Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-03-21, n. 201901856

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-03-21, n. 201901856
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901856
Data del deposito : 21 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2019

N. 01856/2019REG.PROV.COLL.

N. 06822/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso NRG 6822/ del 2018, proposto da A L, rappresentata e difesa dall'avv. A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Taranto n. 95, presso l’avv. M M,

contro

– il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca - MIUR, l’Ufficio scolastico regionale -USR per la Toscana, l’USR Toscana - Uff. XIII (Ambito terr. per la provincia di Lucca) e l’USR Toscana - Uff. XIV (Ambito terr. per la provincia di Massa Carrara), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e
– l’USR Toscana - Uff. IX (Ambito Lucca / Massa Carrara), non costituito in giudizio e

nei confronti

Ilaria Adorni, non costituita in giudizio,

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio, sez. III-bis, n. 5127/2018, resa tra le parti sulla declaratoria del difetto di giurisdizione sulla controversia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle sole Amministrazioni statali intimate meglio indicate in premessa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 105, co. 2 e l’art. 87, co. 3, c.p.a.;

Relatore alla camera di consiglio del 19 marzo 2019 il Cons. Silvestro Maria Russo e udito altresì, per le parti costituite, l’Avvocato dello Stato Federico Basilica;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. – La sig. A L dichiara d’esser munita di diploma magistrale ad indirizzo linguistico (c.d. Brocca), conseguito il 9 luglio 2001, oltre a render noto di prestar servizio, da diversi anni, come insegnante incaricato nelle scuole dell'infanzia e primaria della provincia di Lucca.

La sig. L fa presente altresì d’aver partecipato, grazie al suo titolo di studio, al concorso pubblico indetto col DDG

MIUR

23 febbraio 2016 n. 105.

La sig. L precisa poi d’aver chiesto d’esser inserita, sempre in forza del suo titolo abilitante, nelle graduatorie ad esaurimento - GAE del personale docente presso l’Ufficio scolastico provinciale di Lucca. Sennonché, con nota prot. AOOUSPLU n. 0001953 del 28 luglio 2016, l’USP di Lucca non ha riconosciuto valido il titolo di studio posseduto dalla sig. L e, quindi, l’ha esclusa dalla graduatoria per l'insegnamento nelle classi di concorso EEEE (infanzia) e AAAA (primaria). Tanto perché, ad avviso dell’USP, tale titolo corrisponde al «diploma di licenza linguistica» e non al «diploma di maturità Magistrale» propriamente detto ed avente valore abilitante.

2. – Pertanto, la sig. L ha allora impugnato tal provvedimento innanzi al TAR Lazio, col ricorso NRG 9677/2016, deducendo in sostanza, in una con vari profili di violazione di legge e d’eccesso di potere, come, in esito ad un articolato percorso normativo, il DPR 31 maggio 1974 n. 419 riconobbe la piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi e scuole sperimentali linguistiche, in base ai criteri di corrispondenza fissati dal Ministro della pubblica istruzione, che aveva autorizzato la predetta sperimentazione.

L’adito TAR, con sentenza breve n. 5127 dell’8 maggio 2018, ha ribadito il proprio orientamento sulla non equiparabilità tra il titolo della sig. L ed il diploma magistrale, ha escluso (alla luce della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11/2017) l’efficacia abilitante di quest’ultimo e, trattandosi dell’impugnazione d’una atto datoriale della P.A., ha declinato la giurisdizione amministrativa a favore dell’AGO in funzione di Giudice del lavoro.

Ha appellato quindi la sig. L, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della gravata sentenza sia nel merito dell’interpretazione resa sull’equiparazione tra i citati due titoli di studio, sia sul difetto di giurisdizione di questo Giudice. A tal specifico riguardo l’appellante reputa che la sua esclusione dalle GAE, ben lungi dall’essere un mero atto datoriale, ha invece riflessi generali sulla stessa ammissione di tutti i docenti a dette graduatorie e, quindi, sull’organizzazione della P.A.

3. – Ad avviso del Collegio, in effetti, il Giudice amministrativo ha giurisdizione sulla presente controversia, quantunque l’appellante si dilunghi molto sui profili di merito e solo all’ultima pagina dedichi sette righe alla pronuncia declinatoria della giurisdizione, invece dirimente, poiché il TAR appunto su questo unico aspetto ha in realtà statuito.

Ora, ancora di recente la Sezione (cfr. Cons. St., VI, 15 giugno 2018 n. 3703) al riguardo ha fatto presente come non sia assimilabile ad una procedura concorsuale la fase relativa ad inserimento, formazione e aggiornamento delle GAE, poiché in tale fase assumono rilevanza soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della partecipazione a concorso. Sussiste dunque la giurisdizione dell’AGO su tale tipologia di controversie, spettando invece alla cognizione di questo Giudice le controversie sugli atti regolamentari che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie.

Tuttavia, nella specie, solo in apparenza si questiona della mera ammissione dell’appellante e sui relativi, per vero indiretti, profili di diritto alla di lei iscrizione alle GAE o all’aggiornamento della di lei personale collocazione in esse.

In realtà la P.A., sia pur a livello locale ed asserendo una certa qualità del titolo di studio posseduto dall’appellante, ha espresso un giudizio generale sull’equiparabilità, o no, di taluni titoli ad altri. In tal modo la P.A. ha statuito sui criteri generali d’ammissione alle GAE che, come dice la stessa appellante, trascendono il suo caso peculiare e riguardano l’universo di tutti i soggetti in vario modo interessati all’iscrizione. Sicché, nella specie non si tratta già d’un atto propriamente datoriale, appartenente, cioè, al genus di quelli che la P.A. scolastica adotta per gestire la permanenza in tali graduatorie e la rilevanza dei titoli di coloro già iscritti. Con l’impugnata statuizione, la P.A. ha inteso regolare a priori il trattamento dei titoli d’ammissione, emanando così un atto a contenuto generale che predetermina la platea dei soggetti aspiranti ad accedere alle GAE. Verso una siffatta disciplina, foss’anche a causa di più o meno spurie interpretazioni delle norme sui titoli di studio, i docenti interessati non vantano che interessi legittimi, appunto perché essa regola come debbano esser governati i procedimenti sulle GAE.

L’USP di Lucca, quindi —e, con ogni probabilità, senza valutare appieno la portata della sua pronuncia, che avrebbe abbisognato d’un intervento regolatorio del MIUR—, in realtà fissa il valore legale del titolo posseduto dall’appellante, con un’efficacia tanto generale da riverberarsi sui limiti legittimanti di partecipazione a tutti i procedimenti sulle GAE. Essendo così stato reso un atto che impinge sulla macro-organizzazione del MIUR e di tutti i suoi uffici regionali, sussiste allora la giurisdizione di questo Giudice e non dell’AGO.

Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza in esame va annullata con rinvio al medesimo TAR ai sensi dell’art. 105, co. 2, c.p.a., sebbene la peculiarità della fattispecie suggerisca l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del doppio grado del presente giudizio.

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