Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-13, n. 202305814

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-13, n. 202305814
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305814
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2023

N. 05814/2023REG.PROV.COLL.

N. 00034/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2019, proposto da
Sidis Vision S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero delle Comunicazioni e successivamente Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ente Parco dei Castelli Romani e Regione Lazio, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5360/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa e del Ministero delle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Luisa Capicotto, in sostituzione dell'avv. P F, e P A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma la Sidis Vision S.r.l. (oggi in liquidazione), titolare di una postazione di trasmissione su traliccio (contraddistinta al n. 19) con annesso box (n. 36) sita su Monte Cavo Vetta nel Comune di Rocca di Papa su terreno censito in catasto al foglio 11 particella n. 1196 (ex 173 e 174, entrambe di proprietà della I.D.A. Italiana Distribuzione Audiotelevie S.p.A.), ha impugnato il provvedimento n. 135 del 12 agosto 2003 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere abusive, consistenti nei box e nei tralicci relativi alle trasmissioni delle emittenti radio indicate nell’elenco allegato al provvedimento impugnato, tra cui quella di cui è titolare la prefata società, realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona di p.r.g. di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico, a vincolo storico monumentale in base a r.d. 614 del 1909, inclusa nel perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani con invito alle emittenti a trasferirsi nei siti individuati nel Piano Territoriale di coordinamento adottato dal Consiglio regionale il 4 aprile 2001.

1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:

1) violazione dell’articolo 7 della Legge 7.8.1990 n. 241, avuto riguardo alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ;

2) violazione dell’articolo 1 Legge 28.1.1977 n. 10, come modificato dal DPR 6.6.2001, n. 380; articoli 16 e 32 Legge 6.8.1990 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni in relazione all’intervenuto rilascio della concessione per l’installazione degli impianti ;

3) violazione della Legge 15.3.1997 n. 59; Titolo III del D.lgs. 31.3.1998 n. 112, Legge 31.7.1997 n.249; Legge 6.8.1999 n. 14; Legge 22.2.2001 n. 36 avuto riguardo ai criteri regolanti la ripartizione di competenze fra Stato ed enti locali in materia ambientale nonché al principio di uniformità della disciplina del settore dell’inquinamento da onde elettromagnetiche ;

4) eccesso di potere nelle figure sintomatiche di (A) travisamento dei fatti per difetto ed errore dei presupposti; (B) difetto di istruttoria; (C) sviamento di potere; (D) contraddittorietà dell’azione amministrativa .

1.2 Si è costituito in giudizio il Comune di Rocca di Papa contestando la fondatezza del ricorso e, successivamente, con atto notificato il 3 gennaio 2005 è intervenuto ad opponendum anche il Parco Regionale dei Castelli Romani. Si è costituito, altresì, il Ministero delle Comunicazioni, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato impugnato un provvedimento comunale.

2. Ad esito del relativo giudizio l’adito T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha:

- dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ministero delle Comunicazioni (successivamente Ministero dello Sviluppo Economico ed ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy);

- nel merito ha respinto il ricorso.

3. Con ricorso notificato il 15 dicembre 2018 e depositato il 2 gennaio 2019 la Sidis Vision S.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con accoglimento del ricorso di primo grado e conseguente annullamento dell’ordinanza-ingiunzione del Comune di Rocca di Papa del 12 agosto 2003.

3.1 A sostegno dell’impugnazione ha dedotto le censure così rubricate:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 32 della l. 06.08.1990 n. 223, dell’art. 23 della l. 03.05.2004 n. 112 - dell’art. 1 della l. 28.01.1977 n. 10 e dell’art. 3 del d.p.r. 06.06.2001 n, 38 e ss.mm.ii. - violazione dell’art. 12 delle preleggi e degli artt. 3, 21, 41, 42 e 9 Cost. ;

2) nullità della sentenza per inesistenza della motivazione e/o erroneità della sentenza per la insufficiente della motivazione su un punto decisivo della controversia – omesso apprezzamento dei fatti – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del c.p.a. ;

3) erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l’intervenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 07.08.1990 n. 241 e ss. – omessa considerazione della specificità della fattispecie ;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 06.06.2001 n. 380. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 41 della cost., degli artt. 6 e 7 del TFUE, dell’art. 10 della CEDU, dell’art. 19 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’art.11 della Carta di Nizza – interpretazione costituzionalmente orientata – eccezione di illegittimità costituzionale ;

5) violazione e falsa applicazione della legge 15.03.1997 n. 59, del titolo iii del d.lgs. 31.03.1998 n. 112, della l.31.07.1997 n. 24, della l.r. Lazio 06.08.1999 n. 14 e della l. 22.02.2001 n. 36, avuto riguardo ai criteri regolanti la ripartizione di competenze fra Stato ed enti locali in materia ambientale, nonché al principio di uniformità della disciplina nel settore dell’inquinamento da onde elettromagnetiche) ;

6 eccesso di potere nelle figure sintomatiche di: (a) travisamento dei fatti per difetto ed errore dei presupposti; (b) difetto di istruttoria; (c) sviamento di potere; (d) contraddittorietà dell’azione amministrativa ;

7) manifesta erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’allora Ministero delle comunicazioni (ora sviluppo economico).

4. Il 12 aprile 2021 si è costituito in giudizio per resistere avverso il suddetto appello il Comune di Rocca di Papa.

4.1 Il successivo 19 aprile 2023 la medesima amministrazione comunale ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. chiedendo la reiezione dell’appello.

5. Il 28 aprile 2023 anche la società appellante ha depositato memorie difensive insistendo nelle richieste già formulate.

6. Nelle date del 9 maggio 2023 e del 10 maggio 2023 l’appellante ed il Comune di Rocca di Papa hanno depositato memorie in replica.

7. Il 24 maggio 2023 si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero delle Comunicazioni e successivamente Ministero dello Sviluppo Economico).

8. All’udienza pubblica del 31 maggio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.



DIRITTO

1. L’appello è infondato e deve essere respinto.

2. Con il primo motivo di appello si denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante che la società ricorrente in primo grado (odierna appellante) avesse conseguito la concessione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 della L. n. 223/1990, per gli impianti di radiodiffusione da essa gestiti ed installati sul sito di Monte Cavo Vetta (e che, quindi, l’impianto in questione fosse regolarmente censito ed autorizzato dalla competente autorità). Più segnatamente l’assunto del giudice di prime cure, secondo cui “con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 16 e 32 della Legge 6 agosto 1990 n. 223 nonché dell’art. 23 della Legge 3 maggio 2004 n. 112 può dirsi [...] che la disciplina rinveniente da tali norme non contempla affatto un meccanismo di sanatoria edilizia in favore delle strutture delle emittenti autorizzate, a livello ministeriale, alla attività di diffusione sonora radio televisiva”, sarebbe frutto di un’erronea interpretazione della normativa in subiecta materia.

Osserva, in proposito, parte appellante che all’atto dell’entrata in vigore della c.d. Legge Mammì (6 agosto 1990 n. 223), le emittenti, titolari di impianti installati sul sito di Monte Cavo Vetta, avrebbero ottemperato agli obblighi imposti dalla nuova normativa che, in particolare, all’art. 32, con l’emanazione di una norma transitoria e finale, introducendo una specifica sanatoria, subordinava l’autorizzazione a continuare nell’esercizio degli impianti già esistenti alla presentazione di apposita domanda di concessione. Si sostiene, quindi, che, con l’emanazione

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