Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-05-02, n. 201102569
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N. 02569/2011REG.PROV.COLL.
N. 04148/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4148 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Il signor B S, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I, n. 1755 del 2005;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il cons B R P e uditi per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con il provvedimento in data 13 gennaio 2005, il Questore della Provincia di Firenze - in relazione ad episodi di turbativa verificatisi nel corso dell’incontro di calcio Fiorentina - Lazio, disputatosi il 9 gennaio 2005 allo stadio “ Artemio Franchi ” di Firenze, che avevano visto partecipe il sig. Simone B, denunziato per reati di lancio di materiale pericoloso, danneggiamento aggravato, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale - comminava, ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, in relazione alla gravità dei fatti addebitati ed a prevenzione di possibile turbativa dello svolgimento di manifestazioni sportive, il divieto di accedere, per la durata di anni uno a partire dalla data di notifica del provvedimento, “ ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alla partite della Nazionale italiana di calcio, che varranno disputati nell’ intero territorio nazionale” nonché, durante lo svolgimento delle competizioni sportive, “ ai luoghi circostanti lo stadio Artemio Franchi di Firenze, contraddistinti da importanti nodi ferroviari e stradali ”.
Avverso detto provvedimento il sig. B proponeva il ricorso 506 del 2005 avanti al T.A.R. per la Toscana, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Con la sentenza in forma semplificata n. 1755 del 20 aprile 2005, il T.A.R. adito accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento di prevenzione impugnato.
Ha proposto appello il Ministero dell’interno, che ha contestato la statuizione del T.A.R. ed ha chiesto il rigetto del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza impugnata.
Il sig. B non si è costituito nel secondo grado del giudizio.
All’udienza del 5 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’appello merita accoglimento.
2.1). Nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione è testualmente fatto richiamo alle “ particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo, per la necessità ed urgenza dell’ emissione del provvedimento, in riferimento alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ”.
A fronte delle ragioni di urgenza del provvedere, l’art. 7, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – onde non compromettere la cura con carattere di immediatezza dell’interesse di rilievo pubblico cui il provvedimento stesso è preordinato - consente all’Amministrazione di omettere la fase preliminare di comunicazione dell’avvio del procedimento al destinatario dell’atto finale ai fini della partecipazione a tutela delle situazioni soggettive coinvolte (cfr. Cons. Stato, VI, n. 3468 dell’8 giugno 2009;n. 6128 del 16 ottobre 2006).
L’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 402, e successive modificazione, dispone che nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per reati elencati nella prima parte del comma in esame “ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime ”.
E’ agevole rilevare che tale normativa – coerente con la risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 maggio 1985, sulle misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport – ha attribuito al Questore il potere di inibire immediatamente l’accesso ai medesimi luoghi, nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Tale peculiare potere si giustifica per l’esigenza di tutelare prontamente l’ordine pubblico, a salvaguardia del regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che i soggetti coinvolti in un precedente episodio tornino a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo, con possibile reiterazione dei comportamenti sanzionati.
La riconduzione della presente fattispecie fra quelle in cui assume specifico rilievo l’urgenza del provvedere – specificamente constatata nel provvedimento impugnato in primo grado - non si configura, pertanto, irragionevole, ove si consideri la sopra evidenziata funzione preventiva della misura del Questore e la non dilazionabilità della tutela delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica.
Per la considerazione che precedono l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
La spese seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in euro 1,500,00 (millecinquecento/00) per entrambi i gradi di giudizio.