Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-23, n. 202210309

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-23, n. 202210309
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210309
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2022

N. 10309/2022REG.PROV.COLL.

N. 05976/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5976 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato prof. Carlo Fiorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma (Sezione Prima), n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. In data 8 febbraio 2021, l’appellante, cittadino francese, ha presentato un’istanza al Ministero della Giustizia volta ad ottenere, così come ha già ottenuto in Francia, Polonia e Svizzera, una dichiarazione di esplicita ‘garanzia di non estradizione’ negli U.S.A., ai sensi degli artt. 697 e 698 c.p.p., nell’eventualità in cui fosse stata richiesta dalle competenti autorità statunitensi.

1.1. Le esigenze sottese alla suddetta istanza si riconnettono, nella prospettazione di parte, alla pendenza di un procedimento penale instaurato nel 1977 dallo Stato della California per il delitto di atti sessuali con una minorenne e di cui l’appellante contesta la legittimità in ragione di un accordo ( GA ) per effetto del quale egli avrebbe già scontato integralmente presso l’istituto penitenziario californiano di -OMISSIS-la pena inflittagli.

1.2. E, infatti, nel 2005 le autorità statunitensi (nella specie, l’U.S. Attorney’s Office di Los Angeles, California) hanno richiesto all'Interpol l'emissione di una RE (c.d. avviso rosso) registrata con il n. -OMISSIS-, in ragione della quale l’arresto dell’appellante sarebbe stato giustificabile e legittimo anche in un Paese “terzo” rispetto al provvedimento di estradizione.

2. A fronte del mancato esame dell’istanza da parte del Ministero, l’appellante ha proposto il ricorso di primo grado innanzi al TAR per il Lazio, Sede di Roma, che, però, con la sentenza n. -OMISSIS-lo ha dichiarato inammissibile.

2.1. Il TAR ha, invero, rilevato l’« insussistenza di un obbligo di provvedere in capo al Ministero della Giustizia in via preventiva, in funzione della mera eventualità della presentazione di una domanda di estradizione ovvero di una richiesta di arresto provvisorio, istanze che, per converso, fanno insorgere l’obbligo di attivazione da parte del Ministero intimato» trattandosi di “ (…) istanza non prevista dall’ordinamento come idonea ad avviare un procedimento tipico” .

2.1. Il TAR ha, altresì, disatteso la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in quanto, a suo dire, in assenza di richieste di estradizione, « il ricorrente è libero di spostarsi sul terreno dell’Unione Europea ».

3. L’appellante ha chiesto che – in riforma della sentenza del TAR – il ricorso di primo grado sia accolto, a tal fine articolando i seguenti motivi di gravame:

a) sarebbe erronea la statuizione di inammissibilità, anzitutto, siccome pronunciata in violazione degli artt. 35 e 34 del cod. proc. amm., stante il chiaro ed attuale interesse del ricorrente alla pronuncia e non essendovi ragioni ostative a una decisione di merito, ragioni che nemmeno sarebbero state enunciate nell’appellata sentenza;

b) contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, sussisterebbe l’obbligo di provvedere, non potendo individuarsi, come pur erroneamente affermato dal TAR, un provvedimento di riscontro all’istanza presentata dall’appellante nel “ Rapporto informativo del Ministero della Giustizia Prot. n. m_dg.-OMISSIS-. ”, depositato in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato e ad essa indirizzato quale mera relazione ad uso interno e a soli fini difensivi. Il TAR non si sarebbe, pertanto, accorto della permanenza del silenzio, dovendo il Ministero rispondere nella sede propria mediante l’avvio di un procedimento, la conseguente istruzione e la coerente definizione con provvedimento espresso e motivato nei termini previsti dalla legge.

Né potrebbe avere qui rilievo,

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