Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-11-05, n. 202408846
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2024
N. 08846/2024REG.PROV.COLL.
N. 03461/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3461 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato N R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AATO 3 Marche -Assemblea D'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro-Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A N e S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 31/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della AATO 3 Marche -Assemblea D'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 il Cons. A F e udito per le parti l’avvocato Amitrano in delega dell'avvocato Brugiapaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-OMISSIS-proponeva ricorso, ex art. 116 c.p.a., dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche avverso il silenzio – diniego opposto dalla AATO 3 Marche – Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata (in seguito anche solo AATO 3 Marche) sull’istanza di accesso agli atti.
L’istanza di accesso era diretta a chiedere l’ostensione dei seguenti documenti:
a) Copia della comunicazione alla controinteressata -OMISSIS-. inoltrata dall’Ente con cui la medesima società era stata informata della istanza di accesso già presentata dal ricorrente nel marzo 2020;
b) Copia del bando di gara o del contratto affidato a -OMISSIS-. o in corso, nel periodo aprile 2020 ad oggi;
c) Nominativi dei ‘rivelatori’ (ossia dei prestatori di lavoro) comunicati da -OMISSIS-. relativamente al bando/contratto sopracitato;
Il ricorrente impugnava anche il silenzio – diniego sull’istanza di accesso presentata precedentemente, nel marzo 2020, motivando la richiesta di ostensione in ragione della necessità di difendersi in un giudizio penale dinanzi al Tribunale di Trento, promosso a seguito della denuncia per il reato di diffamazione presentata nei suoi confronti dalla -OMISSIS-., dopo che aveva presentato la prima richiesta di accesso.
2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 31 del 2024, dichiarava il ricorso in parte inammissibile e in parte improcedibile, assumendo che, con riferimento alla copia del bando di gara o del contratto affidato a -OMISSIS-. o in corso, nel periodo aprile 2020 ad oggi, e con riferimento alla ostensione dei nominativi dei rivelatori comunicati da -OMISSIS-. relativamente al bando/contratto suddetto, la richiesta era da ritenersi inammissibile, trattandosi di una istanza già presentata in precedenza e respinta in data 23 marzo 2020, senza che il rigetto fosse stato impugnato.
Quanto alla richiesta di ostensione degli altri documenti, l’accesso era stato concesso in corso di causa, pertanto il ricorso era divenuto improcedibile in parte qua .
3.-OMISSIS-ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, sollevando le seguenti censure: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, co. 5, L. n. 241/1990 e della L. n. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 116 d.lgs. n. 104/2010 – Illogicità e contraddittorietà della motivazione – Falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto – Insufficienza di motivazione”.
4. L’AATO3 Marche – Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. All’udienza del 19 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
6. Con l’unico motivo di censura,-OMISSIS-contesta la sentenza impugnata in parte qua , con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la residua domanda di ostensione della copia del bando di gara o del contratto di appalto stipulato con -OMISSIS-. o in corso, nel periodo aprile 2020 fino alla data di accesso, e in relazione alla richiesta di ostensione dei nominativi dei ‘rivelatori’ comunicati da -OMISSIS-. per l’esecuzione dell’appalto affidato.
Il ricorrente denuncia che l’affermazione sostenuta dal Collegio di prima istanza, secondo cui la richiesta di accesso ai documenti costituisce una inammissibile duplicazione dell’istanza precedentemente proposta che era stata già respinta dall’AATO 3 Marche senza che tale rigetto fosse stato impugnato dal richiedente l’ostensione, apparirebbe ‘ viziata da superficialità e per falsa ed errata rappresentazione dei presupposti su cui si fonda ’, atteso che, secondo la giurisprudenza di settore, dovrebbe ritenersi ammissibile l’istanza di accesso relativa ad atti oggetto di una precedente domanda, rigettata dall’Amministrazione, allorché essa sia fondata su fatti o elementi nuovi. L’appellante deduce che, nella specie, vi sarebbe diversità nei contenuti, in quanto la AATO3 Marche, con la nota del 23.3.2020, aveva motivato il rigetto contestando la sussistenza di un interesse diretto all’ostensione dei documenti richiesti ai fini della proposizione del ricorso dinanzi al Giudice del lavoro, in assenza di un rapporto di lavoro tra la società appaltatrice -OMISSIS-. e il ricorrente;con l’istanza oggetto del giudizio, invece, il ricorrente ha opposto la necessità di approntare una adeguata difesa in opposizione al decreto penale di condanna del GIP di Trento.
Il Collegio di prime cure, ad avviso dell’appellante, avrebbe totalmente omesso di valutare adeguatamente le circostanze di fatto sulle quali è stata fondata la seconda richiesta di accesso, e la novità dell’interesse all’ostensione della documentazione richiesta.
-OMISSIS-censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui si afferma che l’istante avrebbe potuto reperire il bando e/o il contratto richiesti mediante accesso civico semplice al sito internet dell’Ente ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013, posto che non risulterebbe dagli atti che la documentazione richiesta sia stata effettivamente pubblicata dall’AATO3 Marche e che sia rimasta accessibile nel tempo, anche in considerazione dei ridotti obblighi di pubblicità previsti per i contratti di appalto sottosoglia. Sarebbe, inoltre, illogica e lacunosa l’argomentazione sostenuta dal T.A.R., secondo cui ‘ ai nominativi dei prestatori di lavoro dell’appaltante, per le finalità probatorie in ambito penale, l’ordinamento appresta le opportune e specifiche tutele al diritto di difesa (per il dibattimento, cfr. artt. 493, 507 c.p.p.) ’, in quanto non sarebbe conforme al diritto di difesa non consentire fin dal primo atto del processo la piena cognizione di tutte le circostanze di fatto e delle diverse tipologie di prova di cui potersi avvalere a tutela, costringendo l’imputato a produrre ‘nuovi mezzi di prova’, ammissibili solo in via eccezionale, pur potendo disporne fin dall’inizio. L’appellante contesta, altresì, la compensazione delle spese di lite disposta dal Collegio di primo grado, sebbene una parte dei documenti sia stata prodotta solo in corso di causa;inoltre, lamenta che nulla sarebbe stato statuito in ordine al rimborso del contributo unificato, tenuto conto che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6 bis , l’importo del contributo unificato (per le spese degli atti giudiziari) va rimborsato alla parte vittoriosa che lo ha corrisposto ed è posto ‘ in ogni caso a carico della parte soccombente ’ come obbligo ex lege , cioè a prescindere dalla presenza di una esplicita statuizione nella sentenza che ha deciso la causa e dalla eventuale statuizione di compensazione delle altre spese di giudizio.