Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-02-27, n. 201801209

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-02-27, n. 201801209
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801209
Data del deposito : 27 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2018

N. 01209/2018REG.PROV.COLL.

N. 01410/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2011, proposto da:
Azienda Agricola Battistuzzi Milva, Azienda Agricola Beltramini Fabio, Azienda Agricola Zanette Lino in persona degli Eredi Tomasella Maria, Zanette Domenico e Zanette Andrea e Azienda Agricola Zanetti Livio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocato M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato A P in Roma, via Nizza n. 59;

contro

A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso questa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 32127/2010, resa tra le parti, concernente le quote latte - prelievo supplementare nel periodo 2003/2004 e per la condanna al risarcimento dei danni;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura e di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. S C e uditi per le parti gli Avvocati M A e l'Avvocato dello Stato Alberto Giua;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – Le imprese suindicate propongo appello per la riforma della sentenza n. 32127 del 2010 con la quale era respinto il ricorso in primo grado per ottenere l’annullamento della comunicazione A.G.E.A. “ Regime quote latte – lista di prelievo per acquirente – periodo 2003/2004 ”, codice n. 36759961588, regione di competenza Friuli Venezia giulia, inviata all’acquirente latte Cooperativa Nord Est Latte a r.l., ricevuta il 28 luglio 2004, in allegato alla comunicazione A.G.E.A. prot. N. DPAU.2004.5226, del 19 luglio 2004, avente ad oggetto “ Regime quote latte – Restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2003/2004 ”, dalla quale risulta la quantificazione del prelievo supplementare per il periodo 1 aprile 2003/31 marzo 2004 relativa a ciascuno dei ricorrenti, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica degli stessi e della nota informativa A.G.E.A. prot. N. DPAU.2004.5510 del 30 luglio 2004, avente ad oggetto “ Regime quote latte – Nota informativa sulla restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2003/2004 ”.

Le imprese hanno inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, derivanti dall’emanazione degli atti impugnati.

Con l’appello in esame, le imprese hanno impugnato la sentenza del Tribunale di prime cure ed hanno chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

Si sono costituite in giudizio, per resistere all’impugnazione, l’A.G.E.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Con memoria per l’udienza di discussione, depositata in data 20 dicembre 2017, le appellanti insistono per il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione europea come da sentenza non definitiva n. 5836/2017 e conseguente ordinanza di inoltro.

Il giudizio verte dunque, sulla controversia instaurata sulla richiesta effettuata da A.G.E.A., in applicazione del nuovo regime delle c.d. “quote latte” introdotto dal decreto legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 2003 n. 119, con riferimento alla campagna lattiera 2003/2004, e diretta al primo acquirente, in ordine al versamento del prelievo supplementare dovuto dalle aziende produttrici ricorrenti, in ragione dello sforamento della quota individuale (QRI) a loro attribuita.

Espongono le aziende appellanti che con comunicazione di Prot. N. DPAU.2004.5226, A.G.E.A. ha informato gli acquirenti di latte di aver provveduto ad effettuare, in applicazione degli artt. 9 e 10, commi 27 e 28, l. n. 119/2003 nonché dell’art. 2, comma 3, d.l. n. 157/2004, i calcoli per l’effettuazione delle operazioni di restituzione del prelievo pagato in eccesso sulle consegne di latte, basandosi sui QRI determinati dalle regioni, specificando altresì (punto 2) “… sono beneficiari della restituzione i produttori risultanti complessivamente in regola con il pagamento del prelievo supplementare, sulla base delle dichiarazioni di versamento presentate dagli acquirenti effettivamente riscontrate tramite un bonifico o una fideiussione già pervenuti a questa Agenzia …”.

Nella stessa nota A.G.E.A. ha, inoltre, chiarito che nella lista allegata, venivano indicati per ciascun produttore conferente gli importi del prelievo supplementare confermati, gli importi da restituire e gli importi non ancora richiesti in base agli adempimenti mensili;
quindi, ha intimato il versamento entro il termine del 15 agosto 2004 delle somme indicate sotto la voce “ ulteriore prelievo dovuto da conteggi di fine periodo ” nonché, in caso di mancato precedente versamento, delle somme di “ prelievo confermate ”;
infine ha ricordato agli acquirenti che non venivano indicati rimedi giurisdizionali per assenza di interesse ad agire da parte del primo acquirente.

Sempre per detto periodo 2003/2004 non era inviata ai produttori alcuna comunicazione riportante l’indicazione della quantificazione del prelievo supplementare loro imputato e/o confermato, ma solo una semplice “nota informativa”, con la quale questa dava semplicemente comunicazione di aver effettuato i calcoli relativi alle “ operazioni di restituzione del prelievo pagato in eccesso ”.

Deducono, dunque, gli appellanti i seguenti motivi:

1 - CARENZA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E COMUNQUE INFONDATEZZA IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO HA RIGETTATO IL MOTIVO N. 1 DEL RICORSO (V. PAR.

3.1. DELLA SENTENZA IMPUGNATA) E QUINDI SULL’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER QUANTO ECCEPITO IN PARTICOLARE SUB MOTIVI N. 1, 3, 6 E 7 DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, IN FUNZIONE ANCHE DELLA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 26435 DEL 12

DICEMBRE

2006, INTERVENUTA NELLA MORE DEL PRESENTE GIUDIZIO CHE HA STATUITO IN CONFORMITÀ

ALLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL

29

APRILE

1999 NELLA CAUSA C-288/97.

Orbene, con il primo motivo in primo grado si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10, commi 31 e 46, della l. n. 119/2003;
la mancata applicazione della precedente normativa in materia di quote latte;
l’ eccesso di potere, perché l’A.G.E.A. ha calcolato il prelievo supplementare a carico dei produttori ricorrenti applicando gli artt. 5, 9 e 10 della legge n. 119/2003, mentre, per l’annata 2003/2004 (1° aprile 2003-31 marzo 2004), avrebbe dovuto applicare la normativa precedente (in particolare, l. n. 468/192 ed il d.l. n. 43/1999 convertito nella l. n. 118/1999).

Con il terzo motivo di ricorso era contestata la contrarietà al diritto comunitario degli artt. 5, 9 e 10 della l. n. 119/2003, nonché dell’art. 2, comma 3, del d.l. n. 157/2004;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. della l. n. 241/1990;
l’ eccesso di potere, in quanto il prelievo supplementare sarebbe stato imposto ai singoli produttori senza che sia stato verificato in concreto il superamento del quantitativo globale garantito (QGG) assegnato a livello nazionale.

Con il sesto motivo si deduceva la illegittimità comunitaria propria e derivata per violazione e falsa applicazione dei Reg. CE n. 3950/1992 e n. 536/1993 e dei Reg. CE n. 1265/99 e 1932/01;
l’applicazione di sanzioni sulla base di leggi italiane contrastanti con il diritto comunitario;
l’applicazione di sanzioni su dati assegnati retroattivamente;
la mancata disapplicazione della normativa interna in materia;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. della l. n. 241/1990;
l’eccesso di potere, poiché le QRI individuali sarebbero state assegnate in via retroattiva.

Con il settimo motivo si censurava l’ illegittimità comunitaria derivata per violazione dell’art. 2, comma 2, del Reg. CE n. 3950/1992, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia CE con la sentenza del 29 aprile 1999 in causa C-288/97;
la mancata disapplicazione della l. n. 468/1992 nonché della l. n. 79/2000 come modificata dalla l. n. 388/2000;
l’eccesso di potere, in quanto la norma nazionale (art. 5 l. n. 468/1992 e ora art. 5 l. n. 119/2003), che impone l’obbligo di trattenuta a carico dei primi acquirenti non è conforme alla normativa comunitaria (in particolare, art. 2, comma 2, Reg. CE n. 3950/92) nel senso interpretato dalla CGCE nell’aprile 1999, che ha sancito solo la facoltà di trattenuta.

2 - CARENZA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E COMUNQUE INFONDATEZZA IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAZIO HA RIGETTATO IL MOTIVO N. 2 DEL RICORSO (V. PAR.

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