Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-04-27, n. 201502109
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Testo completo
N. 02109/2015REG.PROV.COLL.
N. 00908/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2014, proposto da:
Impresa A M, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti G P, G C, con domicilio eletto presso Peter Farrell in Roma, Via N. S. del Lourdes 25;
contro
Comune di Pula, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. S S, con domicilio eletto presso l’avv. Mauro Cati in Roma, Via Cassiodoro 9;
Responsabile Area Tecnica Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica Comune di Pula;
nei confronti di
Stefania C Bardzky, Roberto C Bardzky, Giorgio M;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sardegna - Cagliari: Sezione II n. 00553/2013, resa tra le parti, concernente decadenza piano di lottizzazione - silenzio su istanza di rilascio concessioni edilizie;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pula;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Roberto Uras (su delega dell’avv. Scamutzi) e Craboni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Pula con deliberazione consiliare n.44 del 29/9/2000 modificata con successiva delibera n.14/2001 approvava il piano di lottizzazione denominato Terramaini presentato dai sigg.ri Roberto e Stefania C Bardzy e l’impresa A M.
Con atto notarile del 14/6/2001veniva stipulata la convenzione urbanistica disciplinante detto Piano di lottizzazione e in data 2/7/2001 l’impresa Massa riferisce di aver presentato il progetto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.
Quindi, dopo che ai lottizzanti era stata rilasciata la concessione edilizia n.4/2002 per la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione primaria (viabilità, rete di distribuzione idrica) l’impresa Massa chiedeva il rilascio della concessione edilizia per due fabbricati plurifamiliari, (lotti 11 e 26), una struttura alberghiera (lotto 26) un fabbricato unifamiliare (lotto 21 ) e una cabina elettrica.
Con riferimento a tale richiesta con nota del 7 aprile 2003 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pula comunicava la sospensione del parere in ragione di un intervenuto contenzioso tra privati che coinvolgeva le aree di cessione di pubblica utilità del piano di lottizzazione.
In particolare era insorta controversia tra un confinante, il sig. M e lottizzanti C in ordine ai confini tra fondi finitimi e che andava ad interessare sia pure per una limitata porzione le aree dell’impresa Massa a cedersi a servizi.
L’impresa Massa impugnava così con ricorso n. 828/2003 il suddetto atto soprassessorio, denunciandone la illegittimità sotto vari profili; quindi inoltrava all’Amministrazione varie istanze volte a sbloccare l’impasse verificatosi al fine di ottenere il chiesto rilascio delle concessioni, fino a far pervenire una diffida a concludere il procedimento.
Riscontrata l’inerzia del Comune a provvedere l’impresa Massa presentava in aggiunta al ricorso giurisdizionale suindicato motivi aggiunti avverso il silenzio- inadempimento formatosi sulle sue richieste.
Successivamente, il Consiglio Comunale di Pula con deliberazione n.36 del 27/9/2011 si determinava a dichiarare la decadenza del Piano d Lottizzazione denominato Terramaini per decorrenza del termine massimo di validità decennale stabilito dall’art.16 comma 5 della legge n.1150/1942.
Il civico consesso in quella circostanza precisava altresì che il piano era da ritenersi al di là della intervenuta decadenza, inefficace vuoi per la non riconducibilità dello stesso alle previsioni di cui all’art.15 della N.A del Piano Paesistico Regionale vuoi per tutti gli altri inadempimenti convenzionali imputabili ai lottizzanti e di seguito elencati nell’atto.
L’impresa Massa con ricorso n. 1134/2011 impugnava tale provvedimento e l’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.533/2013, pronunciandosi sui gravami proposti, dichiarava improcedibile il ricorso n.828/2003 e rigettava, in quanto ritenuto infondato, il ricorso n.1134/2011.
Avverso tale decisum , ritenuto errato ed ingiusto è insorta l’Impresa Massa Andrea, deducendo a sostegno del proposto appello i motivi così rubricati:
carenza ed illogicità della motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 21 octies comma II della legge n.241/90: il suindicato motivo è stato poi articolato su diversi profili rubricati sub a1), a2), a3), a 4), a5);
carente, illogica e contraddittoria motivazione sotto diversi profili; violazione e falsa applicazione dell’art.16 quarto comma, 17 e 18 della legge n.1150/1942, dell’art.3 della legge n.241/90; violazione e falsa applicazione dei principi di solidarietà, di buon andamento e imparzialità previsti anche dagli artt.2 e 97 Cost.; violazione dell’art.15 delle NTA del Piano paesistico Regionale e dell’art.13 della legge regionale n.4/09 (Piano Casa);
b1) erronea statuizione del Tar in ordine all’applicabilità del termine decennale di validità del Piano di lottizzazione di cui agli artt.16 comma V, 17, 18 della legge n.1150/1942; difetto di motivazione , erronea applicazione delle norme e dei principi;
b2) difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione; erronea interpretazione delle norme e dei principi; omessa valutazione delle ragioni che hanno determinato il mancato completamento