Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-07-15, n. 202206048
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Testo completo
Pubblicato il 15/07/2022
N. 06048/2022REG.PROV.COLL.
N. 09591/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9591 del 2021, proposto da
M P, in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della società "La Duna Sas di M P & C.", rappresentato e difeso dagli avvocati C M, N D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondragone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Settima n. 5546 del 17 agosto 2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mondragone, dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Paolo Marotta e uditi per le parti l’avvocato N D B, per la parte appellante, e l’avvocato L P per il Comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso in appello, notificato il 26 ottobre 2021 e depositato in giudizio il 15 novembre 2021, il Sig. M P, in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società “La Duna s.a.s. di Marziali Petro e C.” ha impugnato la sentenza n. 5546 del TAR della Campania, pubblicata il 17 agosto 2021, con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’ordinanza del Comune di Mondragone n. 5 del 5 novembre 2020 (con la quale è stata disposta la chiusura dell’attività di somministrazione alimenti e bevande in Mondragone alla Via Domiziana n. 569, sul presupposto della insussistenza della concessione demaniale marittima in merito all’area nella quale la predetta attività veniva esercitata).
1.2. La parte appellante ha contestato la sentenza impugnata, con una serie articolata di censure, che nel prosieguo del presente provvedimento saranno oggetto di specifica disamina.
1.3. La parte appellante ha formulato anche domanda di verificazione per l’accertamento della natura non demaniale dell’area in questione.
2. Si è costituito in giudizio per resistere alla domanda azionata il Comune di Mondragone.
3. Con ordinanza n. 164/2022 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato la parte appellante è stata autorizzata al rinnovo delle notifiche, in quanto erroneamente eseguite alla Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli; la parte appellante ha provveduto alla esecuzione del predetto adempimento entro il termine assegnato.
4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al proposto gravame anche il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e l’Agenzia del Demanio.
5. Con memorie difensive e di replica le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.
6. All’udienza pubblica del 10 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Con un unico articolato motivo, la parte appellante deduce: errores in iudicando ; erronea, insufficiente e illogica valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della sentenza n. 5546/2021; violazione e falsa applicazione dell’art.