Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-06-26, n. 201904389

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-06-26, n. 201904389
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201904389
Data del deposito : 26 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2019

N. 04389/2019REG.PROV.COLL.

N. 05283/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5283 del 2014, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P P P e P V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P V in Roma, via Donatello n. 23;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti l’avvocato P P P e l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal decreto del Comando generale dell’Arma dei carabinieri n. 2143 del 26 agosto 2008, emanato a seguito della domanda dell’appuntato scelto signor -OMISSIS- di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una -OMISSIS- e di conseguente concessione dell’equo indennizzo, con cui è stata negata all’istante tale beneficio per intempestività della domanda, poiché formulata oltre sei mesi dopo la piena conoscenza dell’infermità, fatta risalire dall’amministrazione al 16 gennaio 2001.

2. Avverso il citato diniego, il signor -OMISSIS- ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Con l’impugnata sentenza n.-OMISSIS-, il T.a.r. per la l’Emilia-Romagna, sezione prima, ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale per cui il dies a quo per la presentazione della domanda per far accertare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio decorre dall’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 2631/2011) ed ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di euro 2.000, oltre accessori di legge.

4. Con ricorso ritualmente notificato il 3 giugno 2014 e depositato in data 23 giugno 2014, il Ministero della difesa ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando, in sostanza, un unico motivo di ricorso per violazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001 ed erronea valutazione degli atti, sostenendo che dalla documentazione prodotta in giudizio sarebbero risultati evidenti elementi di intempestività della domanda.

In particolare l’appellante ha affermato che dalla ricostruzione dei fatti operata dal signor -OMISSIS- (nella domanda del 4 dicembre 2002) e dalla documentazione dal medesimo depositata sarebbe risultata in modo evidente la conoscenza da parte di questi della sindrome da cui era affetto e delle ragioni della stessa, ricollegate ad una colluttazione con un soggetto fermato ed al conseguente contatto con il sangue di quest’ultimo;
tali eventi, invero, avevano condotto il signor -OMISSIS- in uno -OMISSIS- per la fondata ragione di aver contratto-OMISSIS-.

In base agli assunti del Ministero della difesa le affermazioni del collegio di primo grado sarebbero smentite per tabulas , atteso che l’interessato sarebbe stato già a conoscenza della patologia sin dal 16.01.2001, quando gli vennero diagnosticate le “ -OMISSIS- ” nonché le cause che gli avevano determinato lo -OMISSIS-.

5. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello;
segnatamente l’appellato ha negato la conoscenza della patologia sin dal 16.01.2001 e delle cause che l’avevano determinata, affermando, per contro, di essere stato indotto in errore da fonti mediche qualificate, quali il medico dell’Arma dei carabinieri dottor -OMISSIS-.

6. All’udienza pubblica del 7 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e diritto.

8. Si osserva in primo luogo che l’articolo 2- bis del D.P.R. n. 461/2001 prevede che il soggetto che intende far accertare la dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità deve presentare la domanda “ entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento ”.

Orbene, come correttamente statuito dal T.a.r. per l’Emilia-Romagna, il termine semestrale per la presentazione della suddetta domanda non decorre dal semplice verificarsi di un evento i cui danni possano manifestarsi in futuro o dalla conoscenza di una malattia o lesione, bensì dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio, occorrendo in definitiva, tenere in considerazione il lasso temporale entro il quale l’interessato abbia acquisito conoscenza, secondo un criterio di normalità, dell’effettiva conoscenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2631/2011).

La mera consapevolezza, invero, di essere affetti da una infermità non comporta per il dipendente l’onere di proporre la domanda per il riconoscimento della causa di servizio nel termine di sei mesi, essendo richiesto – al fine di far decorrere detto termine – l’ulteriore requisito della consapevolezza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Si rileva inoltre che la prova della tardività della domanda rispetto alla conoscenza della reale consistenza dell’infermità e del legame eziologico tra l’attività lavorativa svolta e la malattia, incombe sull’amministrazione, che nel caso di specie in alcun modo risulta aver fornito.

In particolare in alcun modo è emersa - già alla data del 16 gennaio 2001- la certa e piena percezione da parte del -OMISSIS- della natura e della gravità dell’infermità nonché del suo nesso causale con un fatto di servizio. Al riguardo si osserva che in data 16 gennaio 2001, all’esito della visita specialistica a cui il signor -OMISSIS- si sottopose presso l’-OMISSIS-, emerse la sussistenza di “ -OMISSIS- ”, rimanendo tuttavia indeterminate le cause dei disturbi nonché incerte la tipologia e la consistenza della patologia sottostante;
in altri termini, in siffatto contesto non venne ravvisata la dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Subito dopo, in data 17 gennaio 2001, anche il dottor -OMISSIS- della Sezione sanità del Comitato regionale carabinieri Emilia-Romagna precisò che “ L’infermità allo stato degli atti è NON dipendente da causa di servizio ”.

Tali elementi portano dunque ad escludere la piena e certa consapevolezza, già al 16 gennaio 2001, in capo all’odierno appellato della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, in assenza della quale non poteva decorrere il termine semestrale per la presentazione della domanda in questione, che non può pertanto ritenersi tardiva.

9. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.

10. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento in favore del signor -OMISSIS- delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, c.p.a., si liquidano in euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali).

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