Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-10-08, n. 202106745
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Pubblicato il 08/10/2021
N. 06745/2021REG.PROV.COLL.
N. 08145/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8145 del 2020, proposto dall’Agenzia di Tutela della Salute –(ATS) della Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati M B e S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Farmacia Dott. Metalla S.n.c. del Dott. Metalla M Maria e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Q L e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Q L in Roma, via Tacito, n. 41;
nei confronti
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00659/2020, resa tra le parti, concernente l’annullamento della Determinazione Dirigenziale del Direttore dell'UOC Vigilanza Farmaceutica – ATS Città Metropolitana di Milano n. 618 dell'8.7.2019, avente ad oggetto “Farmacia sede n. 85 del Comune di Milano. Mancato accoglimento dell'istanza di ampliamento locali prot. 157515/18 presentata dalla Farmacia Metalla S.n.c.”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il parere reso dal Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico con nota prot. 31620 del 30.5.2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Farmacia Dott. Metalla S.n.c. e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2021 il Consigliere P A A P e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso al TAR per la Lombardia n.r.g. 2057/2019, la Farmacia odierna appellata impugnava la determina dirigenziale dell’8.7.2019 n. 618 che denegava la richiesta autorizzazione all’ampliamento dei locali, presso un diverso stabile, a 5 km di distanza dalla sede della farmacia, ove allocare l’ampliamento del laboratorio galenico, non accessibile al pubblico, ma connesso organicamente con la farmacia, unitamente agli atti presupposti.
Il diniego era motivato sulla scorta del parere reso dal Ministero della salute il 30.5.2019, con riferimento all’art. 110 TULLSS e al quadro legislativo in materia farmaceutica, da cui si evincerebbe che la farmacia è un “unicum” anche dal punto di vista strutturale e logistico e i locali annessi vanno intesi come locali comunicanti con lo spazio di vendita, mentre la possibilità di locali distaccati sarebbe stata prevista con limiti precisi e sotto condizione.
2.- La sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso e compensato le spese di giudizio tra le parti.
La sentenza, chiarito che la ricorrente allestisce preparati galenici e non medicinali “su scala industriale”, e che la localizzazione del laboratorio non può trasformare la natura dei primi nei secondi, non essendovi limite numerico né in ambito nazionale, né europeo, per la qualificazione delle preparazioni magistrali, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso concernenti il difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione degli artt. 109, 101 e 119 TULLSS.
Dalla disamina della normativa non emerge, secondo il primo giudice, una chiara incompatibilità in astratto della separazione fisica di una parte del laboratorio galenico con la restante parte della farmacia, né si ricava la necessità che per il corretto espletamento del servizio farmaceutico debba sussistere un collegamento fisico, oltre che funzionale, tra tutti i locali della farmacia, anche quelli non accessibili al pubblico (non idonei ad incidere sul contingentamento delle sedi farmaceutiche di cui all’art. 1 della l.