Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-06, n. 202310574

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-06, n. 202310574
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310574
Data del deposito : 6 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2023

N. 10574/2023REG.PROV.COLL.

N. 08187/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8187 del 2019, proposto da Allstar S.r.l., in qualità di società incorporante la Fec S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Sestu, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A O, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione prima, n. 00137/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sestu;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2023 il Cons. C A;

Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione presentata dalle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società FEC S.p.a. chiede la riforma della sentenza n. 137 del 13 febbraio 2019 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione prima, ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti avverso le ordinanze del sindaco del Comune di Sestu n. 68/2018 e n. 146/2018 aventi ad oggetto, rispettivamente, la “L imitazione degli orari di funzionamento ed utilizzo degli apparecchi da gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati nel territorio comunale ” e la “ Conferma dell'Ordinanza n.68 del 05 giugno 2018 ”.

1.1 Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo che le ordinanze impugnate fossero sorrette da adeguata istruttoria e motivazione, stante il riferimento ivi contenuto: i) alla mozione approvata dal Consiglio comunale di Sestu n. 20 del 24 maggio 2018 in cui si evidenzia che la Sardegna si colloca tra le prime regioni italiane per diffusione del gioco d’azzardo;
ii) al Piano regionale 2017 per il contrasto del Gioco d’azzardo Patologico (GAP) in Sardegna, allegato alla delibera di Giunta Regionale n.51/22 del 17.11.2017, nel quale è contenuta una compiuta analisi del fenomeno;
iii) ai dati acquisiti dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Cagliari - Centro per il trattamento dei Disturbi Psichiatrici e Gioco d’Azzardo Patologico, della quale fa parte anche il Comune di Sestu, da cui risulta un aumento dell’utenza assistita nel 2017;
iv) all’esigenza di adottare le medesime limitazioni orarie assunte dall’Amministrazione comunale di Cagliari al fine di evitare il possibile flusso di giocatori patologici da un territorio all’altro, vista la vicinanza con il Comune di Sestu e la frequentazione dell’area commerciale/artigianale di quest’ultimo da parte di soggetti provenienti da tutto l’ hinterland .

2. L’appellante chiede la riforma della sentenza sulla scorta di due motivi di appello con cui deduce:

I. Erroneità della sentenza del T.A.R. laddove ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e dei motivi aggiunti. La sentenza appellata, alla stregua dei provvedimenti impugnati, sarebbe erronea in quanto: i) i provvedimenti hanno allegato notizie – peraltro genericamente riportate – che pacificamente si riferiscono all’intera Regione Sardegna ovvero all’intera area cagliaritana, posto che l’ASL di Cagliari copre ben 71 Comuni della provincia;
ii) non vi è alcuna necessaria correlazione tra il numero di persone trattate per disturbo da gioco d’azzardo e la concreta diffusione dello stesso. Peraltro, non è dato sapere se i citati giocatori “patologici” abbiano contratto la c.d. “ludopatia” attraverso l’utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) T.U.L.P.S. ovvero, piuttosto, mediante l’utilizzo di altri prodotti e servizi di gioco;
iii) contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, se è certamente “notorio” che il “gioco d’azzardo” può considerarsi una patologia (sociale o sanitaria), non è invece affatto “notorio”, né tantomeno rientra nella “comune esperienza”, che lo stesso sia diffuso nello specifico ambito del territorio di Sestu;
iv) non potrebbe riconoscersi alcuna rilevanza alle limitazioni imposte dal limitrofo Comune di Cagliari, dovendo il Sindaco di Sestu occuparsi esclusivamente della comunità residente sul proprio territorio di competenza;
v) in ogni caso, l’amministrazione non avrebbe esplicitato le ragioni per cui ha deciso di discostarsi dell’intesa stipulata in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017 che stabilisce un limite massimo di 6 ore di interruzione del gioco lecito. Secondo la giurisprudenza amministrativa, l’Intesa, pur non avendo carattere cogente, fungerebbe da parametro di legittimità dell’esercizio del potere da parte degli Enti locali.

II. Erroneità della sentenza del T.A.R. laddove ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale e dei motivi aggiunti in quanto il principio espresso dall’art.

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