Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-14, n. 202201786
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2022
N. 01786/2022REG.PROV.COLL.
N. 01080/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2018, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R R e A M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’impugnativa del verbale n. 11/2016, redatto dalla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare in data 12 aprile 2016 prot. M_DARM0030046705, notificato il 9 maggio 2016
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022 il Cons. C A e udito per la parte appellante l’avvocato A M S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno appellante, sottufficiale dell’Aeronautica militare, con la categoria di elettricista, in servizio presso la 4° Brigata Telecomunicazioni e Sistemi D.A./A.V. in Borgo Piave, era stato inviato dal medico competente per la medicina del lavoro presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare (IMAS) per l’accertamento della idoneità.
Con verbale dell’Istituto di medicina aerospaziale n. 500 del 21 gennaio 2016 veniva giudicato “ idoneo al servizio militare e alle mansioni di categoria/specialità di appartenenza per mesi 12(dodici), non idoneo all ’ impiego in O.F.C.N. (impiego fuori dai confini nazionali) per mesi 12 (dodici), non idoneo all ’ attività ginnico - sportiva militare (SMA-ORD 034) per mesi 12 (dodici)”, avendo rilevato “ ernia discale C4/C5, protrusione discale C5/C6, C6/C7, , L4/L5 in attuale compenso clinico, tiroidite cronica in trattamento ormonale, reflusso gastro esofageo in soggetto con piccola ernia iatale da scivolamento da rivedere”.
Tale giudizio era stato preceduto da analoghi giudizi di parziale inidoneità espressi dall’Istituto di medicina aerospaziale negli anni precedenti a seguito della richiesta di visita da parte del medico competente.
In particolare, con il verbale dell’Istituto di medicina aerospaziale del 17 aprile 2014, era già stato giudicato “ idoneo al servizio militare e alle mansioni della categoria/specialità di appartenenza per mesi dodici;non idoneo all’impego OFCN e all’attività ginnico-sportiva militare ”, sulla base della seguente diagnosi “ ernia discale C4/C5, protrusione discale C5/C6, C6/C7 in attuale compenso clinico, tiroidite cronica in trattamento farmacologico, reflusso gastro esofageo in soggetto con piccola ernia iatale da scivolamento ”.
Con il verbale del 21 gennaio 2015 era stato espresso analogo giudizio di inidoneità parziale, “idoneo al servizio militare e alle mansioni della categoria/specialità di appartenenza per mesi dodici;non idoneo all’impego OFCN e all’attività ginnico-sportiva militare ”, sulla base della seguente diagnosi “ ernia discale C4/C5, protrusione discale C5/C6, C6/C7, L4/L5 in attuale compenso clinico, tiroidite cronica in trattamento farmacologico, reflusso gastro esofageo in soggetto con piccola ernia iatale da scivolamento ”.
Con verbale della Commissione medica ospedaliera del 23 luglio 2014 erano state diagnosticate le seguenti infermità: “ tiroidite cronica con ipotiroidismo, rinocongiuntivite allergica in attuale assenza di manifestazioni cliniche, reflusso gastroesofageo con ernia iatale, discoartosi cervicale e lombare in atto ”.
Il 22 gennaio 2016 il medico competente per la medicina del lavoro esprimeva un giudizio di idoneità alle mansioni svolte con la prescrizione del “ divieto di eseguire lavori che comportino la flessione/estensione del capo per lungo tempo” .
Avverso il verbale dell’Istituto di Medicina aerospaziale del 21 gennaio 2016 il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso gerarchico alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare, che sottoponeva a visita il militare il 23 febbraio 2016 e il 23 marzo 2016, a seguito di elettromiografia e visita endocrinologica, e diagnosticava “ ernia discale C4/C5, protrusione discale C5/C6, C6/C7, L4/L5 in attuale compenso clinico, tiroidite cronica in trattamento ormonale, reflusso gastro esofageo in soggetto con piccola ernia iatale da scivolamento ” rilevando, altresì, una “ moderata sofferenza neurogena cronica nei territori muscolari di pertinenza radicolare strumentalmente accertati ” e “ note d’ansia somatizzata compatibili ” .
Esprimeva quindi, con verbale del 12 aprile 2016, il giudizio - con scadenza 20 gennaio 2017 - di idoneità al servizio militare, “ non idoneità alle mansioni di categoria/specialità di appartenenza per mesi 12 a decorrere dalla data dell’accertamento medico-legale, non idoneità all’impiego O.F.C.N. (impiego fuori confini nazionali) per mesi 12 a decorrere dalla data dell’accertamento medico legale, non idoneità all’attività ginnico sportiva militare (SMA ORD-034) per mesi 12 a decorrere dalla data dell’accertamento medico legale”, trattandosi di un soggetto che “ presenta clinicamente e strumentalmente una condizione psicofisica non compatibile al momento con l’espletamento in sicurezza della specialità posseduta e non impiegabile temporaneamente in O.F.C.N.. Gli esami strumentali hanno rilevato, infatti, una sofferenza neurogena nei territori muscolari di pertinenza radicolare cervicale e lombare aggiunti a note d’ansia somatizzata e tiroidite cronica in trattamento ormonale”.
Il giudizio di non idoneità alla categoria di appartenenza comportava la variazione dell’incarico da “ addetto al Nucleo Supporto Logistico della Squadriglia TLC Mobile del Gruppo Assetti Mobili ” ad “ addetto alla Segreteria Tecnica del Gruppo Radioassistenze e Meteo” con provvedimento del Comandante della Brigata del 17 giugno 2016.
Avverso il verbale della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS-, formulando i seguenti motivi:
-“ incompetenza dell’Istituto di Medicina Aerospaziale, violazione dell’art. 257 del DPR n. 90 del 2010 e dell’art. 41 comma 4 del D.lgs n. 81/08, con cui deduceva che competente ad esprimere il giudizio di idoneità/non idoneità era solo il medico competente per la medicina del lavoro, mentre l’Istituto di medicina aerospaziale avrebbe dovuto solo effettuare i presupposti accertamenti diagnostici;
- Illogicità, discordanza, incongruità manifesta dei giudizi impugnati e di quelli pregressi, in violazione del D.lgs 15.3.2010 n. 66;violazione dell’art. 32 Cost ., con cui ha contestato il giudizio espresso dalla Commissione d’appello, in contrasto con i precedenti giudizi dell’Istituto di medicina aerospaziale e con lo stesso giudizio espresso dall’ortopedico della Commissione nel senso della idoneità alla categoria di appartenenza;ha contestato, altresì, i giudizi relativi alle missioni all’estero e alla attività ginnica;
- eccesso di potere , lamentando la mancanza dei presupposti per un giudizio di inidoneità;
-v iolazione di legge e, in particolare, dell’art. 3 L. 241/90 (omessa o insufficiente motivazione), in quanto le patologie diagnosticate erano le stesse già presenti da alcuni anni per cui era stato ritenuto idoneo, mancando, quindi, una motivazione del differente giudizio espresso;ha contestato in particolare il giudizio di inidoneità ginnica deducendo che l’attività ordinaria da lui compiuta sarebbe anche più impegnativa fisicamente delle prove sportive;per le missioni all’estero si dovrebbero poi considerare il tipo di missione e il concreto impegno richiesto;il giudizio della Commissione sarebbe poi in contraddizione con quello espresso dal medico competente e dall’ortopedico della stessa Commissione che si era espresso per la idoneità al servizio e alla categoria di appartenenza e per l’idoneità al servizio all’estero e all’attività ginnica per mesi sei.
Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio con mero atto di stile.
Nella memoria per l’udienza pubblica la difesa appellante insisteva per la fondatezza dell’appello e deduceva in punto di fatto che, con verbale del 27 aprile 2017, l’Istituto di medicina aerospaziale, sulla base della stessa certificazione sanitaria valutata dalla Commissione sanitaria d’appello aveva
dichiarato il ricorrente idoneo alle mansioni di categoria/specialità di appartenenza e all’attività
ginnico-sportiva militare, inidoneo all’impiego fuori i confini nazionali.
Con la sentenza n. -OMISSIS- del 7 agosto 2017 il ricorso è stato respinto, ritenendo infondato il primo motivo, in quanto il giudizio di idoneità deve comunque tenere conto della valutazione effettuata dall’Istituto di medicina aerospaziale;sono state respinte le ulteriori censure, richiamando i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della Commissione e ritenendo il giudizio congruo e adeguatamente motivato sulla base degli elementi nuovi emersi in sede di visite della Commissione d’appello, in particolare dall’esame elettroneuromiografico effettuato in data 7 marzo 2016, che ha rilevato una “ moderata sofferenza neurogena nei territori muscolari degli arti superiori e inferiori ” e dall’esame psichico in data 23 marzo 2016.
Avverso tale sentenza è stato proposto l’appello in epigrafe, deducendo, in via preliminare, che, pur essendo cessati gli effetti del giudizio di inidoneità alla data del 27 aprile 2017 - quando è stata dichiarata dall’IMAS l’idoneità alle mansioni di categoria/specialità di appartenenza e all’ attività
ginnico-sportiva militare - permarrebbe un interesse meramente risarcitorio essendo stato il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione causa di danni, “ il cui ristoro l’odierno appellante si riserva di chiedere in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30 comma 5 c.p.a .”, in quanto il trasferimento alla Segreteria tecnica del Gruppo Radioassistenze e Meteo avrebbe comportato una perdita economica, dovuta ai maggiori emolumenti percepibili nel precedente servizio, in cui erano previste missioni nell’ambito delle varie basi sul territorio nazionale;non avrebbe poi potuto svolgere i corsi di specializzazione e aggiornamento professionale per tecnico manutentore elettricista, oltre ai possibili effetti negativi dei giudizi di inidoneità sui futuri avanzamenti di carriera.
E’ stata poi contestata la sentenza di primo grado, lamentando l’ errore in iudicando sia sul primo motivo di ricorso, espressamente riproposto, relativo alla incompetenza dell’IMAS per la violazione dell’art. 257 comma 8 del D.P.R. 90 del 2010, sostenendo che solo il medico del lavoro avrebbe dovuto valutare l’idoneità alle specifiche mansioni;sia con riferimento alle ulteriori censure, deducendo che le sofferenze neurogene risultanti dalla elettromiografia non fossero indice di una patologia nuova ma la conferma di quella già riscontrata nel 2014, nel 2015, e nel gennaio 2016 dall’IMAS e per confermare tale circostanza era stata chiesta al Tribunale amministrativo in via istruttoria la nomina di un consulente tecnico d’ufficio;è stata quindi riproposta l’istanza istruttoria relativa alla CTU;è stato poi dedotto che lo stato d’ansia somatizzato dipendeva anche dallo stress dovuto all’incertezza in ordine alla idoneità al servizio e comunque trattandosi di disturbo somatizzato non aveva alcun rilievo esterno, come confermato dalla relazione comportamentale del superiore gerarchico;in ogni caso, sarebbe irrilevante rispetto alle mansioni di elettricista che non comporta né uso di armi né di strumentazioni sofisticate;la manifesta sproporzione e irragionevolezza del giudizio della Commissione d’appello risulterebbe poi dal giudizio di idoneità del 24 aprile 2017, nel quale il medico ortopedico dell’ IMAS , ha escluso che il militare sia affetto da limitazioni funzionali insistenti sull’ apparato locomotore e di sostegno, nonché dalla visita neurologica dell’8 maggio 2017 in cui è stato escluso un “ deficit di forza segmentale ” e rilevato “ tono e trofismo muscolare conservato, di sensibilità profonde e superficiali nella norma” ;così come dal verbale del 27 aprile 2017 sarebbe smentito anche lo stato d’ansia;in ogni caso la Commissione avrebbe dovuto valutare le specifiche mansioni svolte sia con riferimento all’attività di elettricista sia riguardo alla inidoneità per missioni all’estero.
Successivamente è stato depositato in giudizio il verbale dell’IMAS del 29 maggio 2018, che ha giudicato l’odierno appellante “ idoneo al servizio e alla categoria di appartenenza per mesi 12, non idoneo all’impiego OFCN, idoneo all’attività ginnica ”.
E’ stata, poi, presentata memoria per l’udienza pubblica, insistendo per la fondatezza dell’appello e deducendo che, con nota prot. M_D ALT002 0004663, notificata il 13 marzo 2018, il Comandante della IV Brigata Sistemi e Telecomunicazioni D.A/A.V, ha disposto la cessazione dal 18 marzo 2018, dall’incarico di Addetto alla Segreteria Tecnica del Gruppo Radioassistenze e Meteo della
Direzione Assetti e Manutenzione, e l’assunzione, con decorrenza dal 19 marzo 2018 dell’incarico di Addetto al Nucleo Impianti Elettrici della Sezione Servizi Impianti del Gruppo Servizi Generale della Direzione Logistica;che tale provvedimento è stato impugnato al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS-, con ricorso r.g. 368 del 2018;inoltre, (essendo stato nel frattempo trasferito presso il Quartier Generale Italiano Joint Force Command HQ Lago Patria, Giugliano in Campania) con verbale della Commissione sanitaria d’appello del 30 marzo 2021, confermando il giudizio dell’IMAS dell’8 febbraio 2021, è stato giudicato “ idoneo al servizio militare per mesi dodici;idoneo alla Categoria di Supporto, specialità Manutenzione tecnica, Qualifica Elettricista per mesi dodici;idoneo all’attività ginnico-sportiva militare (SMA ORD-034) per mesi dodici;permanentemente non idoneo all’impiego in O.F.C.N.”; tale giudizio è stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il Ministero della Difesa si è costituito con atto di stile.
All’udienza pubblica del 1 febbraio 2022 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
In primo luogo, si deve rilevare che le inidoneità, alle mansioni della categoria di appartenenza e all’attività ginnico-sportiva militare, sono cessate a seguito del verbale del 27 aprile 2017, che ha confermato solo l’inidoneità all’ impiego fuori i confini nazionali, successivamente confermata anche nel 2018 e nel 2021.
La stessa difesa appellante dà atto che sussiste rispetto alla definizione del presente giudizio solo un interesse teso alla successiva tutela risarcitoria, in relazione ai minori emolumenti percepiti nell’ufficio di nuova assegnazione rispetto a quello precedente, che consentiva numerose missioni sul territorio nazionale, e alla perdita della specifica formazione professionale relativa alle mansioni tecniche svolte.
La domanda risarcitoria non è stata, infatti, formulata nel presente giudizio.
Sotto tale profilo, si deve rilevare che il danno lamentato non deriva dalla valutazione di non idoneità oggetto del presente giudizio, ma dal trasferimento disposto dal Comandante della Brigata in data 17 giugno 2016, il quale, se anche conseguente alla inidoneità al servizio, è comunque espressione del potere organizzativo proprio dell’Amministrazione militare e quindi costituisce un provvedimento autonomo.
Tale provvedimento non risulta espressamente impugnato con il ricorso di primo grado.
Si deduce, altresì, l’interesse alla definizione del giudizio in relazione ai futuri giudizi di avanzamento.
Ritiene il Collegio di prescindere dalla verifica dell’effettiva attualità dell’interesse alla coltivazione del giudizio in relazione alla sua infondatezza.
Con il primo motivo si ripropone la questione della incompetenza dell’IMAS ad esprimere giudizi relativi alla inidoneità alle mansioni svolte, che sarebbero di esclusiva competenza del medico competente, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.lgs. 12 aprile 2008, n. 81, mentre in base all’art. 257 comma 8 del D.P.R. 90 del 2010 gli altri servizi sanitari militari dovrebbero procedere solo agli accertamenti diagnostici e alle visite.
Il motivo è, in primo luogo, inammissibile in quanto è rivolto esclusivamente avverso il verbale dell’IMAS, mentre, nel caso di specie, l’atto considerato come lesivo e nei cui confronti sono rivolte le censure nel ricorso è costituito dal verbale della Commissione d’appello, espresso a seguito di ricorso gerarchico proposto alla detta Commissione dallo stesso militare odierno appellante.
In ogni caso, il motivo è anche infondato.
Ai sensi dell’art. 41 comma 1 del D.lgs. 81 del 2008, “ La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi ”.
In base al comma 2 “ la sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione ” .
Ai sensi del comma 6 “ Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente ”.
Rispetto a tale disciplina generale per tutti i lavoratori, per i militari si deve fare riferimento alle specifiche norme dell’ordinamento militare.
Infatti, il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 prevede espressamente che le funzioni di medico competente siano svolte nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 253, “ dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 ” per le funzioni di medico competente.
In base al comma 8, “ Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 929 del codice e del libro IV, titolo II, capo II del presente regolamento ”.
In base a tale previsione e ai richiami normativi in essa contenuti non si può sostenere l’interpretazione proposta dalla difesa appellante, per cui vi sarebbe una scissione tra medico competente al giudizio di idoneità e competenza dei servizi sanitari, solo di supporto all’espressione di tale giudizio.
Si deve, infatti, considerare che i servizi sanitari militari sono integralmente coinvolti nell’attività di accertamento in ordine alla idoneità al servizio nei suoi vari aspetti, come risulta espressamente, altresì, dalla Direttiva tecnica per la standardizzazione e unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare, depositata in giudizio dalla stessa difesa appellante.
Inoltre, il rinvio alle disposizioni del libro IV, titolo II, capo II del Regolamento 90/2010 comporta l’applicazione delle norme relative agli accertamenti per l’idoneità al servizio militare in sede di reclutamento, tra cui l’art. 580, in base al quale “ l'accertamento dell'idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari”.
Quanto alle ulteriori censure ritiene il Collegio di richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio in materia di accertamenti tecnici ed in particolare circa gli accertamenti sanitari relativi all’idoneità al servizio militare.
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, richiamato anche dal giudice di prime cure, il sindacato di legittimità sui giudizi fondati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, quali sono quelli espressi dalle commissioni mediche nell'esercizio di discrezionalità tecnica basata su cognizioni della scienza medica e specialistica, deve intendersi necessariamente limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di un’attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del giudice. Tale sindacato, pertanto, deve restare circoscritto ad ipotesi di omessa considerazione o palese travisamento di circostanze di fatto, ovvero di manifesta irragionevolezza, essendo censurabile dal giudice amministrativo la sola valutazione che si ponga al di fuori del perimetro dell’opinabilità, a pena di esondare nell’ambito delle attribuzioni riservate all’amministrazione (Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6796;id, 26 ottobre 2020, n. 6483;sez. IV, 18 giugno 2019, n. 4126).
Nel caso di specie non è riscontrabile alcuna di queste ipotesi.
Già nei giudizi resi dall’IMAS nel 2014 e nel 2015 il giudizio di idoneità alle mansioni della categoria di appartenenza era stato emesso per 12 mesi ed erano stati espressi giudizi di inidoneità all’impego OFCN e all’attività ginnico-sportiva militare, confermati dall’IMAS anche nel 2016, tanto che è stato proposto ricorso gerarchico alla Commissione sanitaria d’appello.
Anche il medico competente il 22 gennaio 2016, pur esprimendo un giudizio di idoneità al servizio, ha imposto prescrizioni relative al divieto di lavori che comportino flessioni /elevazioni prolungate del capo.
Ne deriva la sussistenza di una situazione patologica, in atto, nella quale anche modeste modifiche dello stato generale potevano giustificare un giudizio più grave, come, nel caso di specie, lo stato ansioso somatizzato e gli esiti della elettromiografia.
Del resto anche successivamente nel 2017 e nel 2018 è stato confermato il giudizio di inidoneità alle operazioni all’estero, divenuta permanente nel 2021.
Poi, la modifica dei giudizi nel corso degli anni precedenti e successivi non prova alcun macroscopico errore, in quanti i giudizi espressi precedentemente erano limitati nel tempo (mesi 12) così come quello espresso dalla Commissione, quindi rappresentavano chiaramente una situazione suscettibile di modifiche ed evoluzioni.
Neppure può rilevare, a sostegno di una evidente illogicità o della sussistenza di un macroscopico errore di fatto, il giudizio espresso dal solo ortopedico nel senso della idoneità al servizio e alla categoria di appartenenza e della idoneità per sei mesi all’attività ginnica e all’OFCN, essendo questo riferito al solo esame ortopedico ed essendo confluito poi nel giudizio complessivo espresso all’unanimità;così come non conduce ad un travisamento del fatti la mancata ripetizione dell’esame neurologico a seguito della elettromiografia, il cui referto del neurofisiologo è stato comunque valutato dalla Commissione.
Dagli atti di causa e dalla motivazione del giudizio espresso dalla Commissione, in particolare tenuto conto dell’efficacia temporalmente limitata dello stesso - anche minore di dodici mesi essendo prevista la scadenza al 20 gennaio 2017- in funzioni delle possibili evoluzioni delle patologie non emergono vizi dell’esercizio della discrezionalità, anche rispetto ai precedenti giudizi, che superino i limiti del sindacato di questo giudice.
Ne deriva anche l’inammissibilità di una consulenza tecnica d’ufficio, non potendo questa sostituire il giudizio della Commissione, ma essendo testa a verificare eventualmente lo scorretto esercizio della discrezionalità tecnica, nel caso di specie escluso per quanto sopra evidenziato.
Una eventuale consulenza tecnica comporterebbe, infatti, un inammissibile giudizio sostitutivo di una valutazione tecnico discrezionale (svolta dalla Amministrazione e demandata a specifici Organi in possesso delle competenze tecniche e scientifiche necessarie) ed in quanto tale “infungibile”, salvo ipotesi di macroscopiche abnormità od illogicità (Cfr. Consiglio di Stato, sezione II, 6 aprile 2020, n. 2248).
Non possono poi condividersi le argomentazioni difensive, per cui il giudizio di inidoneità dovrebbe considerare le specifiche e concrete mansioni svolte sia per la categoria di appartenenza che per le missioni all’estero.
Infatti, è evidente l’interesse dell’Amministrazione militare - espressivo dell’interesse pubblico al buon andamento dell’Amministrazione in particolare di quella preposta ai rilevanti compiti di difesa dello Stato - che i militari siano giudicati idonei in relazione a tutte le mansioni che in astratto potrebbero essere chiamati a svolgere ciò sia con riferimento alla categoria di appartenenza (per la quale, peraltro, la stessa parte ricorrente aveva dedotto nel ricorso di primo grado che si trattava di mansioni spesso più pesanti rispetto a quelle relative all’attività ginnica) – sia, a maggior ragione, per l’impiego al di fuori dei confini nazionali, dovendo contare l’organizzazione militare su una rapida e continua intercambiabilità delle attività da compiersi dai militari in servizio al presentarsi delle diverse esigenze da soddisfare.
In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
In considerazione della particolarità della natura della controversia le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.