Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2021-12-10, n. 202106594
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Pubblicato il 10/12/2021
N. 06594/2021 REG.PROV.CAU.
N. 07662/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7662 del 2021, proposto da
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G G G, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07268/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Goffredo Guerci;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2021 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati dello Stato De Nuntis Paola e Zenone Riccardo in dichiarata delega di Marone Guido;
Atteso che, per quanto riguarda l’appello principale, non sussistono le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta, alla luce dell’assenza di vizi di ragionevolezza della pronuncia inerente all’eccessiva durata del tirocinio formativo e della circostanza che lo stesso Ministero appellante, con decreto prot. 2411 del 2.12.21, ha rettificato la durata del tirocinio da 600 ore a 300 ore per tutti i destinatari di misure compensative;
Considerato che, per ciò che concerne l’appello incidentale, il Collegio ritiene, prima facie, che l’istanza cautelare non sia assistita da fumus boni iuris, per quanto riguarda il diniego dell’abilitazione all’insegnamento sulla classe comune A47 scienze matematiche applicate, stante l’estraneità del titolo di abilitazione, inerente all’economia;
Ritenuto che, anche per invece riguarda le condizioni imposte al riconoscimento dell’abilitazione per l’abilitazione all’insegnamento sulla classe comune A45 scienze economico-aziendali, il ricorso non sia supportato dal fumus boni iuris, considerato il tasso di discrezionalità tecnica inerente alla determinazione del contenuto della prova necessaria per l'abilitazione e l’insussistenza della violazione del parametro normativo che prevede la necessità di specificare le materie sulle quali viene svolta potendosi le stesse ricavare dalla domanda di riconoscimento del percorso formativo presentata dall’interessato;
Rilevato che, alla luce del rigetto di entrambe le misure cautelari richieste dalle parti, sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di liti della fase cautelare;