Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-06-11, n. 201903904
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Pubblicato il 11/06/2019
N. 03904/2019REG.PROV.COLL.
N. 07728/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7728 del 2018, proposto da -O-, in persona del legale
rappresentante pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato S C in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, nonché Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto
pro tempore
, entrambi rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero dell’Ambiente – Albo Nazionale Gestori Ambientali, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. -O- del 16 luglio 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. I, resa tra le parti, concernente:
a) la nota della Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale del Governo Area I Ter – OSP Antimafia – Prot. usc. n. -O-, prot. n. -O- del 24 ottobre 2017 successivamente trasmessa, avente ad oggetto il provvedimento interdittivo antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del d. lgs. n. 159 del 2011 e recante il rigetto dell’iscrizione White List speciale;
b) l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, relativo alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all’art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;
c) le risultanze degli accertamenti istruttori svolti dalle FF.OO, di cui si ignora il contenuto; d) il verbale della seduta del 7 giugno 2017 del Gruppo Ispettivo Antimafia, nella quale veniva proposta l’adozione di un’informazione antimafia ostativa sul conto di -O-;
e) ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento dell’8 novembre 2017 – del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Albo Nazionale Gestori Ambientali, sezione Regionale della Campania – relativo al procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione di cui all’art. 20, comma 1, lett. b), del D.M. 120/2014;
f) l’iscrizione Albo Gestori n.ro -O- avviato preso atto delle risultanze « chiusa con esito positivo » della comunicazione antimafia richiesta il 27 luglio 2017 e l’intera documentazione relativa alla emissione della informazione antimafia nonché di ogni altro atto, verbale o deliberazione o provvedimento o atto connesso, successivo e/o preordinato all’adozione dell’impugnato provvedimento e nello stesso richiamato, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente in prime cure;
g) la conferma dell’informazione del Prefetto della Provincia di Napoli, già gravata, assunta con la nota prot. n. -O- del 31 gennaio 2018 e notificata a mezzo p.e.c. con la quale si riscontra ad una richiesta di riesame della ricorrente, in uno alle eventuali ulteriori indagini istruttorie cui si fa menzione nell’atto sub a) ed al verbale della seduta GIA del 5 dicembre 2017.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il Consigliere M N e uditi per l’odierna appellante, -O-, l’Avvocato Luigi Maria D’Angiolella e per gli odierni appellati, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli, l’Avvocato dello Stato B D;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, -O-, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, il provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Napoli, recante il diniego di iscrizione alla c.d. white list nei confronti della stessa -O- e, insieme con detto provvedimento, tutti gli atti prodromici e consequenziali, tra i quali il provvedimento di cancellazione dell’Albo dei Gestori ambientali di cui all’art. 20, comma 1, lett. b), del D.M. 120/2014.
1.1. La ricorrente, nel dedurre l’illegittimità del provvedimento interdittivo per assenza dei requisiti, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti impugnati in prime cure.
1.2. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.
1.3. Nel corso del giudizio, su istanza di aggiornamento proposta dalla ricorrente, la Prefettura di Napoli ha poi emesso una nuova informazione antimafia, a conferma della precedente, aggiungendo ulteriori elementi a suo avviso controindicativi.
1.4. Con successivi motivi aggiunti -O- ha quindi impugnato anche detto provvedimento.
1.5. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. -O- del 16 luglio 2018, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha compensato le spese di lite tra le parti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello -O-, con due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati in prime cure con il ricorso originario e con i motivi aggiunti.
2.1. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli per resistere all’appello, di cui hanno chiesto la reiezione.
2.2. Nell’udienza pubblica del 9 maggio 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello di -O-, infondato, deve essere respinto.
4. Con un primo, articolato, motivo (pp.