Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-13, n. 202208736

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-13, n. 202208736
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208736
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2022

N. 08736/2022REG.PROV.COLL.

N. 08861/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8861 del 2019, proposto da
Ambiente Energia Brianza s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati F I, B G M e F S, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

contro

A.N.A.C. - Autorità nazionale anticorruzione, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Seregno, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 09332/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2022 il Cons. Federico Di Matteo e udito per la parte l’avvocato F I.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

premesso che:

- con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 15 luglio 2019, n. 9332 è stato dichiarato inammissibile per carenza di lesività concreta ed attuale il ricorso, proposto da Ambiente Energia Brianza s.p.a., per l’annullamento delle Linee Guida ANAC n. 11 (approvate con delibera n. 614 del 4 luglio 2018);

- Ambiente Energia Brianza s.p.a. ha chiesto la riforma di tale sentenza lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia, sostenendo l’immediata e diretta lesività delle predette Linee Guida ANAC n. 11, con conseguente ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
ha quindi riproposto tutti i motivi di censura sollevati in primo grado, compresi i dubbi di legittimità costituzionale;

- ha resistito al gravame l’ANAC, che ne ha chiesto il rigetto per inammissibilità ed infondatezza;

- con ordinanza collegiale n. 5103 del 19 agosto 2020 il giudizio è stato sospeso in attesa della definizione di questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa stessa Sezione in relazione all’art. 177 d.lgs. n. 50 del 2016 con sentenza non definitiva n. 5097 del 19 agosto 2020, rilevante ai fini della decisione del presente giudizio;

considerato che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza del 23 novembre 2011 n. 218, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 e dell’art. 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per violazione degli artt. 3, comma 1, e 41, comma 1, Cost., e, in via consequenziale, dell’art. 177, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- conseguentemente questa V Sezione, con sentenze del 25 marzo 2022, n. 2221 e 28 marzo 2022, n. 2227, ha disposto l’annullamento delle Linee Guida n. 11 in quanto ormai prive di un fondamento giuridico che ne legittimi l’adozione e la persistenza;

- l’ANAC, con nota del 27 maggio 2022 n. 40651, ha preso atto dell’intervenuto annullamento delle Linee Guida n. 11;

rilevato che l’appellante, con memoria depositata il 21 giugno 2022, dando evidenza di quanto sopra, ha posto in risalto come sembra potersi ravvisare nella specie la sopraggiunta cessata materia del contendere;

ritenuto che:

- come questo Consiglio ha già avuto modo di affermare, mentre la sopravenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191;
sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638), la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2018, n 4191, cit.: sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135;
sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383;
sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);

- pertanto, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio, anche in ragione di eventi estintivi delle ragioni sostanziali di contesa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 giungo 2022, n. 5188).

- nella specie, con l’annullamento dell’atto impugnato viene meno l’oggetto della domanda di annullamento proposta e, conseguentemente, si determina la cessazione della materia del contendere.

Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della novità e particolarità delle questioni trattate.

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