Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-07, n. 202306704

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-07, n. 202306704
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306704
Data del deposito : 7 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2023

N. 06704/2023REG.PROV.COLL.

N. 02551/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2551 EL 2023, proposto da CA EL AN s.p.a., in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Munari e dall’Avvocato Andrea Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di Sistema Portuale EL Mar Tirreno Centrale, in persona EL Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Del Mese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la revocazione

ELla sentenza n. 8101 EL 19 settembre 2022 EL Consiglio di Stato, sez. VII, che, nel confermare la sentenza n. 113 EL 2020 EL Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, ha respinto definitivamente il ricorso proposto dalla medesima società, avente ad oggetto l’accertamento degli inadempimenti in cui l’Autorità di Sistema Portuale EL Mar Tirreno Centrale sarebbe incorsa rispetto agli obblighi posti a carico di quest’ultima, per effetto ELla concessione demaniale rilasciata con atto EL 19 luglio 2004 n. 125 rep. 4306 e ELla successiva convenzione stipulata in data 26 ottobre 2007, con la conseguente domanda di condanna ELl’Autorità Portuale al risarcimento dei danni (asseritamente) subiti dalla società concessionaria per effetto ELl’inadempimento.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio ELla resistente Autorità di Sistema Portuale EL Mar Tirreno Centrale;

visti tutti gli atti ELla causa;

relatore nell’udienza pubblica EL giorno 13 giugno 2023 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per la società odierna ricorrente, CA EL AN s.p.a., l’Avvocato Francesco Munari e per l’odierna resistente, l’Autorità di Sistema Portuale EL Mar Tirreno Centrale, l’Avvocato Antonio Del Mese;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierna ricorrente, CA EL AN s.p.a. (di qui in avanti, per brevità, CA), chiede ai sensi ELl’art. 106 c.p.a. e ELl’art. 395, comma primo, n. 4, c.p.a. la revocazione ELla sentenza n. 8101 EL 19 settembre 2022 di questo Consiglio di Stato, che ha respinto definitivamente il ricorso proposto dalla medesima società, avente ad oggetto l’accertamento degli asseriti inadempimenti in cui l’Autorità di Sistema Portuale EL Mar Tirreno Centrale – di qui in avanti solo l’Autorità – sarebbe incorsa rispetto agli obblighi posti a carico di quest’ultima, per effetto ELla concessione demaniale rilasciata con atto EL 19 luglio 2004 n. 125 rep. 4306 e ELla successiva convenzione stipulata in data 26 ottobre 2007, con la conseguente domanda di condanna ELl’Autorità stessa al risarcimento dei danni (sempre asseritamente) subiti dalla società concessionaria per effetto ELl’inadempimento.

1.1. Nel proporre ricorso in primo grado avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale) la società aveva evidenziato quanto segue:

- di essere concessionaria di un compendio immobiliare nel porto di Napoli per l’esercizio di un cantiere navale con annessi bacini di carenaggio, in forza ELla concessione demaniale n. 125 EL 19 luglio 2004 di durata trentennale, con decorrenza dal 28 luglio 2003;

- sulla base ELla predetta concessione, la società concessionaria si era impegnata ad eseguire gli interventi previsti nel “ Progetto di adeguamento funzionale ed implementazione produttiva ”, approvato il 20 dicembre 2001 e il 28 luglio 2003 dall’Autorità nonché a redigere i progetti definitivi e esecutivi cantierabili di alcuni interventi, alla cui esecuzione avrebbe dovuto provvedere l’Autorità, con disciplina rimessa a successive convenzioni, ai sensi ELl’art. 11 ELla l. n. 241 EL 1990;

- successivamente, in data 26 ottobre 2007, l’Autorità e la concessionaria hanno stipulato una convenzione (rep. 5118), ai sensi ELl’art. 11 ELla l. n. 241 EL 1990, per disciplinare gli obblighi derivanti dall’atto di concessione;

- con il ricorso introduttivo EL giudizio definito dalla sentenza revocanda, la società concessionaria si è lamentata EL fatto che, in violazione degli impegni pattiziamente assunti, l’ente concedente non avrebbe provveduto alla realizzazione degli interventi programmati e ha chiesto quindi l’accertamento degli inadempimenti in cui sarebbe incorsa l’Autorità rispetto agli obblighi derivanti dagli atti sopra richiamati e la conseguente condanna ELla predetta amministrazione al risarcimento dei danni (asseritamente) subiti dalla società concessionaria.

1.2. L’Autorità si è costituita nel primo grado EL giudizio per chiedere la reiezione EL ricorso ex adverso proposto.

1.3. Il Tribunale, adito dalla società, qualificando gli obblighi scaturenti dalla convenzione EL 26 ottobre 2007 come “obbligazioni di mezzi” e non come “obbligazioni di risultato”, ha ritenuto che non fossero ravvisabili colpevoli inerzie a carico ELla pubblica amministrazione, concludendo nel senso di ritenere che « non è possibile ascrivere il ritardo nel cronoprogramma ELle opere alla negligenza o alla inerzia ELl’amministrazione che ha posto in essere le attività procedimentali (peraltro in corso di svolgimento) per le quali si era impegnata mentre, sotto distinto profilo, la molteplicità e complessità ELle procedure (che, si rammenta, riguardano sia il reperimento dei fondi sia la realizzazione ELle opere) e la circostanza che queste ultime vedono coinvolti anche altri enti ed operatori privati induce ad escludere profili di colpevolezza nella condotta ELl’amministrazione ”» e ha conseguentemente respinto le domande azionate, ivi compresa la domanda risarcitoria. 1.4. Ciò premesso, la società appellante ha contestato avanti a questo Consiglio di Stato la sentenza EL Tribunale sotto diversi profili.

1.5. Si è costituita nel secondo grado di giudizio l’Autorità contestando la fondatezza ELla proposta impugnativa e chiedendo conseguentemente la reiezione ELl’atto di appello.

1.6. Questo Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 8101 EL 19 settembre 2022, ha respinto il ricorso.

2. Secondo la ricostruzione offerta dalla sentenza revocanda, infatti, il giudice di prime cure ha respinto il ricorso, ritenendo che non vi fossero ragioni per discostarsi dalle statuizioni già rese dal Tribunale con la sentenza n. 177 EL 2011 (con riguardo al periodo precedente), e ha così ribadito che alla convenzione EL 26 ottobre 2007, stipulata ai sensi ELl’art. 11 ELla l. n. 241 EL 1990, dovesse essere attribuito carattere novativo, avendo le parti inteso disciplinare i reciproci obblighi con un nuovo accordo che si sostituiva alla concessione originaria

2.1. Il Tribunale ha evidenziato che, in base all’art. 2 ELla convenzione, l’Autorità Portuale si era impegnata a:

a) richiedere nelle forme di legge e secondo le procedure da esse stabilite i finanziamenti necessari all’esecuzione degli interventi oggetti ELl’accordo;

b) esperire una procedura d’evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori in argomento;

c) sostenere le spese relative all’Ufficio Direzione Lavori;

d) farsi carico di tutte le attività di appalto, verifica e controllo nonché ELle funzioni di R.U.P. (Responsabile Unico EL Procedimento).

2.2. Secondo il Tribunale, lo scarso livello di dettaglio degli impegni assunti dall’Autorità Portuale consentiva di qualificare detta convenzione come un accordo-quadro, in cui il vincolo ELl’ente concedente è qualificabile come obbligazione di mezzi e non di risultato, poiché l’impegno assunto riguardava non la realizzazione degli interventi programmati, ma il compimento di attività propedeutiche determinate (adozione di procedimenti amministrativi volti al reperimento di risorse e indizione di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori).

2.3. A sostegno di tale conclusione, il giudice di primo grado ha evidenziato:

- la mancata previsione di termini per l’adempimento;

- l’assenza di specifiche sanzioni in caso di inadempimento a carico di entrambe le parti e la rinuncia ELla società concessionaria (art. 1, lett. ‘c’, ELla convenzione) a qualsiasi compenso per le spese di progettazione sostenute, in caso di irrealizzabilità degli interventi per indisponibilità dei finanziamenti per causa non imputabile all’amministrazione.

2.4. Dal tenore ELl’accordo il giudice di primo grado ha tratto il convincimento che la concessionaria fosse consapevole ELla complessità ELla procedura che vedeva coinvolte diverse controparti (oltre all’amministrazione concedente, anche i soggetti erogatori EL finanziamento e le società appaltatrici ELle opere) e EL rischio di irrealizzabilità degli interventi per cause non riferibili alla concedente.

2.5. Sulla base di queste premesse, il giudice di primo grado, pur prescindendo dalla procedura di infrazione comunitaria ex art. 108 T.F.U.E. (allegata dalla pubblica amministrazione resistente quale fatto sopravvenuto incidente sull’obbligo di provvedere), ha ritenuto non fosse ravvisabile una colpevole inerzia ELla pubblica amministrazione rispetto agli

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