Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-06, n. 202306616
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Pubblicato il 06/07/2023
N. 06616/2023REG.PROV.COLL.
N. 02142/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2142 del 2019, proposto da
SAD Trasporto Locale S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con il Consorzio dei concessionari di linea della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A M e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di A M in Roma, via Alberico II, n. 33;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L F, A R, P P e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L G in Roma, via Po, n. 22;
A.C.P. - Agenzia per i Procedimenti e la Vigilanza in Materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L G, L F, A R, Renate Von Guggenberg e P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, n. 22;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 23/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e della A.C.P. - Agenzia per i Procedimenti e la Vigilanza in Materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Gaia Stivali, in dichiarata delega dell'avvocato A M, e L G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato l’8 marzo 2019 e depositato il 12 marzo 2019 SAD Trasporto Locale S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con il Consorzio dei concessionari di linea della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il T.R.G.A. di Bolzano ha respinto, previa loro riunione, siccome in parte inammissibili e per il resto infondati, i ricorsi n. R.G. 279 e 280 del 2017 proposti, rispettivamente, dal Consorzio dei Concessionari di Linea della Provincia Autonoma di Bolzano e da SAD Trasporto locale S.p.A. per l’annullamento della Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 1147 del 24.10.2017, pubblicata in pari data sul sito web della Provincia e non comunicata, avente ad oggetto “Proposta di project financing di servizi avente a oggetto l'affidamento in concessione di un bacino omogeneo nella Provincia di Bolzano del servizio di trasporto su gomma e su sede fissa”, con la quale è stata dichiarata “non ammissibile” la proposta di project financing ai sensi dell'art. 183, co. 15, d.lgs. n. 50/2016 presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la stessa SAD Trasporto locale S.p.A. ed il Consorzio LIBUS in data 10.04.2017, integrata e completata in data 26.07.2017 e 10.08.2017, riguardante l'affidamento della concessione di tale servizio, nonché di altri atti ad essa connessi.
1.1 A sostegno dell’appello ha dedotto le censure così rubricate:
1) error in iudicando. sulla fondatezza del primo motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. illegittimità delle linee guida acp per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016 e degli artt. 1 e 4, l.p. 17/1993). omessa pronuncia ;
2) error in iudicando. sulla presunta infondatezza del terzo e del sesto motivo di gravame proposto dall’odierna appellante in primo grado. violazione e/o falsa applicazione del regolamento (ce) n. 1370/2007, degli artt. 18 e 183, co. 15, del d.lgs. 50/2016. violazione e falsa applicazione della normativa in materia di appalti. violazione e falsa applicazione delle determinazioni contenute nella delibera anac n. 566/2017. eccesso di potere ;
3) error in iudicando. sulla presunta infondatezza del quarto e del quinto motivo di gravame proposto dall’odierna appellante in primo grado. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, co. 15, e 21 del d.lgs. 50/2016, dell’art. 7 della l.p. 16/2015, dell’art. 1 della l.p. 17/1993. violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. eccesso di potere (sulla ritenuta inammissibilità della proposta per contrasto con le previsioni di cui alla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15). in subordine, illegittimità derivata per inapplicabilità (ovvero illegittimità) dell’art. 8 della l.p. 15/2015 che prescrive tassativamente la pluralità dei bacini di utenza nel tpl, per violazione del principio di settore introdotto con l’art. 48 del d.l. 50/2017. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 bis del d.l. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011 e dell’art. 8 della l.p. n. 15/2015, nonché dell’art. 48 del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni con l. n. 96/2017 e della delibera g.p. n. 925 del 25.6.2012. difetto di motivazione ;
4) error in iudicando. sulla presunta infondatezza del terzo motivo di gravame proposto dall’odierna appellante in primo grado. violazione e/o falsa applicazione della disciplina comunitaria contenuta nel regolamento (ce) n. 1370/2007, degli artt.18 e 183, co.15, del d.lgs. 50/2016. eccesso di potere ;
5) error in iudicando. sulla presunta infondatezza del secondo motivo di gravame proposto dall’odierna appellante in primo grado. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 e dell’art. 11 bis della l.p. n. 17/1993. violazione delle norme sulla partecipazione dei privati al procedimento amministrativo (carenza del preavviso di rigetto) .
2. In data 3 maggio 2019 si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano chiedendo la reiezione dell’appello.
3. Con nota depositata il 17 aprile 2023 l’appellante SAD Trasporto Locale S.p.A., in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.I. con il Consorzio dei concessionari di linea della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, ha chiesto di “dichiarare la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite” all’uopo rappresentando che “medio tempore, l’interesse della ricorrente alla definizione del giudizio, stante anche il lungo tempo trascorso e le vicende societarie intervenute, è venuto meno”.
4. All’udienza pubblica del 27 giugno 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1 Non resta, infatti, al Collegio che prendere atto della dichiarazione resa da parte appellante nella memoria del 17 aprile 2023.
Preme, peraltro, evidenziare che non si è verificata, nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere, evenienza che, come noto, si ha solo ove ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a. “nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta” (nel mentre, qui l’appellante non ha ottenuto una soddisfazione neppure parziale della pretesa azionata in giudizio limitandosi a rappresentare il venir meno del proprio interesse ad agire in ragione del lungo tempo trascorso e delle vicende societarie intervenute).
2. Sussistono nondimeno, anche in ragione del comportamento processuale delle parti (e, in particolare, di parte appellata che non si è opposta a ciò), giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.