Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-10-19, n. 202107009
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Testo completo
Pubblicato il 19/10/2021
N. 07009/2021REG.PROV.COLL.
N. 02136/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2021, proposto dal signor D A, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano Rossano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Seconda, n. 23/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano Rossano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il consigliere D D C e uditi per le parti gli avvocati G M e Sara Di Cunzolo (quest’ultima su delega dichiarata dell’avvocato L M C);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in qualità di proponente un piano di lottizzazione per l’edificazione di tre costruzioni da adibire ad abitazione privata e di una costruzione a destinazione ristorante - albergo, ha chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Corigliano Rossano datata 20 maggio 2020, n. 80, nella parte in cui ha apposto le seguenti prescrizioni:
“ 1) alla localizzazione dell’area destinata a standard per parcheggi pubblici in adiacenza al tratto di strada pubblica di piano nell’area attualmente destinata al lotto n. 2 sub lotto 2/A riducendo di conseguenza l’area dello stesso lotto 2/A e in uguale misura aumentando l’area del lotto n. 1 sub lotto 2/C;
2) alla definizione della domanda di condono edilizio pratica n. 249/95; 3) alla presentazione degli elaborati corretti sulla base della nuova localizzazione dell’area di parcheggio pubblico per come descritto al punto a) nonché la correzione della quantità di area destinata a strada in modo che la superficie riportata nella relazione mq 392,00 e quella riportata negli elaborati mq 413,42 siano uguali (la superficie deve corrispondere a quella derivante dalla misurazione dell’area riportata come viabilità, marciapiedi e pista ciclabile negli elaborati progettuali) nonché all’adeguamento dei dati numerici riportati in convenzione (diversi da quelli indicati in relazione) quelli derivanti dagli elaborati corretti” .
2. Il ricorrente ha domandato, altresì, che il Comune sia condannato a risarcire i danni per il pregiudizio economico derivante dalla mancata possibilità di esercitare attività imprenditoriale ricettiva, nonché il danno da ritardo nella definizione della pratica.
3. A sostegno delle proprie pretese, lamentava i seguenti motivi di illegittimità:
3.1) incompetenza dell’organo che ha emanato il provvedimento impugnato - Violazione o falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, lettera b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Violazione del