anapo 20;

contro

U.S.L. n.2 Ente Liquidatore della U.l.s.s. N.3 Perugia, Corciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. P F, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina 8;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA n. 344/2000, resa tra le parti, concernente il riconoscimento dell’anzianità maturata presso altro istituto.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2012 il Cons. Hadrian Simonetti, presente per l’appellante l’Avv. Rizzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La dottoressa Carla Micheli, già dipendente della clinica “Porta Sole”, casa di cura privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, assunta con decorrenza 22.1.1990 alle dipendenze dell’ULSS n. 3 di Perugia con le funzioni di assistente ospedaliero, chiese la “ricostruzione della carriera” ovvero che le fosse riconosciuto, come anzianità utile a tutti gli effetti, il servizio prestato dal 1982 al 1990 alle dipendenze della casa di cura convenzionata.

2. Proposto ricorso avverso il diniego, il Tar dell’Umbria lo respinse sul rilievo della natura di soggetto privato della clinica e sul presupposto che non fosse sufficiente il suo convenzionamento con il servizio sanitario ai sensi dell’art. 43 della l. 833/1978 per applicare alla fattispecie in esame l’art. 118 del d.p.r. 384/1990.

3. La dott.ssa Micheli ha presentato appello avverso la sentenza sostenendo, di contro, la piena equiparazione della casa di cura privata, in quanto convenzionata, con i presidi sanitari pubblici.

Si è costituita l’Amministrazione, eccependo l’inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza.

4. All’udienza pubblica del 18.5.2012, a distanza di anni dalla proposizione dell’appello, il difensore di parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo raggiunto un accordo con la controparte che comporta l’abbandono del giudizio e la (richiesta di) compensazione delle spese.

5. Ciò posto, in disparte ogni altro profilo in rito e nel merito (v. il precedente di questa Sezione n. 4640/2011), al cospetto della rinuncia al ricorso dichiarata a verbale all’odierna udienza, benché priva dei requisiti formali, non resta al Collegio che dare atto che il ricorrente non ha più interesse alla decisione.

5.1. A norma dell’art. 84, comma 4, del Codice del processo amministrativo, infatti, il giudice può desumere dall’intervento di atti o fatti univoci dopo la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente pronuncia di rito a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c).

5.2. Per giurisprudenza pacifica, del resto, l’interesse alla decisione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia, e che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione del suo interesse ad agire (cfr., per tutte, Cons. Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3040).

5.3. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

6. Le spese possono essere compensate, nel particolare caso di specie e in ragione della natura processuale della decisione.

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