Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2011-02-23, n. 201101146

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2011-02-23, n. 201101146
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101146
Data del deposito : 23 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00014/2011 REG.RIC.

N. 01146/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00014/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2011, proposto da:


M O, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, G I e S V, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Emilia N. 88;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Genova;

per la riforma

dell' ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III BIS, n. 01714/2010, resa tra le parti, concernente RIGETTO OPPOSIZIONE A DECRETO DI PERENZIONE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

visto l’art. 85, comma 7, cod.proc. amm. (D.Lgs. 7.7.2010, n. 104);

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 il Cons. G D M e udito per la parte appellante l’avv. Inglese;


Rilevato che l’atto di appello in esame, notificato il 29.12.2010 e depositato il 3.1.2011, investe un’ordinanza di rigetto dell’opposizione proposta dall’attuale appellante avverso il decreto presidenziale n. 18048 del 16.6.2010, con cui veniva dichiarato estinto per perenzione il giudizio dalla medesima avviato con ricorso n. 11884/1999, concernente la richiesta rettifica parziale del provvedimento di passaggio della ricorrente nei ruoli dei docenti di materie letterarie, latino e greco;

Ritenuto che le argomentazioni esposte nell’ordinanza appellata debbano essere condivise, sotto i profili di seguito sintetizzati:

improponibilità dell’istituto dell’errore scusabile, per l’applicazione di una norma di non recentissima emanazione, nonostante alcune modifiche, alla data della relativa applicazione (art. 9, comma 2, L. 21.7.2000, n. 205, come modificato dal D.L. 25.6.2008, n. 112, nonché dall’art. 57, comma 1, L. 18.6.2009, n. 69), e di non equivoca lettura, senza peraltro che possano invocarsi circostanze di fatto eccezionali, non superabili con ordinaria diligenza (mancata recezione di un fax, con cui l’avvocato domiciliatario trasmetteva al difensore dell’appellante l’avviso di segreteria del 30.9.2009, in cui si chiedeva di attestare la persistenza dell’interesse con nuova istanza di fissazione di udienza, ai sensi della norma sopra citata);

impossibilità di ritenere assorbito l’adempimento processuale in questione per l’avvenuta presentazione di due istanze di prelievo, in data 28.7.2003 e 28.1.2007, risultando condivisibile l’indirizzo interpretativo esposto nella pronuncia appellata, secondo cui con la norma in esame è stata introdotta una fattispecie di perenzione straordinaria, al fine di stabilire “un termine di obbligatoria e formale verifica dell’interesse della parte alla decisione”, a fini di eliminazione dell’arretrato, con riferimento ai giudizi pendenti da oltre un quinquennio;

manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, imponendo la norma in questione un adempimento formale (nuova richiesta difissazione dell’udienza) , non sostituibile da altre manifestazioni di interesse alla decisione, ma comunque non particolarmente gravoso e rispondente all’interesse pubblico di delimitare i giudizi di più vecchia data ancora sorretti da interesse attuale, per la più sollecita fissazione dei medesimi;

Ritenuto pertanto che l’appello debba essere respinto, senza che alcuna decisione sia richiesta per le spese giudiziali, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione appellata.

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