Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-18, n. 201907088

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-18, n. 201907088
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907088
Data del deposito : 18 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2019

N. 07088/2019REG.PROV.COLL.

N. 04776/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4776 del 2018, proposto da
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. A A e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Maurizio Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel settembre 2016 l’appellato, all’epoca in servizio nel Corpo Forestale come comandante di stazione ubicata nella provincia barese, effettuava due accessi non autorizzati alla banca dati delle Forze dell’ordine al fine di reperire notizie su se stesso e altro appartenente al reparto.

Tale condotta ha dato luogo ad un procedimento disciplinare poi estinto e ad un decreto penale di condanna ( opposto dall’interessato).

Di conseguenza l’Arma ( nella quale l’interessato era medio tempore transitato) dopo una complessa istruttoria ha disposto il trasferimento del dipendente a reparto amministrativo ubicato nella provincia di Foggia, al fine di far cessare la situazione di incompatibilità determinatasi.

Il sottufficiale ha impugnato il provvedimento avanti al Tar Bari il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso.

A sostegno della decisione il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione, trasferendo l’interessato ad un reparto amministrativo, lo aveva di fatto demansionato perseguendo un intento sanzionatorio estraneo alla finalità dei trasferimenti per incompatibilità.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività.

L’appellato, benché regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Con ord.za n. -OMISSIS-la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

L’Amministrazione ha depositato memoria.

Alla pubblica Udienza del 16 ottobre 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è fondato e va pertanto accolto.

Con il mezzo che va prioritariamente esaminato l’appellante Amministrazione deduce che il trasferimento del sottufficiale non ha alcun intento punitivo ed è invece finalizzato esclusivamente ad ovviare alla incompatibilità – di tipo sia ambientale che funzionale – determinatasi a seguito degli eventi sopra riportati.

In ogni caso l’Amministrazione esclude che, in concreto, l’assegnazione dell’interessato ad un reparto avente compiti prevalentemente amministrativi possa aver comportato un demansionamento.

Il mezzo è fondato.

Come è noto, l'istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici ha come principale funzionale quella di preservare il decoro e il prestigio dell'Amministrazione, potenzialmente compromessi da quei comportamenti, anche non disciplinarmente sanzionabili, tenuti dai dipendenti stessi che rendono la loro permanenza non più opportuna in una determinata sede di servizio.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale viene, pertanto, disposto per ragioni di tutela dell'interesse pubblico e non presuppone la sussistenza della colpa in capo al soggetto interessato dal provvedimento.

L'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, proprio per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono questa misura deve limitarsi al riscontro dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla. ( cfr. per quanto riguarda i militari IV Sez. n. 239 del 2018).

Nel caso all’esame, la sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale che consigliava il trasferimento del sottufficiale ad altra sede non è disputabile ed è riconosciuta anche dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle condotte poste in essere dall’interessato quale comandante di una specifica articolazione del corpo di appartenenza, condotte peraltro coinvolgenti personale a quella articolazione assegnato.

Tanto chiarito sulla l’effettiva necessità di trasferire l’interessato, il nodo della questione realmente controversa sta nel valutare se l’ulteriore decisione – cioè quella di assegnarlo ad attività prevalentemente amministrative o comunque non afferenti all’ambito della polizia giudiziaria – abbia effettivamente assunto carattere sproporzionale.

Al riguardo il Collegio ritiene che la decisione dell’Amministrazione non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede di legittimità, ove si abbia riguardo – in concreto – al comportamento tenuto dall’interessato e sanzionato ( sia pure in via non irrevocabile) in sede penale.

In sostanza, come si è detto sopra, tale comportamento si è concretizzato in accessi non autorizzati alla banca dati SDI gestita dal Ministero dell’Interno, di talché ben si comprende come l’Amministrazione abbia ritenuto opportuno - nel perseguimento del pubblico interesse al sereno e corretto espletamento del servizio – eliminare de futuro ogni possibilità di dubbi sulla possibile reiterazione di tali condotte da parte dell’interessato, assegnandolo a funzioni ( peraltro di assoluto rilievo) non comportanti lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, cioè non comportanti la possibilità di accesso alla suddetta banca dati.

D’altro canto, nemmeno può seguirsi l’impostazione del TAR laddove ravvisa un vero e proprio demansionamento dell’interessato, derivante dall’assegnazione ad incarichi prevalentemente amministrativi: da un lato, infatti, non ricorre tale ipotesi ove il dipendente sia assegnato a mansioni rientranti pienamente in quelle connesse al grado di appartenenza e all’anzianità di servizio, il che nel caso all’esame è incontestato;
dall’altro nell’ambito dell’Arma gli incarichi o funzioni assegnabili in relazione ai diversi gradi ed anzianità del personale sono equiordinati, nel senso che – sotto il profilo giuridico - non sussiste un elenco di incarichi o funzioni ordinari contrassegnati da minore o maggior valenza, ad es. ai fini della progressione in carriera.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla novità di alcune delle questioni trattate.

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