Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2022-09-23, n. 202208231

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2022-09-23, n. 202208231
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208231
Data del deposito : 23 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2022

N. 08231/2022REG.PROV.COLL.

N. 06439/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6439 del 2022, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M L e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Potenza e della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti l’Avvocato G R e l'Avvocato dello Stato Bruno Dettori e vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato F D;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. L’odierna appellante è una ditta -OMISSIS- ed ha presentato alla Prefettura di Potenza una richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List), per l’attività di “-OMISSIS-”.

1.1. -OMISSIS- la Prefettura di Potenza - a seguito di un supplemento istruttorio - disponeva il rigetto della richiesta, con provvedimento dell’Area I – -OMISSIS-, in considerazione del riscontro di “(...) idonei elementi sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa quali in specie: i. l’esistenza, nei confronti del ricorrente, di pregiudizi di polizia per -OMISSIS-; ii . -OMISSIS- nell’ambito di un procedimento penale -OMISSIS- “(...) come un soggetto -OMISSIS-; iii . delle frequentazioni del ricorrente con soggetti gravati da pregiudizi di polizia per reati -OMISSIS-, nonché sottoposti a misure di prevenzione; iv. della qualità del ricorrente di -OMISSIS-, imputato, tra l'altro, per -OMISSIS- in un procedimento pendente in fase dibattimentale presso il Tribunale di Potenza;
società destinataria di provvedimento interdittivo antimafia e di rigetto dell'istanza di iscrizione nella "White List"; v. -OMISSIS- anch’essi interessati da frequentazioni con pregiudicati per reati di mafia.

1.2. Con determinazione -OMISSIS-, la Regione Basilicata ha quindi disposto il recupero di -OMISSIS- erogati in favore della ditta -OMISSIS- ricorrente.

2. L’odierna appellante, nel contestare la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento nei suoi confronti, ha impugnato il provvedimento di diniego di iscrizione alla c.d. white list avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata e ne ha chiesto l’annullamento.

2.1. Il Tribunale, nel respingere con sentenza in questa sede gravata il ricorso, ha ritenuto che il quadro indiziario a fondamento dell’avversata determinazione prefettizia superi indenne il presente vaglio di legittimità, tenuto conto … della numerosità, attualità e convergenza delle relative acquisizioni istruttorie agli atti (cfr. in particolare le note informative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza -OMISSIS-, della Questura di Potenza -OMISSIS-, del Centro operativo D.I.A. di Bari -OMISSIS- e il parere del Gruppo Interforze della Provincia di Potenza -OMISSIS-, nonché i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti) .

3. Ritiene la Sezione che tali argomentazioni non risultano scalfite dalle censure avversarie, per le ragioni che di seguito si espongono.

3.1. In primo luogo, viene contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’erroneità della sentenza per difetto dei presupposti.

La censura è infondata.

4. Le note informative pervenute dalle forze dell’ordine concernenti il procedimento in questione sono state per vero numerose:

- i rapporti di familiarità e di cointeressenza economica tra il ricorrente e -OMISSIS-, attualmente imputato dinanzi al Tribunale di Potenza per i reati -OMISSIS-, interessato da numerose frequentazioni con esponenti criminali, nonché -OMISSIS-, operante nel medesimo settore -OMISSIS- per il quale l’appellante ha richiesto l’iscrizione ed attinta anch’essa da un recente provvedimento prefettizio di natura interdittiva;

- i numerosi pregiudizi di polizia e le condanne di cui il ricorrente è stato, nel tempo, destinatario, nonché le frequentazioni intrattenute con soggetti gravati da pregiudizi;

- -OMISSIS-anch’essi interessati da frequentazioni con pregiudicati appartenenti al -OMISSIS-;

- -OMISSIS- che, come riportato nella superiore narrativa, indicano il ricorrente come soggetto contiguo, quantomeno per soggiacenza, con -OMISSIS-.

4.1. D’altra parte, a fronte del complesso quadro istruttorio e non dalla visione “parcellizzata” il ricorso risulta invero in larga parte affidato a sole contestazioni inidonee ad attenuarne la pregnanza probatoria dei visti riscontri.

In particolare:

1) le censure relative alle -OMISSIS-, anche di recente, dal ricorrente è documentato che -OMISSIS- hanno intrattenuto frequentazioni con esponenti -OMISSIS-, meritando ribadire che l’esistenza di un condizionamento mafioso può ben essere inferito dall’inserimento nella compagine aziendale, anche in ruoli non apicali, di soggetti contigui con la esponenti criminali (a fortiori quando si tratti, come in specie, di -OMISSIS- - e che le imprese che intendono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano -OMISSIS-).

4.2. Neppure persuasive sono le contestazioni relative alla eccessiva pervasività delle misure di prevenzione ed alla sproporzionata valenza che il primo giudice avrebbe dato ad alcune segnalazioni di polizia ai fini della …comminazione della misura interdittiva , dovendosi far richiamo, in generale, ai principi applicabili per tali misure di prevenzione aventi natura cautelare e preventiva, le quali si basano su indicatori di rischio di infiltrazione mafiosa ben enucleati dalla giurisprudenza e a più riprese richiamati dalla stessa Corte Costituzionale, che supportano la cd. legalità sostanziale delle interdittive antimafia.

4.3. Di qui l’infondatezza delle censure sollevate dall’appellante, dovendosi ritenere nella specie la segnalazione di polizia ex art. 629 un indicatore di tale rischio che il Prefetto può annoverare in sede di valutazione del complessivo quadro istruttorio volto all’adozione delle misure cautelari in questione.

5. Ne segue l’infondatezza dell’appello, per tutte le assorbenti ragioni sin qui esaminate, e la conferma, anche per dette ragioni, della sentenza impugnata, dovendosi ritenere irrilevanti, perché ininfluenti sulle sorti del giudizio, il terzo motivo di appello (pp. 30-31 del ricorso), relativo alla richiesta di recupero delle provvidenze pubbliche già erogate al ricorrente, dovendosi ritenere che dette somme sono erogate come chiarito dalla giurisprudenza (Ad. Plen. n. 23 del 2020) sotto la condizione risolutiva di una eventuale informazione antimafia positiva emessa successivamente al pagamento.

6. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’odierno appellante.

6.1. Per la soccombenza rimane a definitivo carico di questa anche il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

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