Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza collegiale 2025-02-27, n. 202501716

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Ordinanza collegiale
27 febbraio 2025
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Inammissibile
Sentenza
27 marzo 2024
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Inammissibile
Sentenza
27 marzo 2024
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Ordinanza collegiale
27 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza collegiale 2025-02-27, n. 202501716
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501716
Data del deposito : 27 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2025

N. 05189/2024 REG.RIC.

N. 01716/2025 REG.PROV.COLL.

N. 05189/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5189 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;



contro

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona dei Presidenti e rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, 27 marzo 2024, sezione settima, n. 2905.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e l'avvocato dello Stato Mattia Cherubini;

Premesso

che, con motivi aggiunti notificati il 17 febbraio 2025 e depositati nella stessa data, parte ricorrente ha proposto ulteriore motivo di revocazione della sentenza in epigrafe, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., basato sulla sopravvenienza della sentenza della Corte di appello di Bari, pronunciata a seguito dell’appello del dottor -OMISSIS- avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale

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