Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-24, n. 201700874

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-24, n. 201700874
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700874
Data del deposito : 24 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2017

N. 00874/2017REG.PROV.COLL.

N. 10205/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10205 del 2006, proposto dalla società Trere' Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagabriella Spata C.F. SPTMGB49R41F546G, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

contro

Regione Puglia, Comi Angelo, Turi Luigi, Perrotta Luigia non costituiti in giudizio;
Comune di Martano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato P L P C.F. PRTPLG61R27E815J, con domicilio eletto presso Giovanni Caputi in Roma, via Sardegna, 14;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la PUGLIA – Sezione Staccata di LECCE - SEZIONE I n. 2574/2006, resa tra le parti, concernente piano regolatore generale - approvazione con prescrizioni e modifiche


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’avvocato Alterio su delega dell'avvocato Spata e l’avvocato Orofino su delega dell'avvocato Portaluri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 2574 del 12 maggio 2006 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione staccata di Lecce – ha respinto il ricorso proposto dalle parti odierne appellanti società Trerè Immobiliare s.r.l., Signor

Pietro Ladino Corina volto ad ottenere l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Martano n. 41 dell’1 giugno 1997, di adozione del P.R.G. delle deliberazioni di C.C. n. 3 del 13 gennaio 1999 e n. 4 del 18 gennaio 1999 di controdeduzioni alle osservazioni da essi presentate;
della D.G.R. n. 319 del 25 marzo 2003, ivi compresa la relazione-parere del C.U.R. ristretto del 23 gennaio 2003, avente ad oggetto ‘Piano Regolatore Generale – Approvazione con prescrizioni e modifiche’,della deliberazione di C.C. n. 45 del 19 settembre 2003, avente ad oggetto “determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche” della deliberazione di C.C. n. 42 del 26 novembre 2004, avente ad oggetto “presa d’atto ed approvazione adeguamento elaborati grafici alle modifiche, prescrizioni ed osservazioni di cui alla D.G.R. n. 319/2003”,ivi compresa la ‘relazione-parere’ in data 15 novembre 2004, a firma del responsabile del 3° Settore – Affari tecnici;

della D.G.R. n. 1117 del 6 agosto 2005, pubblicata sul B.U.R.P. in data - 31 agosto 2005, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del P.R.G. comunale e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

2. Gli originarii ricorrenti avevano fatto presente che:

a) erano comproprietari (insieme ad altri soggetti) di una quota di un complesso di aree site nel comune di Martano in località ‘Andrichi’ e che secondo il previgente strumento urbanistico (risalente al 1963 – c.d. ‘P.R.G. Fabbri’), le dette aree erano state tipizzate come zona residenziale semintensiva ed assoggettate a strumentazione urbanistica esecutiva di dettaglio (piano di lottizzazione), con indice di edificabilità pari al 40%;

b) nel corso degli anni avevano presentato due piani di lottizzazione, che però non erano stati approvati dal Comune, poiché la proposta non proveniva da tutti proprietari degli immobili inclusi nel comparto;

c) nel 1997 (del. C.C. 41/97) il Comune aveva adottato il nuovo PRG con il quale le dette aree di loro proprietà erano state incluse nel comparto di intervento unitario n. 14 e tipizzate ‘D1’ (direzionale-commerciale);

d) essi avevano quindi proposto una osservazione (n. 26 del 9 agosto 1997) ai sensi dell’art. 16 della L.R. 31 maggio 1980, n. 56 con la quale avevano chiesto di confermare integralmente la precedente destinazione urbanistica delle aree di loro proprietà (tipizzazione come zona residenziale semintensiva, con indice di edificabilità pari al 40%), consentendone la lottizzazione in conformità al piano già presentato, ovvero (in subordine), di modificare la disciplina tecnica di attuazione della zona D1 nell’ambito del comparto unitario n. 14, elevando la destinazione abitativa delle aree ivi ricadenti dal 20% al 50%;

e) il Comune aveva però rigettato l'osservazione sulla scorta della rilievo per cui “le osservazioni proposte si ritiene non possono essere accolte poiché motivate da esclusivo interesse di natura privatistica ed in contrasto con gli obiettivi criteri di impostazione del PRG” ed infine il P.R.G. era stato approvato in via definitiva dalla Regione (D.G.R. 1170/05), con la tipizzazione contestata.

2.1. Gli originarii ricorrenti ritenendo viziati detti atti, si erano risolti a proporre ricorso prospettando tre articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il Comune di Martano si era costituito chiedendo che il ricorso venisse respinto in quanto infondato.

4. Il T.a.r. con la sentenza impugnata ha partitamente esaminato le dedotte censure, e le ha respinte deducendo che:

a) nella prima doglianza era stato dedotto il carattere stereotipo della motivazione addotta dal Comune al fine della reiezione dell’osservazione n. 26 presentata dagli originarii ricorrenti ed anche l’incongruità delle determinazioni adottate con riferimento all’osservazione n. 64 (in tesi ‘strettamente connessa’) proposta dalla sig.ra Maria Leonarda M e da altri proprietari di un terreno confinante con quello degli odierni appellanti: era stato in proposito fatto presente che tali statuizioni reiettive dimostravano che il Piano era stato redatto senza tenere alcun conto sia della previgente strumentazione urbanistica, sia dell’effettiva situazione dei luoghi, sia delle effettive esigenze socio-economiche del territorio comunale ;

b) la doglianza muoveva dal presupposto per cui l’area di proprietà M interessata dall’osservazione n. 64 (confinante con aree di proprietà degli originarii ricorrenti) era stata inclusa del nuovo P.R.G., al pari delle seconde, nel comparto di intervento unitario n. 14;

c) in contrario senso, però, doveva rilevarsi che il suddetto presupposto fattuale era rimasto smentito, in quanto la striscia di suolo di proprietà M, confinante con i terreni di proprietà degli originarii ricorrenti posti sul versante esterno del comparto in prossimità di Via della Libertà, non ricadeva neppure in piccola parte nel comparto n. 14 (pur essendo con esso interamente confinante su di un lato), essendo posta per intero al di là della linea di confine che graficamente definisce il contorno esterno del comparto stesso;

d) la seconda censura, con la quale si era dedotta l ’arbitrarietà ed irrazionalità della scelta di modificare la tipizzazione impressa alle aree di proprietà degli originarii ricorrenti da “aree residenziali semintensive “ (come nel previgente P.R.G.) ad aree “D1 direzionali-commerciali”, era parimenti infondata in quanto:

I) ivi era stato dedotto che tale scelta avrebbe disatteso i criteri direttivi del Piano ed in particolare il punto della ‘Relazione generale al P.R.G.’, in cui si era stato fissato il generale intento di non mutare lo stato di diritto acquisito dai proprietari di terreni già edificabili, ed era stato inoltre sostenuta la generale irrazionalità delle scelte operate dal Comune in sede di dimensionamento e localizzazione delle aree da destinare alla tipologia D1, in quanto le aree in questione risultavano per un verso sovradimensionate in relazione alle caratteristiche del centro abitato e per altro verso irrazionalmente dislocate nell’ambito del territorio comunale;

II) in contrario senso, però, doveva osservarsi che l’autovincolo, consistente nel non mutare in sede di predisposizione del Piano lo stato di diritto acquisito dai proprietari di terreni già edificabili, non assumeva il carattere di tassatività e, per altro verso, che la scelta di mutare la tipizzazione era stata congruamente motivata e rientrava nella lata discrezionalità dell’amministrazione comunale;

III) inoltre, il dimensionamento di dette aree era conseguente alla situazione descritta nell’ambito della ‘Relazione’ al P.R.G., (“la quantità di metri cubi destinati al commercio corrisponde a circa il 20% della volumetria residenziale delle zone di espansione di nuova previsione -zone C1- e quindi in linea con il rapporto definito dal D.I.M. 1444 del 1968”), e la localizzazione di dette aree non appariva affetta da irrazionalità od irragionevolezza;

e) anche la doglianza tesa a dedurre l’illegittimità delle scelte operate dal Comune dalla sequenza in cui si era snodata l’individuazione delle aree a destinazione direzionale era inaccoglibile, in quanto fondata su valutazioni presuntive ed impingente su profili di lata discrezionalità del pianificatore.

5. La originaria parte ricorrente rimasta soccombente ha impugnato la suindicata decisione, che ha criticato sotto numerosi angoli prospettici, chiedendone la riforma e riproponendo integralmente le censure disattese in primo grado.

6. In data 10.2.2007 l’appellata amministrazione comunale di Martano si è costituita depositando atto di stile chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato.

7. In data 23.10.2012 la parte appellante, ricevuto l’avviso di perenzione, ha depositato una dichiarazione attestante il proprio permanente interesse alla decisione del ricorso.

8. In data 19.12.2016 l’appellata amministrazione comunale di Martano ha depositato una memoria chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato.

9. In data 27.12.2016 la parte appellante ha depositato una memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie difese.

10.Alla odierna pubblica udienza del 19 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e va respinto.

1.1. La infondatezza dell’appello nel merito esonera il Collegio dal prendere in esame le eccezioni pregiudiziali di natura processuale articolate dall’appellato Comune di Martano.

2. La parte odierna appellante si duole della circostanza che, con delibera C.C. n. 41 del 1/6/1997 di adozione del nuovo P.R.G. del comune di Martano, l’area di propria pertinenza sia stata inclusa nel comparto di intervento unitario n. 14 e tipizzata Dl "direzionale commerciale" e che sia stata respinta la osservazione (n. 26) da essa presentata, tesa ad ottenere che non venisse impressa tale destinazione certamente deteriore rispetto a quella pregressa (le aree risultavano tipizzate dal P.R.G. entrato in vigore nel 1963 - c.d.P.R.G. Fabbri- come zona semintensiva, in cui l'edificabilità era soggetta a strumentazione urbanistica attuativa di dettaglio -P.d.L., con indice di edificabilità pari al 40%).

2.1. La sentenza di primo grado - ad avviso del Collegio - ha correttamente respinto le censure proposte ed ha ben applicato il condiviso e risalente principio (Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 gennaio 2011 n. 133) secondo il quale sono riservate alla pubblica amministrazione le scelte discrezionali operate nell'esercizio della funzione urbanistica di pianificazione del territorio in ordine alle singole destinazioni di zona del piano regolatore generale, sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiate da evidenti errori di fatto o da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.

2.2. Nessuna delle critiche della parte odierna appellante persuade il Collegio, in quanto:

a) nuovamente, come già in primo grado, l’appellante muove dalla risposta ad una osservazione presentata da altra proprietaria, per dimostrare la superficialità dell’Amministrazione allorché ha respinto l’osservazione presentata dall’appellante medesima;

b) il Collegio non ritiene in via generale che tale modo di procedere sia persuasivo, tanto più che la giurisprudenza consolidata (tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 17 agosto 2016 n. 3643) ha sin da epoca risalente condivisibilmente sostenuto che “le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative;
pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale”;

c) in disparte tale considerazione, comunque:

I) il Collegio condivide integralmente le considerazioni del T.a.r. in punto di non decisiva rilevanza dei segni grafici;

II) se anche si dimostrasse che, in contrario senso rispetto a quanto ritenuto dal Comune per respingere l’osservazione della Signora M, l’area di quest’ultima ricadeva nel comparto di intervento unitario n. 14, ciò non dimostrerebbe alcunché, quanto agli asseriti vizi che attingerebbero la reiezione dell’osservazione proposta in proprio dalla parte odierna appellante: quest’ultima non aveva titolo, né legittimazione per dolersi del rigetto della osservazione proposta dalla Signora M e del tutto irritualmente ha introdotto tale argomento nell’odierna causa;

III) la motivazione a sostegno della reiezione, seppure sintetica (“la osservazione è motivata da esclusivo interesse di natura privatistica ed in contrasto con gli obiettivi e i criteri di impostazione del P.R.G.") chiarisce che essa non si incanala negli obiettivi dello strumento urbanistico, né parte appellante ha chiarito, invece, per qual motivo il mantenimento della pregressa destinazione dell’area di propria pertinenza meglio rispondesse a fini di interesse pubblico;

IV) considerata la latissima discrezionalità del potere pianificatorio, non è stata dimostrata la abnormità od irragionevolezza di tale tipizzazione.

2.3. Quanto alla seconda doglianza, essa è infondata con evidenza in quanto:

I) la Relazione generale del P.R.G. prevedeva che "il criterio nella determinazione delle nuove aree di espansione” dovesse attuarsi "non mutando nella misura maggiore possibile lo stato di diritto acquisito dai proprietari dei terreni già edificabili";

II) la parte appellante interpreta tale inciso quale assoluto impegno, totalizzante ed incondizionato, a conservare la edificabilità per le aree (quali incontestabilmente quelle di propria pertinenza) che già la possedevano;

III) ma correttamente il T.a.r. ha rilevato la distonia di tale tesi con la lettera della prescrizione contenuta nella Relazione generale che, non casualmente, contiene un inciso che ne indica la natura di mera previsione tendenziale: “non mutare, nella misura maggiore possibile” le misure relative alle scelte comunali in tema di dimensionamento e dislocazione delle aree;

IV) la stessa appellante, poi, lealmente, fa riferimento alla circostanza che le previsioni del P.r.g. impugnate hanno riguardato un numero considerevole di proprietari (e di aree) a testimonianza della non discriminatorietà della previsione;

V) anche il criterio contenuto nella Relazione -secondo cui “nella determinazione delle nuove aree di espansione” dovesse procedersi "riempiendo i vuoti urbani a margine delle zone edificate"- era di natura meramente tendenziale;

VI) l’appellante si duole che la propria area “posizionata all'interno del centro abitato, tipizzata residenziale-semintensiva da oltre quaranta anni” nel nuovo Piano sia stata tipizzata zona D 1 (direzionale commerciale): ma tenta invano di sostituirsi alla lata discrezionalità amministrativa, non dimostrando l’irragionevolezza di tale prescrizione concernente la propria area.


2.4. Le censure relative alle scelte comunali in tema di dimensionamento e dislocazione delle aree pretenderebbero un sindacato di puro merito, precluso al Collegio, e sarebbero per il vero inammissibili per tale ragione: parte appellante tenta di dimostrare (così, testualmente l’atto di appello al punto 7) che “la scelta relativa all'individuazione di aree di natura commerciale/direzionale all'interno del centro abitato esulava (ed esula) da ogni logica urbanistica” e si spinge a considerazioni di mera opportunità, secondo cui “le zone DI individuate nel nuovo PRG, già eccessive per la realtà territoriale ed economica del Comune (con una popolazione di appena 9600 abitanti), oggi sono non solo enormemente ma anche abnormemente

sovradimensionate”.

2.4.1. E’ evidente l’apoditticità di simili affermazioni, con le quali si sostituisce la propria opinione a quella dei pianificatori.

2.4.2. Esse appaiono comunque infondate, in quanto, una volta rimasto non smentito il presupposto “giuridico” tenuto presente dall’amministrazione comunale, e riposante nella circostanza per cui “la quantità di metri cubi destinati al commercio corrisponde a circa il 20% della volumetria residenziale delle zone di espansione di nuova previsione (zone C1) e quindi in linea con il rapporto definito dal D.I.M. 1444 del 1968” è evidente che appare inaccoglibile la tesi fondata su una critica al dimensionamento delle medesime ed alla loro localizzazione.

3. Conclusivamente, l’appello è infondato e va respinto.

4. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

4.1. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5. Quanto alle spese processuali del grado, esse vanno liquidate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, e pertanto parte appellante va condannata a corrisponderle a parte appellata, nella misura complessiva che appare equo determinare in Euro cinquemila (€ 5000//00) oltre oneri accessori, se dovuti.

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