Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-07-22, n. 201905157

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-07-22, n. 201905157
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905157
Data del deposito : 22 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2019

N. 05157/2019REG.PROV.COLL.

N. 03215/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3215 del 2010, proposto da
I B, rappresentata e difesa dagli avvocati G Z e R G A, con domicilio eletto presso lo studio Roberto G Aloisio in Roma, viale Liegi, 42;
P B e A C B, rappresentati e difesi dagli avvocati R G A e G Z, con domicilio eletto presso lo studio Roberto G Aloisio in Roma, viale Liegi, 42;

contro

Comune di Crotone, non costituito in giudizio;

nei confronti

T B, F L, R A B, G A e F R Blotta, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00114/2009, resa tra le parti, concernente l’approvazione del Piano Regolatore Generale di Crotone.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avvocato Fabrizio Viola, su delega di R G A.


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, Sez. I, con la sentenza 5 febbraio 2009, n. 114, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento dell'atto di approvazione del Piano regolatore generale di Crotone, adottato con deliberazione del 14 marzo 2001, n. 4 del Consiglio Comunale.

Secondo il TAR, sinteticamente:

- il primo motivo di ricorso, con cui è dedotta l'illegittimità delle previsioni del Piano regolatore per violazione del principio di uguaglianza e salvaguardia del diritto di proprietà, è inammissibile per genericità, atteso che le argomentazioni si limitano al mero richiamo di detti principi;

- sono parimenti inammissibili molte delle censure formulate con motivi aggiunti, poiché formulate in modo del tutto generico, non andandosi molto al di là della mera osservazione secondo cui non sussistono motivi che giustifichino le nuove previsioni;

- è infondato, invece, il motivo con cui si deduce il difetto di motivazione, atteso il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale le scelte effettuate nella determinazione della destinazione delle singole aree, latamente discrezionali, non abbisognano di apposita motivazione, oltre quella che può ricavarsi dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano stesso, enunciati nella relazione di accompagnamento, nel quadro delle esigenze da soddisfare e degli obiettivi che si vogliono perseguire, salvo ricorrano situazioni particolari, tipizzate dalla giurisprudenza, nella specie non ricorrenti;

- i successivi due motivi, con cui si deduce, rispettivamente, eccesso di potere per disparità di trattamento ed eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e disparità di trattamento, lungi dall'evidenziare profili di illegittimità dell'atto impugnato, toccano il merito delle scelte discrezionali effettuate in sede di pianificazione e sono dunque inammissibili;

- il fatto che le scelte urbanistiche avvantaggino alcuni proprietari rispetto ad altri non può costituire di per sé un profilo di illegittimità delle scelte effettuate, giacché è inevitabile che, il relazione alle diverse parti del territorio, sussistano diverse possibilità edificatorie, che vengono dosate, non solo in relazione a situazioni di carattere obiettivo, ma anche in base a scelte latamente discrezionale.

La parte appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza, le censure contenute nel ricorso di primo grado.

Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

All’udienza pubblica del 16 luglio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Rileva il Collegio che gli attuali appellanti hanno impugnato il provvedimento di approvazione del Nuovo Piano regolatore generale di Crotone, pubblicato nel BUR del 22 gennaio 2003, adottato con delibera del 14 marzo 2001 dal Consiglio Comunale di Crotone.

Gli appellanti hanno dedotto che la prima formulazione del Piano Regolatore Generale, nel regolamentare la zona c.so Mazzini– Testata via Cutro, aveva dichiarato edificabili i terreni di proprietà Blotta (eredi di V, M, E e T B) ubicati sul retro di Villa Blotta ed estesi per mq. 26230 inserendoli, però, in una sorta di consorzio con soggetti terzi (L e C) proprietari di terreni non proprio omogenei ed ubicati addirittura, in gran parte, lungo la statale 106 e cioè in un zona diversa e periferica.

Secondo gli appellanti, nella scheda originaria 3.5. era prevista una superficie di intervento complessivamente pari a mq 127.273 ulteriormente suddivisa.

In tale comparto, hanno aggiunto gli appellanti, l’edificazione era consentita, secondo la soluzione sub a) prevista nella scheda 3.5., nell’area compresa tra via Cutro, Via Nicoletta e Via Pignataro, interamente di proprietà dei ricorrenti con un indice di edificabilità dello 0,18.

Tali vizi erano stati dedotti con il ricorso di primo grado, sia con riferimento all’ipotesi in cui la nuova versione del PRG avesse confermato le prescrizioni dell’originaria scheda 3.5. che, di fatto, consentiva un consorzio tra zone disomogenee, sia con riferimento all’ipotesi in cui, in accoglimento delle osservazioni presentate dalla signora T B, l’edificabilità fosse concentrata soltanto sulla zona già occupata da magazzini prospicienti la via Nicoletta, indicata con il numero 3 della richiamata scheda 3.5. e già dichiarata edificabile dal precedente piano di recupero urbanistico fatto espressamente salvo dal piano regolatore.

Con il ricorso per motivi aggiunti di primo grado depositato in data 2.7.2003 gli appellanti deducevano che nella versione definitiva del PRG, in sostituzione dell’originaria scheda 3.5. erano state redatte due nuove schede grafiche relative, rispettivamente, ai terreni di proprietà Blotta- scheda 3.5.- ed ai terreni di L e C. – scheda n.

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