Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2023-06-30, n. 202302691

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2023-06-30, n. 202302691
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302691
Data del deposito : 30 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2023

N. 05413/2021 REG.RIC.

N. 02691/2023 REG.PROV.CAU.

N. 05413/2021 REG.RIC.

N. 07194/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

A) sul ricorso numero di registro generale 5413 del 2021, proposto da P s.p.a. societá unipersonale, giá P Holding s.p.a., e Twentyone s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati A A G, M L, N M, D S, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studi0o dell’avv. M L sito in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;


contro

Aspiag Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C B, Mario Sanino, G Z, F S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino sito in Roma, viale Parioli, n. 180;
la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Jutta Segna, Fabrizio Cavallar, L G, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



B) sul ricorso numero di registro generale 7194 del 2019, proposto da P s.p.a. società unipersonale-ex P Holding s.p.a. e Twentyone s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati N M, L M, D S, M S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. L M sito in Roma, via Eustachio Manfredi n. 5;

contro

Aspiag Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C B, Mario Sanino, G Z, F S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino sito in Roma, viale Parioli, n. 180;
il Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G A, Alessandra Merini, Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Agostini Gudrun in Bolzano, vicolo Gumer n. 7;
la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoa e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, L G, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. L G sito in Roma, via Po, n. 22;
Iniziative Methab s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la sospensione

ai sensi dell’art. 111 c.p.a, degli effetti della sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 8564.


Vista la sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 8564;

Vista l’istanza di sospensione della sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 8564, proposta ai sensi dell’art. 111 c.p.a. da P s.p.a. società unipersonale e da Twentyone s.r.l., notificata e depositata in data 1° giugno 2023;

Viste le memorie depositate nella presente fase del giudizio dal Comune di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Bolzano, da Aspiag Service s.r.l., da P s.p.a. società unipersonale e da Twentyone s.r.l.;

Visto il decreto presidenziale n. 2284 del 2023;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art. 111 c.p.a.;

Designato relatore il cons. G L G;

Uditi nell’udienza camerale del giorno 27 giugno 2023 per le parti gli avvocati L M e M S, in dichiarata delega dell’avvocato D S, C B, G Z, F S, e L G. L M, M S, C B, G Z, F S, L G e G A;


Considerato che P s.p.a. società unipersonale e Twentyone s.r.l. con istanza notificata e depositata in data 1° giugno 2023, premesso di aver proposto ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso la sentenza di questo Consiglio di stato, sez. VI, n. 8564 del 2022, hanno chiesto disporsi la sospensione degli effetti della stessa sentenza ai sensi dell’art 111 c.p.a., in attesa della decisione del predetto giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;

- che a sostegno della relativa istanza hanno dedotto la sussistenza di ragioni di eccezionale gravità e urgenza discendente dalla chiusura, prossima, degli esercizi commerciali interessati e, soprattutto, dalla preannunciata riduzione in pristino quale conseguenza della citata sentenza;

- che alla predetta istanza di sospensione ha aderito il Comune di Bolzano il quale ha evidenziato che, poiché obbligato all’esecuzione della sentenza, ha notificato alle società istanti due separati avvii procedimentali, di cui uno per l’emissione di una ordinanza di demolizione e uno – ad integrazione del pregresso avvio già emesso nel 2022 – per la parte relativa ai titoli delle attività insediate nella parte abusiva, di “annullamento in autotutela” ai sensi dell’art. 21-nonies della l. 241/1990;

- che analoga posizione, nel senso della sussistenza dei presupposti per la concessione della misura della sospensione degli effetti della sentenza, è stata espressa dalla Provincia autonoma di Bolzano;

- che Aspiag Service s.r.l., con propria memoria, ha concluso per la reiezione dell’istanza;

Considerato che:

- l’art. 111 c.p.a. stabilisce che “Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5 […]”;

- con il decreto presidenziale n. 2284/2023 è stato già evidenziato che la valutazione dell’istanza in sede collegiale è ancorata ad un presupposto di sola “eccezionale” gravità ed urgenza, sganciato dalla indilazionabilità della tutela;

Ritenuto, ad un complessivo bilanciamento dei contrapposti interessi, che, nel caso di specie, in ragione dell’obbligo del Comune di eseguire la sentenza, deve ritenersi prevalente l’interesse al provvisorio mantenimento della integrità della res iudicanda nella pendenza del ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione, e ciò in relazione alla eccezionale sproporzione del danno che conseguirebbe dall’esecuzione della sentenza impugnata (in particolare, la demolizione) prima della decisione del ricorso (per l’ipotesi, ove divisabile, del suo accoglimento) e della sua irreparabilità in concreto (aspetto, quest’ultimo, evidenziato anche dal Comune di Bolzano);

Ritenuto che, in tal senso, sussiste l’ “eccezionale gravità e urgenza” di cui all’art. 111 c.p.a.;

Ritenuto, per quanto sopra, di accogliere l’istanza di P s.p.a. società unipersonale e Twentyone s.r.l. di sospensione degli effetti della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 8564 del 2022;

Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio cautelare, di doverne disporre la compensazione tra tutte le parti in ragione del peculiare assetto della stessa fase della controversia.

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