Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-15, n. 202406296

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-15, n. 202406296
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406296
Data del deposito : 15 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2024

N. 06296/2024REG.PROV.COLL.

N. 10081/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10081 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato P F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Università degli Studi Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 il Cons. M V e udito per la parte appellante l’avvocato P F V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in primo grado l’odierna appellante ha chiesto l’annullamento della nota in data -OMISSIS- 2018 del Direttore della Direzione Didattica dell'Università degli Studi di Torino, nonché dell'art. 1 del Regolamento Tasse e Contributi dell'Università degli Studi di Torino e di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, conseguenziali e comunque connessi, tra cui in particolare, le note del -OMISSIS- 2018, -OMISSIS- 2019, -OMISSIS- 2019 e -OMISSIS- 2019 a firma del Direttore della Direzione Didattica e Servizi per gli Studenti dell'Università di Torino.

La ricorrente ha adito il TAR esponendo di essere studentessa fuori corso della facoltà di medicina dell’Ateneo con pochi esami al completamento del percorso di studi, nonché di essere studente lavoratrice che vive al di fuori del nucleo familiare di origine e che nel tempo ha svolto lavori saltuari ed è stata anche percettrice di reddito di cittadinanza.

Fino al 2018 la ricorrente ha avuto accesso alla fascia di inquadramento reddituale che consente una contribuzione ridotta alle tasse universitarie potendo, a tal fine e da regolamento, utilizzare come indicatore di reddito il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia, senza riferimenti alla famiglia di provenienza.

Tuttavia, in quel medesimo anno veniva interessata da un accertamento amministrativo condotto dalla Guardia di Finanza in quanto, a partire dell’anno accademico 2014-2015, il nuovo regolamento universitario imponeva di considerare anche il reddito della famiglia di provenienza.

A seguito delle verifiche, scaturiva un addebito nei suoi confronti pari ad € 6321,49 per tasse universitarie arretrate.

La ricorrente adiva il giudice ordinario.

La Corte d’appello, con ordinanza n. -OMISSIS-/2022, in riforma della sentenza di primo grado parzialmente favorevole alla ricorrente, respingeva tutte le pretese ed accertava il diritto dell’Università di Torino ad ottenere dalla ricorrente il pagamento della somma di € 6321,49.

Avverso tale decisione la ricorrente proponeva ricorso per Cassazione, attualmente pendente.

Nelle more, la ricorrente ha lamentato la sospensione della sua carriera universitaria, vedendosi preclusa la possibilità di compiere ulteriori attività curriculari in virtù dell’art. 1 del Regolamento, che le preclude l’accesso ai servizi in mancanza del saldo del debito arretrato.

Precisa parte ricorrente che il diritto alla prosecuzione degli studi rientrerebbe tra i servizi pubblici devoluti alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, a differenza della problematica del pagamento delle tasse e dell’inserimento in fascia minima di contribuzione, oggetto del contenzioso pendente innanzi al giudice ordinario.

Venendo poi alla nota del -OMISSIS- 2018, con la quale è stato reclamato il versamento della predetta somma di € 6321,49, parte ricorrente, ribadendo che trattandosi di diritto allo studio non si porrebbe una problematica di decadenza, ne sostiene la nullità derivante da una violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale consumatasi nell’ambito del procedimento condotto dalla Guardia di Finanza da cui è scaturito l’accertamento del debito.

Nel corso della verifica condotta dalla Guardia di Finanza sarebbero stati infatti accorpati in unico momento l’accertamento e l’applicazione della sanzione, in violazione del diritto al contraddittorio, senza che fossero concessi i termini a difesa.

Si è costituita nel giudizio di primo grado l’amministrazione resistente.

Il primo giudice ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile in parte infondato.

In particolare, la sentenza impugnata:

- ha osservato come, allo stato, sussista tra le parti una decisione della Corte d’appello di Torino che ha accertato la sussistenza in capo alla ricorrente di un debito nei confronti dell’Università dell’importo di € 6321,49 in relazione agli anni accademici per i quali la ricorrente è stata indebitamente inserita in fasce economiche agevolate. Pur mancando allo stato una preclusione da giudicato che privi la ricorrente del tutto di interesse ad agire, resta evidente come non sia dato alla parte adire in contemporanea più plessi giurisdizionali con riferimento allo stesso petitum sostanziale, eventualmente scegliendo di avvalersi dalla decisione più favorevole;

- la contestazione dell’addebito è oggi definitivamente, oltre che preventivamente, incardinata innanzi al giudice ordinario, che ha trattenuto la giurisdizione per ben due gradi di giudizio, sicché la stessa non è più contestabile in quella sede. Sono quindi inammissibili per litispendenza, secondo il primo giudice, tutte le contestazioni mosse avverso la nota dal -OMISSIS-.2018, con la quale l’amministrazione ha sollecitato un pagamento nelle more accertato come dovuto dalla Corte d’appello di Torino;

- tantomeno, ad avviso del TAR, la parte può porre innanzi al giudice amministrativo problematiche di eventuale mera riscossione del debito che, oltre a non sussistere allo stato costituirebbero attività di mero recupero credito ben difficilmente riconducibili alla giurisdizione del giudice amministrativo, tanto più là dove si assume - e si è assunto - come corretto che lo stesso accertamento del credito spettasse alla cognizione del giudice ordinario;

- le contestazioni relative alla nota in data -OMISSIS- 2018 sono dunque secondo il giudice di prime cure tutte inammissibili per preclusione da litispendenza, osservando per altro come la domanda di accertamento proposta in sede civile copre il dedotto e il deducibile.

- quanto all’interesse alla contestazione del Regolamento tasse e tributi dell’Università, l’amministrazione ha mosso una eccezione preliminare di tardività, posto che la ricorrente si è vista opporre l’impossibilità di proseguire la carriera accademica per non avere saldato il debito pregresso sin dal novembre 2019, quando il suo versamento destinato all’iscrizione all’anno accademico successivo è stato rifiutato dall’Università in mancanza del saldo del pregresso;
è quindi da quel momento che la ricorrente ha avuto piena contezza della lesività del regolamento universitario per i suoi interessi.

Avverso la sentenza in epigrafe in data 27 dicembre 2023 è stato depositato ricorso in appello.

Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Torino.

In data 17 maggio 2024 è stata depositata memoria dalla parte appellante.

Nell’udienza pubblica del 18 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In sede di appello, è stato dedotto:

Sul provvedimento UNITO -OMISSIS-2018

Sull’asserita inammissibilità del ricorso per litispendenza si obietta, citando giurisprudenza di questo Consiglio, che nel processo la litispendenza è un istituto che opera per cause proposte davanti alla stessa giurisdizione ed è finalizzato ad evitare contrasti di giudicato sulla medesima controversia, che non possono invece verificarsi tra decisioni di giurisdizioni distinte, quand'anche il rapporto sostanziale dedotto in giudizio sia identico, atteso che, ove non venga impedita dalla parte mediante regolamento preventivo di giurisdizione, l'ipotesi in questione dà luogo ad un conflitto positivo di giurisdizione suscettibile di essere risolto mediante ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 362 comma 1 n. 1, c.p.c., ricorso che può essere proposto in ogni tempo, atteso che ai sensi dell'art. 382 c.p.c. la Corte di cassazione statuisce sulla giurisdizione determinando il giudice competente ed annullando senza rinvio la pronuncia del giudice sfornito di potestas iudicandi .

L’identità del petitum sostanziale rilevata dal

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