Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-02, n. 202405832

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-02, n. 202405832
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405832
Data del deposito : 2 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2024

N. 05832/2024REG.PROV.COLL.

N. 07393/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7393 del 2022, proposto dalla sig.ra
-OMISSIS-, nonché dalla -OMISSIS--, rappresentate e difese dall’avv. P B e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Tagliamento, n. 10;

contro

Università degli Studi di -OMISSIS-“ -OMISSIS- ”, Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’esatta ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. --OMISSIS- del -OMISSIS-, recante parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione Seconda, n. --OMISSIS- del -OMISSIS-.


Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione e difensiva dell’Università degli Studi di -OMISSIS-“ -OMISSIS- ”, del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Vista la documentazione depositata dalla difesa erariale;

Viste le “ note d’udienza ” delle ricorrenti;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. --OMISSIS- del -OMISSIS-;

Vista la documentazione depositata dalla difesa erariale in ottemperanza alla stessa;

Visto l’atto di costituzione delle ricorrenti a mezzo di nuovo difensore, recante contestuale memoria finale;

Viste l’ordinanza collegiale istruttoria n. --OMISSIS- del -OMISSIS-;

Vista la documentazione depositata dalla difesa erariale in ottemperanza alla stessa;

Viste la memoria di replica e l’ulteriore documentazione delle ricorrenti,

Visti gli ulteriori documenti dell’Amministrazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2024 il Cons. P D B e udito per le ricorrenti l’avv. P B;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe la sig.ra -OMISSIS-, la -OMISSIS--, la -OMISSIS-- e la -OMISSIS-, nella loro veste di eredi del prof. -OMISSIS--OMISSIS-, hanno agito in ottemperanza per la corretta esecuzione della sentenza della Sezione VI di questo Consiglio n. --OMISSIS- del -OMISSIS-.

La sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza ha parzialmente accolto l’appello proposto dal prof. -OMISSIS- avverso la decisione del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. --OMISSIS- del -OMISSIS-, la quale, dopo averli riuniti, aveva in parte dichiarato improcedibili e per il resto respinto i ricorsi presentati dal docente avverso i seguenti atti dell’Università degli Studi di -OMISSIS-“ -OMISSIS- ” (già -OMISSIS-):

a) il decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante determinazione del trattamento economico del medesimo docente, con la riduzione dell’assegno ad personam dovutogli per la carica di membro elettivo del C.S.M. dal -OMISSIS- al -OMISSIS- (da £. 59.713.285 annue a £. 57.091.856);

b) la nota rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante rigetto dell’istanza del prof. -OMISSIS- volta all’applicazione dell’art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993 (cioè alla trasformazione dell’assegno ad personam in assegno non riassorbibile a partire dal -OMISSIS-);

c) il decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di annullamento del decreto di cui al punto a), con sostanziale conferma della modifica del trattamento retributivo del ricorrente e con fissazione in £. 11.563.726 della somma che l’Università avrebbe dovuto recuperare perché corrisposta al docente in eccesso per il mancato riassorbimento dell’assegno ad personam .

Con la sentenza n. --OMISSIS- cit., in parziale accoglimento dell’appello, questo Consiglio ha statuito l’applicabilità dell’art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993 al periodo del rapporto di servizio del prof. -OMISSIS- successivo al -OMISSIS-, escludendo l’applicazione della suddetta norma per il periodo anteriore a questa data, con conseguente operatività del riassorbimento dell’assegno ad personam dal -OMISSIS- al -OMISSIS- ed inoperatività del riassorbimento a far data dal -OMISSIS-.

Pertanto, la sentenza da ottemperare ha stabilito che la rideterminazione ( in pejus ) del trattamento economico spettante al docente e il conseguente recupero delle somme eccedenti erano legittimi per la parte relativa al riassorbimento dell’assegno fino al -OMISSIS-, mentre erano illegittimi e da annullare nella parte in cui avevano comportato l’applicazione del riassorbimento agli aumenti stipendiali successivi al -OMISSIS-.

Con il ricorso in ottemperanza le ricorrenti hanno lamentato, in estrema sintesi, che la P.A. avrebbe eseguito erroneamente la sentenza n. --OMISSIS-, procedendo, in un rapporto di compensazione con le somme spettanti al prof. -OMISSIS- a titolo di indennità giudiziaria all’esito di altro contenzioso, definito con sentenza di questo Consiglio n. --OMISSIS-, a quantificare la somma da recuperare al docente in una misura assai superiore a quella fissata dalla sentenza n. --OMISSIS- cit. (somma che avrebbe dovuto essere riliquidata in riduzione dall’importo di £. 11.563.726 stabilito in origine).

Le ricorrenti hanno lamentato inoltre che, in base al modus agendi della P.A., gli importi spettanti al prof. -OMISSIS- e per lo stesso alle sue eredi ai sensi delle sentenze n. --OMISSIS- e n. --OMISSIS- citt., da liquidare in non meno di € 146.721,70, sarebbero stati illegittimamente ridotti ad € 19.912,33, oltre € 2.623,39 a titolo di interessi, come emerge dal decreto del Rettore dell’Università “ -OMISSIS- ” n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, nonché dalle note dello stesso Ateneo dell’-OMISSIS-, del -OMISSIS-: atti, tutti questi, dei quali hanno perciò chiesto che fosse dichiarata la nullità, in quanto emessi in violazione o elusione delle statuizioni giudiziali.

Per l’effetto, hanno concluso chiedendo a questo Giudice di ordinare alle Amministrazioni resistenti di date esatta esecuzione alla citata sentenza n. --OMISSIS- ed eccependo in subordine la prescrizione dei crediti portati dalla P.A. in compensazione. Inoltre, hanno chiesto la declaratoria di nullità dei provvedimenti e atti recanti la quantificazione delle somme dovute al loro dante causa e la nomina, in caso di ulteriore inesatto adempimento, di un Commissario ad acta con l’incarico di provvedere in via sostitutiva.

Si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’Università degli Studi di -OMISSIS-“ -OMISSIS- ” (la quale, nella controversia definita con la sentenza n. --OMISSIS- cit., ha agito quale delegata del Ministero dell’Università e della Ricerca, come stabilito dalla sentenza di questa Sezione n. --OMISSIS- del -OMISSIS-, recante rigetto del reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.). Unitamente all’Università si sono altresì costituiti, con il medesimo patrocinio, il Ministero dell’Università e della Ricerca e quello dell’Economia e delle Finanze.

La memoria di costituzione e difensiva delle Amministrazioni è stata depositata tardivamente e lo stesso dicasi per i documenti ad essa allegati. Pertanto, la difesa erariale ha chiesto l’autorizzazione al deposito tardivo.

Con ordinanza n. --OMISSIS- del -OMISSIS- il Collegio ha disposto l’acquisizione dei documenti tardivamente depositati dalle Amministrazioni, tenuto conto della loro rilevanza ai fini della causa, con adozione dei conseguenti accorgimenti processuali al fine di evitare lesioni del contraddittorio a danno delle ricorrenti. Inoltre, ha disposto istruttoria, chiedendo sia alle ricorrenti, sia all’Università di produrre una tabella riassuntiva contenente, da un lato, il prospetto delle somme dovute, secondo ciascuna parte, al prof. -OMISSIS- e, per lo stesso, alle sue eredi (con indicazione del metodo di calcolo e della somma anno per anno), e dall’altro, il prospetto delle somme oggetto del recupero, da portare in compensazione e, quindi, da detrarre dal quantum dovuto al docente.

A riscontro dell’incombente istruttorio, l’Università “ -OMISSIS- ” ha (ri)depositato le schede con gli importi tabellari e l’assegno ad personam corrisposti al docente nei successivi periodi, ed una tabella riepilogativa delle somme a lui spettanti a titolo di assegno ad personam (comprensive di indennità giudiziaria), degli importi effettivamente erogati al prof. -OMISSIS- e delle somme liquidate alle sue eredi quale debito residuo dell’Ateneo. L’Università ha, tuttavia, omesso di precisare i criteri seguiti per il calcolo delle somme dovute al docente per effetto della sentenza n. --OMISSIS-.

Dal canto loro le ricorrenti hanno depositato una memoria, in cui hanno sottolineato le differenze, anno per anno, tra gli importi effettivamente liquidati al de cuius e quelli da esse ritenuti dovuti, con la sommatoria finale degli emolumenti non versati (pari ad € 200.727,20) e negando il versamento di qualsiasi importo a titolo di indennità giudiziaria.

Le Amministrazioni intimate, sostenendo di aver dato pedissequa esecuzione alla citata sentenza n. --OMISSIS-, hanno eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e invocato la correttezza dei calcoli effettuati e degli importi liquidati.

Le ricorrenti, nel frattempo costituitesi a mezzo di nuovo difensore, hanno insistito nelle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio.

Con ordinanza n. --OMISSIS- del -OMISSIS- il Collegio, visto l’adempimento solo parziale dell’Università “ -OMISSIS- ” alla precedente istruttoria disposta con l’ordinanza n. --OMISSIS-, ha reiterato l’istruttoria, al fine:

a) di ottenere dall’Università l’esplicita conferma che il metodo di calcolo dell’assegno ad personam spettante al prof. -OMISSIS- applicato dall’Ateneo fosse quello della I) progressiva rideterminazione in pejus dell’assegno dal -OMISSIS- fino al -OMISSIS-, II) “cristallizzazione” dell’importo spettante a tale data, per effetto del blocco del riassorbimento a seguito dell’applicazione dell’art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993;
III) erogazione dell’importo “cristallizzato” a far data dal -OMISSIS- e per le annualità successive, con specificazione degli importi corrisposti mensilmente a titolo di indennità giudiziaria;

b) di ottenere dall’Università la precisazione di quale fosse la prassi seguita in casi simili, nonché dei motivi per i quali al docente non era stato corrisposto, dal -OMISSIS-, l’assegno ad personam nell’importo previsto dal decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (€ -OMISSIS-);

c) di ottenere dai Ministeri costituiti e in particolare da quello dell’Economia e delle Finanze (anche attraverso la produzione di eventuali pareri e/o direttive della Ragioneria Generale) l’indicazione di quale fosse la prassi seguita dall’Amministrazione in casi analoghi;

d) di consentire alle ricorrenti, definitivamente edotte sul meccanismo di calcolo all’esito del riscontro della P.A. all’istruttoria, di controdedurre in proposito.

L’Università “ -OMISSIS- ” ha riscontrato l’incombente con nota del -OMISSIS- che la difesa erariale ha depositato insieme ad alcuni documenti – confermando il metodo di calcolo di cui al punto a) dell’ordinanza n. --OMISSIS- cit. e ribadendone la correttezza.

La Ragioneria Generale dello Stato, dal canto suo, ha fornito un riscontro negativo, evidenziando di non avere competenza in materia di stipendi del personale universitario a seguito del decentramento delle funzioni alle Università avvenuto con l. n. -OMISSIS-.

Le ricorrenti hanno depositato una replica ed ulteriori documenti, dolendosi di alcune incongruenze nel riscontro all’istruttoria fornito dall’Ateneo e insistendo per l’accoglimento del ricorso.

In data -OMISSIS- la difesa erariale ha depositato una relazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, che ha ripercorso le operazioni di calcolo dell’assegno ad personam svolte dall’Ateneo e ne ha ribadito la conformità con il dettato della sentenza oggetto di esecuzione.

Nella camera di consiglio dell’11 giugno 2024 è comparso il difensore della parte ricorrente, il quale si è riportato agli scritti difensivi. Di seguito il Presidente ha disposto che la causa fosse trattenuta in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione il ricorso proposto dalle eredi del prof. -OMISSIS--OMISSIS- per l’esatta ottemperanza della sentenza della Sesta Sezione di questo Consiglio n. --OMISSIS- del -OMISSIS-, la quale ha parzialmente accolto l’appello del predetto docente contro la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. --OMISSIS- del -OMISSIS-.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.

L’Università “ -OMISSIS- ”, in riscontro alle istruttorie disposte dal Collegio, ha depositato relazioni e molteplici documenti al fine di dimostrare la legittima esecuzione, da parte sua, della sentenza di questa Sezione n. --OMISSIS- e la correttezza dei calcoli effettuati per la rideterminazione delle somme spettanti al docente (e, per esso, alle sue eredi, odierne ricorrenti).

In particolare, l’Università ha affermato che il metodo seguito nel calcolo dell’assegno ad personam dovuto al prof. -OMISSIS- è consistito nell’operarne il riassorbimento per il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS- in ragione degli scatti stipendiali maturati dal docente e nel “cristallizzarne” l’importo residuato al -OMISSIS-, data a partire dalla quale l’assegno è diventato insensibile a ulteriori variazioni stipendiali, essendo divenuto non più riassorbibile. A tal momento, per effetto dei riassorbimenti, l’importo dell’assegno è risultato ridotto da € -OMISSIS- (corrispondenti alla somma di £. 53.338.134 indicata nel decreto liquidativo del trattamento economico dell’interessato, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) ad € 7.161,94.

La documentazione depositata dall’Ateneo ha consentito, altresì, di chiarire oltre ogni dubbio che la somma liquidata al prof. -OMISSIS- a decorrere dal -OMISSIS-, pari ad € 7.161,94 (£. 13.867.456), comprende non solo il vero e proprio assegno ad personam , ma anche l’indennità giudiziaria spettante al docente. La suddetta documentazione, infatti, dimostra che l’assegno ad personam in senso stretto residuato in favore del de cuius alla data del -OMISSIS- dopo i riassorbimenti effettuati dalla P.A. ammontava a £. 5.327.787 (€ 2.751,57): se si somma a tale importo, non più riassorbibile ex art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993, l’indennità giudiziaria, il cui ammontare è pari ad £. 8.539.669 (€ 4.410,37), si ottiene la cifra di £. 13.867.456, cioè, come visto, € 7.161,94.

Da questo punto di vista, l’operato dell’Università sembrerebbe, pertanto, conforme al dictum della sentenza n. --OMISSIS-, a cui mostrerebbe di aver dato puntuale esecuzione. La decisione da eseguire, infatti, ha affermato quanto segue:

“[….] 5.1. La questione centrale della presente controversia, devoluta in appello col motivo d’impugnazione sub 2.a), si risolve nel quesito, se la disposizione introdotta dall’art. 3, comma 57, l. n. 537 del 1993 – ai sensi del successivo art. 17 entrata in vigore il -OMISSIS- e per il quale “ Nei casi di passaggio di carriera di cui all’articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione ” – sia applicabile ratione temporis al rapporto dedotto in giudizio (fermo restando il sopra rimarcato accertamento, con efficacia di giudicato, dell’applicabilità della citata disposizione di legge anche alla fattispecie normativa contemplata dall’art. 3 l. 3 maggio 1971, n. 312, recante “Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica” ).

In linea di fatto, occorre precisare che l’ente appellato, con l’impugnato decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha determinato il trattamento retributivo dell’odierno appellante in relazione al periodo successivo al -OMISSIS-, procedendo alla rideterminazione dell’assegno ad personam in occasione della maturazione di ogni nuova classe progressiva di stipendio, stabilendo tale metodo di calcolo stipendiale anche pro futuro per il periodo successivo al -OMISSIS- (art. 7 del decreto), e pervenendo a quantificare nella somma di lire 11.563.726 l’indebito relativo al periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, riconducibile alla mancata rideterminazione dell’assegno ad personam per riassorbimento in conseguenza del passaggio alle nuove classi stipendiali nel periodo di riferimento.

O, ritiene il Collegio che la sopra richiamata disposizione legislativa, la quale con decorrenza dal -OMISSIS- ha sancito la natura non riassorbibile dell’assegno perequativo ad personam previsto dall’art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957 e da disposizioni analoghe (quale l’art. 3 l. n. 312 del 1971), non innovi la disciplina della fattispecie generatrice del diritto all’assegno ad personam – nel caso di specie perfezionatasi in data -OMISSIS- in esito alla riassunzione dell’odierno appellante al servizio come professore ordinario in soprannumero dopo l’esaurimento dell’incarico di membro elettivo del C.S.M. nel periodo dal -OMISSIS-- –, ma incida in senso innovativo sulla disciplina degli effetti della fattispecie generatrice, protratti nel tempo in considerazione della natura di rapporto di durata del rapporto di pubblico impiego.

In applicazione dei principi generali che, in difetto di diversa disciplina transitoria, presiedono all’incidenza delle sopravvenienze normative limitate alla disciplina degli effetti (nella specie, di natura economica) dei rapporti di durata pendenti al momento dell’entrata in vigore dell’innovazione normativa e non ancora esauriti, la disposizione in esame deve ritenersi applicabile alla tranche del rapporto successiva al -OMISSIS-, mentre ne resta sottratto il periodo anteriore.

Ne consegue che la rideterminazione del trattamento economico effettivamente spettante, effettuata con l’impugnato decreto n. --OMISSIS-, e il correlativo recupero devono ritenersi legittimi nella parte in cui si riferiscono alla doverosità del riassorbimento dell’assegno ad personam con riguardo al periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, mentre deve essere affermata l’illegittimità del decreto nella parte in cui, in violazione della sopravvenuta disciplina legislativa, ha applicato il meccanismo del riassorbimento con riguardo agli aumenti stipendiali conseguiti nel periodo successivo al -OMISSIS-.

In accoglimento del motivo d’appello in esame, s’impone dunque l’annullamento dei provvedimenti sub 1.(ii) e 1.(iii), limitatamente all’applicazione del meccanismo del riassorbimento dell’assegno de quo per il periodo successivo al -OMISSIS-, con correlativa riduzione degli importi richiesti in ripetizione. [….]”.

Al riguardo l’Università ha depositato una tabella riassuntiva degli importi corrisposti al docente, poi riprodotta all’interno della relazione del -OMISSIS- inviata in riscontro all’ordinanza istruttoria n. --OMISSIS- cit., da cui si evince che la somma residua spettante al prof. -OMISSIS- a titolo di assegno ad personam , comprensivo anche dell’indennità giudiziaria, a far data dal -OMISSIS- e fino alla sua cessazione dal servizio (-OMISSIS-), è pari a € 19.912,33 di sorte capitale più € 2.623,39 di interessi, per un importo globale residuo dovuto di € 22.535,72.

Tuttavia, l’Università non è stata in grado di spiegare le ragioni per le quali, nel dare esecuzione alla sentenza n. --OMISSIS- cit. e quindi nell’effettuare il riconteggio delle somme dovute all’interessato a decorrere dal -OMISSIS-, non abbia “cristallizzato” l’importo da corrispondergli da tale data in poi in quello fissato nel decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (di liquidazione del trattamento economico del docente), pari a £. 53.338.234 (€ -OMISSIS-). In altre parole, l’Università non ha saputo spiegare come dalla suddetta somma di £. 53.338.234 sia pervenuta a calcolare, al -OMISSIS-, in £ 5.327.787 l’importo residuo dell’assegno ad personam (senza indennità giudiziaria) dovuto al docente, “cristallizzando” tale somma quale importo dell’assegno non più riassorbibile dal -OMISSIS- in poi ed aggiungendovi l’indennità giudiziaria, per un ammontare complessivo annuo pari a £. 13.867.456 (€ 7.161,94). Ciò, nonostante l’ordinanza collegiale istruttoria n. --OMISSIS- cit. avesse avanzato una richiesta esplicita di delucidazioni in argomento, avendo rilevato il palese contrasto tra la somma derivante dal riconteggio (€ 7.161,94) e quella indicata nel decreto rettorale n. --OMISSIS- (€ -OMISSIS-), rimasto efficace in parte qua , in quanto non annullato né in sede giudiziale, né in sede di esercizio da parte della P.A. dei poteri di autotutela.

Sul punto l’Università ha affermato, nella già citata relazione del -OMISSIS-, che i motivi per i quali dal -OMISSIS- non poteva essere riconosciuto al prof. -OMISSIS- l’assegno ad personam nella misura indicata nel decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (€ -OMISSIS-) “ sono da rinvenirsi unicamente nell’imprescindibile motivazione secondo la quale l’importo di € -OMISSIS- NON ERA CONFORME a quanto DOVUTO, in quanto tale importo non corrispondeva alla differenza tra l’importo stipendiale di provenienza (comprensivo dell’indennità giudiziaria – € 49.165,71) e l’importo che l’Università doveva riconoscere in ragione dell’inquadramento ricoperto nel ruolo di professore universitario (€ 42.003,77), così come previsto e disciplinato dalla norma già richiamata, che, in merito dispone che l’assegno ad personam corrisponda alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello di nuova attribuzione ”.

La spiegazione non convince.

Certamente, l’abbattimento dell’assegno da £ £. 53.338.234 a £ 5.327.787 non può farsi dipendere dall’applicazione del meccanismo del riassorbimento del suddetto assegno per il periodo -OMISSIS- – -OMISSIS- per effetto della maturazione, da parte del prof. -OMISSIS-, di ulteriori classi stipendiali.

Infatti, dalla lettura del decreto rettorale n. --OMISSIS- emerge che alla data del -OMISSIS- il trattamento economico del professore era pari a £. 81.330.639 a titolo di stipendio (classe XI^), £. 57.091.856 a titolo di assegno ad personam e £. 15.000.000 a titolo di assegno aggiuntivo. Alla data del -OMISSIS- lo stipendio era cresciuto a £. 85.084.316, a seguito della maturazione di una classe stipendiale (la XII^) per effetto del compimento del biennio, e correlativamente l’assegno ad personam si era ridotto a £. 53.338.184, mentre l’assegno aggiuntivo era rimasto invariato.

In altre parole, nel periodo di riferimento l’interessato è passato dalla classe di stipendio XI^ alla XII^ e di conseguenza ha maturato uno scatto stipendiale da £. 81.330.639 a £. 85.084.316;
nello stesso periodo, tuttavia, l’assegno ad personam dovutogli è stato ridotto, sempre in base al decreto rettorale n. --OMISSIS-, da £. 57.091.856 a £. 53.338.184 e cioè è stato abbattuto di una somma – £. 3.753.670 – corrispondente allo scatto stipendiale maturato.

Dunque, il decreto n. --OMISSIS- ha già operato i riassorbimenti di legge e la somma di € -OMISSIS-, cioè l’importo dell’assegno ad personam spettante al prof. -OMISSIS- alla data del -OMISSIS- in base al decreto stesso, è già decurtata in applicazione dei riassorbimenti verificatisi nel periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-.

La ben più cospicua decurtazione del suddetto assegno operata dalla P.A. non è collegata, pertanto, all’esecuzione della sentenza n. --OMISSIS-, la quale, occorre ribadire, ha dichiarato la legittimità del suo riassorbimento per il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, in connessione con gli scatti stipendiali maturati dal prof. -OMISSIS- in quest’arco temporale: infatti, detto riassorbimento è già contenuto nel decreto rettorale n. --OMISSIS-, di tal ché, a tale stregua, non vi sarebbero elementi per non continuare a riconoscere al docente l’assegno ad personam nell’importo di € -OMISSIS- con esso liquidato.

In realtà, la disamina della documentazione prodotta dall’Università consente di comprendere che la decurtazione in questione è frutto del riassorbimento dell’assegno ad personam operato dalla P.A. in forza dell’aumento dello stipendio maturato dal prof. -OMISSIS- con il passaggio dal regime c.d. a tempo definito al regime c.d. a tempo pieno. Al riguarda basta analizzare l’Allegato 1, pag. 2, al D.R. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, recante la quantificazione delle somme dovute al docente, secondo l’Università “ -OMISSIS- ”, per effetto dei riconteggi prescritti dalla sentenza n. --OMISSIS- (somme, che come si è visto, sono ivi liquidate in € 19.912,33 più € 2.623,39 a titolo di interessi).

Si legge, infatti, in detto Allegato che lo stipendio del professore, alla data del -OMISSIS-, in regime c.d. a tempo definito, è di complessive £. 37.671.729 (di cui £. 23.139.882 di stipendio classe iniziale, £. 11.107.143 di valore delle classi e £.

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