Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2025-03-11, n. 202502023

CS
Ordinanza collegiale
11 marzo 2025
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Ordinanza collegiale
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2025-03-11, n. 202502023
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202502023
Data del deposito : 11 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2025

N. 08593/2023 REG.RIC.

N. 02023/2025 REG.PROV.COLL.

N. 08593/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8593 del 2023, proposto da

RA OT, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore de Il Pido S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. P. Da Palestrina n.47;



contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Purrello, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Cristina Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Merano, non costituito in giudizio;



nei confronti

Snaitech S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 61/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e di Snaitech S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Filippo Lattanzi e Luca Giacobbe.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 22 marzo 2019 e depositato il 22 marzo 2019 OT RA, in proprio e quale amministratore della Il Pido S.r.l. gerente un esercizio commerciale sito nel Comune di Merano in via San Giuseppe, n. 6 nel quale svolge attività di raccolta di scommesse ippiche nonché di gestione di apparecchi VLT, ha impugnato dinanzi al T.R.G.A. di Bolzano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento, notificato in data 12 marzo 2019, con il quale il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto, in applicazione dell’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992, in via principale, per mancato rispetto del limite distanziale rispetto ai siti cd. “sensibili” alla scuola superiore “M. Curie”, del centro giovanile “Reloaded” e del dormitorio comunale, la decadenza del provvedimento prot. n. 7.1/73.09/ 445767/12/ GT del 27 luglio 2012 con il quale il predetto era stato autorizzato ex art. 88 T.U.L.P.S. allo svolgimento di tali attività alla raccolta di scommesse sportive di cui all'art. 38, comma 4 del D.L. n. 223/2006 nonché, in via subordinata, la decadenza del provvedimento prot. n. 7.1/73.09/ 439137/12/ GT del 27.7.2012, con il quale il medesimo era stato autorizzato alla raccolta di giocate tramite apparecchi di gioco appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, denominati VLT.

1.1 A sostegno del ricorso introduttivo ha dedotto i motivi così rubricati:

1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 5bis comma 1 bis della legge provinciale 13 maggio 1992 n. 13 come modificata con le leggi provinciali n. 13 del 2010, n. 17 del 2012 e n. 10 del 2016; eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento del fatto ;

2) Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 5bis della legge provinciale n. 13 del 1992, come modificata con le leggi provinciali n. 13 del 2010, n. 17 del 2012 e n. 10 del 2016

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