Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-03, n. 202300083

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-03, n. 202300083
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300083
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2023

N. 00083/2023REG.PROV.COLL.

N. 02995/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2995 del 2015, proposto da
L P, C G, rappresentati e difesi dagli avvocati E P, F P, con domicilio eletto presso lo studio F P in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n.118;



contro

Comune di Lanuvio, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione I quater) n. 9619/2014, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 novembre 2022 il Cons. L M T e udito per le parti l’avvocato F P in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio gli odierni appellanti invocavano l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 128 del 10 ottobre 2005 del Comune di Lanuvio.

2. Il primo giudice respingeva il ricorso, rilevando che successivamente alla presentazione dell’istanza di condono l’immobile de quo era oggetto di ulteriori lavori, realizzati senza alcun titolo edilizio, alterandone l’originaria consistenza. Pertanto, la domanda di condono presentata il 30 marzo 2004 non poteva dirsi riferita al manufatto esistente, sicché l’ordine di demolizione non resta inficiato dalla precedente presentazione di istanza di condono. Del pari, risultava destituito di fondamento il difetto di istruttoria, avendo il Comune proceduto a plurimi sopralluoghi. Infine, non poteva trovare accoglimento la censura inerente il dedotto difetto di motivazione, in quanto i ricorrenti non contestavano la difformità tra la domanda di condono e l'ordine di demolizione come riportato nell'atto impugnato, né avevano addotto elementi per dimostrare la corrispondenza tra la domanda di condono e l'immobile oggetto dell'ordine di ripristino.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe hanno proposto appello gli

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