Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-04, n. 202400176

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-04, n. 202400176
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400176
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2024

N. 00176/2024REG.PROV.COLL.

N. 04313/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4313 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, rappresentata e difesa dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;



contro

Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, sede di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente l’ordinanza di sgombero in seguito al provvedimento di confisca;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, sede di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il Cons. S S e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lazio, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza di sgombero emessa il 23.11.2022 dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con riferimento all'immobile sito in -OMISSIS-(RC), Contrada Olmelli, identificato al fg. 40 p.lla 350 sub 2.

Nel ricorso la ricorrente ha dedotto:

- di essere coniugata con -OMISSIS-, con il quale a partire dal 2007 aveva fissato la residenza della famiglia in -OMISSIS-, in una casa costruita sul terreno di sua proprietà;

- nell’ambito di un procedimento penale iniziato a carico del coniuge per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, era stato disposto il sequestro anche dei beni della ricorrente, tra cui la casa coniugale e l’azienda agricola;

- tali beni venivano confiscati con decreto n.-OMISSIS-/2018 del 7.11.2018 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, confermato dapprima dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria e poi dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 2467 del 20 gennaio 2022;

- la ricorrente aveva, quindi, proposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, eccependo la violazione, da parte dello Stato Italiano, dell'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU e dell'art.7 CEDU;

- in data 25 gennaio 2023 le era stata notificata l’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS-del 23.11.2022 ex art. 2 decies , comma 2, della legge n. 575/1965 (oggi trasfuso nell'art.47, comma 2, del decreto legislativo 6.9.2011, n.159) emessa dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione. destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - sede secondaria di Reggio Calabria – da eseguirsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

A sostegno della propria impugnativa aveva dedotto le seguenti censure:

1.Violazione dell'art.3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.176/1991, difetto di assoluto di motivazione, violazione dell’art. 3 legge n. 241/90, non essendo stato considerato il fatto che l'immobile confiscato era abitato anche dalle tre figlie minorenni della ricorrente;

2. Violazione dell'art. 47 del d.lgs. n.159 del 2011. Violazione degli artt.3, 7 e 10 della legge 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dell'art. 823 c.c., essendo stati concessi unicamente 120 giorni per lo sgombero del bene, peraltro in assenza di contraddittorio con la ricorrente;

3. Eccesso di potere, violazione dell’art. 97 Cost., manifesta ingiustizia, irragionevolezza del termine per adempiere, violazione del legittimo affidamento.

2. - Nel giudizio di primo grado si è costituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata resistendo al ricorso.

3. - Con la sentenza impugnata, n. -OMISSIS-, il ricorso è stato respinto.

4. - Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto appello, corredato dalla domanda cautelare, anche monocratica.

4.1 - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4.2 - Con decreto n. -OMISSIS-è stata accolta l’istanza cautelare monocratica sulla base del bilanciamento degli opposti interessi, tenuto conto, in particolare, dell’esigenza di garantire la tutela dei figli minori dell'appellante nel breve periodo necessario per la valutazione collegiale.

4.3 - Con la successiva ordinanza n. -OMISSIS-è stata accolta l’istanza cautelare, ritenendo sussistente il periculum in mora in considerazione della presenza di minori all’interno del nucleo familiare, consentendo, in questo modo, alla ricorrente disporre di un termine più ampio per reperire un nuovo alloggio.

4.4 - Con memoria del 16 ottobre 2023 l’appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.

5. - All’udienza pubblica del 16 novembre 2023 l’appello è stato trattenuto in decisione.

6. - L’appello è infondato e va, pertanto, respinto.

7. - Prima di procedere alla disamina delle doglianze proposte dall’appellante è opportuno richiamare i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza in materia:

- ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'art. 823 c.c., il bene acquisito per effetto della confisca assume una impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche;

- ciò comporta l'assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato;

- l'ordinanza di sgombero costituisce, quindi, esercizio necessitato di un potere autoritativo, dovendo l'Agenzia comunque assicurare al patrimonio indisponibile dello Stato i beni stessi per la successiva destinazione a

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