Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-02-28, n. 202302064

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-02-28, n. 202302064
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302064
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2023

N. 02064/2023REG.PROV.COLL.

N. 04918/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4918 del 2018, proposto da Villa S. Anna S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , proprietaria della Casa di Cura Villa S. Anna (S. Anna Hospital), rappresentata e difesa dall’avvocato A G, con domicilio eletto in Roma, Viale Lima, n. 8 presso l’avvocato G C e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via del Portoghesi, n. 12;
- la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , non costituita;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Catanzaro, Sezione I, 31 maggio 2018, n. 1150, non notificata, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento “ del Decreto n. 112 del 15\11\2011 avente ad oggetto “Casa di Cura Villa S. Anna Spa – sospensione accreditamento istituzionale per l’anno 2010 ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d. lgs. 502\1992 e s.m.i. ”.


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023, il consigliere L D R e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Calabria, Villa S. Anna S.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa istanza cautelare, il decreto 15 novembre 2011, n. 112, con il quale il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Calabria ha disposto la sospensione dell’accreditamento istituzionale della società dal 15 novembre 2010 al 31 dicembre 2010, a causa della mancata stipula dell’accordo contrattuale per l’erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per l’anno 2010 da parte dell’azienda appellante.

Con un unico mezzo di gravame, la ricorrente in primo grado ha lamentato “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per erroneita’ dei presupposti. Violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90 e s.m.i.. ”.

2. Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza 10 febbraio 2012, il Tribunale amministrativo per la Calabria, Sezione I, ha rigettato la domanda di sospensione interinale e, con sentenza 31 maggio 2018, n. 1150, ha, da un lato, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, sul presupposto che unico soggetto legittimato a resistere al giudizio sia il Commissario ad acta , e, dall’altro, respinto il ricorso.

La decisione appellata si fonda essenzialmente sulla considerazione che lo svolgimento di attività sanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale risulta subordinato all’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio della struttura sanitaria, al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8- quinquies , comma 2- quinquies , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Con appello notificato il 15 giugno 2018 e depositato il 18 giugno successivo, Villa S. Anna S.p.a. ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata sentenza del Tar Calabria, deducendo con un unico motivo le censure dedotte in prime cure e riproposte in chiave critica rispetto alla decisione appellata.

5. Con nota del 25 luglio 2022, il difensore della società appellante ha depositato la rinuncia al mandato.

Con ordinanza 2 novembre 2022, n. 2085, il Presidente della Sezione ha disposto in via interlocutoria che la parte appellante comunicasse la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio.

S. Anna S.p.a. ha depositato dichiarazione in tal senso in data 3 novembre 2022.

Il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Calabria si è costituito in giudizio il 13 luglio 2018 ed ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 16 gennaio 2023.

Parte appellante ha depositato memoria di replica il 24 gennaio 2023.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, sentiti i difensori delle parti, come da verbale.

DIRITTO

1. Villa S. Anna S.p.a. ha impugnato, chiedendone le riforma, la sentenza n. 1150/2018, con la quale il Tar Calabria ha rigettato il suo ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento commissariale n. 112/2011, con cui è stata disposta la sospensione per un mese e mezzo (dal 15 novembre al 31 dicembre 2010) dell’accreditamento istituzionale della società, per non aver l’azienda sottoscritto il relativo accordo con l’Amministrazione sanitaria calabrese.

Secondo l’appellante, la decisione sarebbe errata, perché i primi giudici non hanno adeguatamente valorizzato la circostanza che la mancata sottoscrizione del contratto per l’erogazione del servizio da parte della società appellante non fosse, in realtà, ascrivibile a sua responsabilità, atteso che è stata l’Azienda sanitaria a proporre in più occasioni una rivisitazione dei termini negoziali, non tenendo in conto le ragioni giustificatrici sottoposte dalla società al momento della ricezione dell’avviso di avvio del procedimento.

Nel ricostruire le interlocuzioni avute con l’Amministrazione sanitaria, la società appellante deduce che, dopo un primo incontro avuto nel mese di ottobre 2010, solo in data 15 novembre 2010 l’Azienda catanzarese ha formulato una proposta economica per un totale complessivo di € 25.743.410,35, ritenuta non remunerativa dalla società, che aveva a quella data già reso prestazioni oltre il limite fissato per l’anno precedente.

Vista la richiesta di Villa S. Anna S.p.a. di riformulare la proposta, sulla base del riscontro delle prestazioni già erogate, l’amministrazione ha convocato la parte per il 22 dicembre 2010, presentando una proposta lievemente migliorativa della precedente (€ 25.749.217, 79).

Nella riunione del 9 novembre 2011, l’Azienda sanitaria ha poi implementato di un milione di euro la propria proposta contrattuale.

Dalla ricostruzione della vicenda nei termini descritti l’appellante deduce l’assenza di propria responsabilità nella stipula dell’accordo negoziale e la conseguente illegittimità della sospensione dell’accreditamento istituzionale per un mese e mezzo nel 2010.

2. L’appello non può trovare accoglimento e la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.

La decisione impugnata ha stabilito che “ l’esercizio di attività sanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale è subordinato, non solo all’autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura sanitaria ed al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla ‘stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art.

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