Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-30, n. 202402979

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-30, n. 202402979
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402979
Data del deposito : 30 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2024

N. 02979/2024REG.PROV.COLL.

N. 05934/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5934 del 2023, proposto da:
Replatz s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S S, F D e S M, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;



contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 91/2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Laura Marzano;

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024, l’avvocato S M;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’appellante ha impugnato la sentenza n. 91 del 3 gennaio 2023, con cui il Tar del Lazio, Sez. II, ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 4 marzo 2013, recante una sanzione per violazione dell'articolo 5, comma 2, lettera g) dell'atto integrativo della convenzione per la concessione gioco a distanza n. 15073, posta in essere presso la sala giochi VLT avente sede nel Comune di Adria (RO), via Emanuele Filiberto, n. 2/f.

L’Agenzia appellata si è costituita nel presente grado di giudizio, svolgendo le proprie difese nella memoria conclusiva, alla quale l’appellante ha replicato dopo aver prodotto, a sua volta, memoria conclusiva.

Con atto depositato il 22 marzo 2024 l’Agenzia ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.

All’udienza pubblica del 26 marzo 2024, respinta l’istanza di rinvio formulata dal difensore della parte appellante nel corso della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La Replatz s.r.l. (per brevità Replatz) è titolare di diverse concessioni di giochi pubblici, tra le quali la concessione n. 15073 per la commercializzazione di giochi pubblici a distanza.

A seguito di un'ispezione effettuata in data 28 febbraio 2012 presso la sala giochi “sala VLT", avente sede nel comune di Adria (RO), via Emanuele Filiberto n. 2/f, del quale è titolare il signor Gramolelli Leonardo, l'Ufficio Regionale del Veneto e del Trentino Alto Adige verbalizzava di aver riscontrato la presenza di un tavolo da poker on line con otto postazioni complete di video terminali, tastiere e lettore di schede di gioco collegate alla piattaforma "replatz.it" aggiungendo che quanto descritto era riscontrabile anche sul sito www.vlt-adria.it.

In ragione di ciò, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), rilevando una violazione degli obblighi individuati nell'atto integrativo, accessivo alla concessione n. 15073, procedeva con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a euro 8.000,00 (ottomila/00).

Valutate le risultanze dell’accertamento, ADM riteneva infatti che la metodologia operativa utilizzata dall’esercizio commerciale fosse in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente, poiché il titolare non si sarebbe limitato ad esercitare le funzioni strumentali alla connessione in via telematica e ad altre prestazioni accessorie, quali le ricariche dei conti di gioco, ma avrebbe operato come una vera e propria agenzia di scommesse, consentendo l’esercizio del gioco nel suddetto punto vendita e, pertanto, esercitando attività di intermediazione vietata dalla normativa vigente.

La disposizione convenzionale violata prescrive l’obbligo di svolgere l’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto, nonché l’obbligo per il concessionario di “osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica”.

L’inosservanza di tale disposizione, fatta salva l’eventuale responsabilità civile verso terzi, nonché eventuali ulteriori danni provocati agli interessi erariali, comporta: l’applicazione della penale convenzionale prevista dall’art. 19, comma 2, lett. g) da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni irregolarità riscontrata, in relazione alla gravità ed alla reiterazione della stessa; la sospensione cautelativa della concessione ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g), per reiterata inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 5 lettere f) e g).

ADM riteneva la ricorrente responsabile della violazione accertata in ragione di quanto previsto dall’articolo 9 della convenzione, che pone a carico del concessionario una responsabilità esclusiva: “il concessionario è responsabile degli obblighi posti a suo carico. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione”.

3. Replatz impugnava l’atto sanzionatorio sostenendo che le risultanze dell’attività ispettiva non dimostrassero in alcun modo che la società esercitasse, nel punto di gioco in questione, attività di intermediazione in violazione della legge n. 401/1989 in ragione del fatto che le postazioni di gioco telematiche di cui al verbale di ispezione erano spente e, pertanto, non vi era alcuna prova che le stesse fossero utilizzate per le finalità ipotizzare dagli ispettori.

Il Tar adito ha respinto il ricorso in sintesi osservando:

- che il provvedimento impugnato non può ritenersi illegittimo per essere stato adottato oltre il termine di 30 giorni, applicabile alla fattispecie per la conclusione del relativo procedimento, trattandosi di termine ordinatorio;

- che dal quadro normativo e convenzionale, ricostruito in sentenza, risulta che la ricorrente ha assunto sia l’obbligo di non svolgere alcuna attività di intermediazione per la raccolta del gioco, limitando l’attività di commercializzazione esclusivamente al canale prescelto, ossia quello online, sia l’obbligo di vigilare anche sui soggetti riconducibili alla filiera del concessionario, al fine di assicurare l’osservanza dei divieti che presidiano l’attività di raccolta del gioco a distanza;

- che il provvedimento sanzionatorio risulta corretto non avendo la ricorrente dato prova di essersi adoperata per svolgere una reale attività di vigilanza sull'esercizio commerciale al fine di prevenire il verificarsi di simili infrazioni.

4. L’appello è affidato alla sostanziale riproposizione delle censure formulate in primo grado, senza la rubricazione di

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